(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL  GOVERNO  DEGLI
  STATI  UNITI  D'AMERICA  FINALIZZATO  A  MIGLIORARE  LA  COMPLIANCE
  FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA 
 
  Considerando che il Governo della Repubblica italiana e il  Governo
degli  Stati  Uniti  d'America   (ciascuno   «Parte»)   intrattengono
relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca  assistenza
in materia fiscale e desiderano concludere un accordo  finalizzato  a
migliorare  la   compliance   fiscale   internazionale,   sviluppando
ulteriormente tali relazioni. 
  Considerando che l'articolo 26 della  Convenzione  tra  il  Governo
degli Stati Uniti d'America ed il Governo della  Repubblica  italiana
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a  Washington  il
25  agosto  1999  («la  Convenzione»)   autorizza   lo   scambio   di
informazioni a fini fiscali, anche su base automatica. 
  Considerando  che  gli  Stati  Uniti   d'America   hanno   adottato
disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance
Act («FATCA»), che  introducono  obblighi  di  comunicazione  per  le
istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti. 
  Considerando che il Governo della Repubblica italiana  sostiene  la
finalita' di policy alla base del FATCA che e' quella  di  migliorare
la compliance fiscale. 
  Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni,  tra
cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere
in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di  ostacoli
interni di natura giuridica. 
  Considerando che il Governo degli Stati Uniti  d'America  raccoglie
informazioni in relazione a  determinati  conti  intrattenuti  presso
istituzioni finanziarie  statunitensi  detenuti  da  residenti  della
Repubblica italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il
Governo della Repubblica italiana ed a perseguire livelli equivalenti
di scambio. 
  Considerando che le  Parti  si  impegnano  a  collaborare  a  lungo
termine per  il  conseguimento  di  standard  comuni  in  materia  di
obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per  le  istituzioni
finanziarie. 
  Considerando che il Governo degli Stati Uniti  d'America  riconosce
la necessita' di coordinare gli obblighi  di  comunicazione  previsti
dal FATCA con altri  obblighi  dichiarativi  fiscali  statunitensi  a
carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di  evitare  la
duplicazione delle comunicazioni. 
  Considerando che  un  approccio  intergovernativo  all'applicazione
della  normativa  FATCA  risolverebbe  gli  ostacoli   di   carattere
giuridico  e  ridurrebbe  gli  oneri  a  carico   delle   istituzioni
finanziarie italiane. 
  Considerando che le Parti  desiderano  concludere  un  accordo  per
migliorare  la  compliance  fiscale   internazionale   e   consentire
l'applicazione della normativa FATCA sulla base  delle  comunicazioni
interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione
e fatti salvi gli  obblighi  di  riservatezza  ed  altre  tutele  ivi
previsti,  comprese  le  disposizioni  che   limitano   l'uso   delle
informazioni scambiate ai sensi della Convenzione. 
  Le Parti hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  accordo  e   dei   relativi   allegati
(«Accordo»), i seguenti termini  hanno  il  significato  indicato  di
seguito: 
    a) il termine «Stati Uniti» designa gli  Stati  Uniti  d'America,
compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico,  designa  il
territorio degli Stati Uniti d'America, comprese le acque interne, lo
spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al
di fuori del mare territoriale  all'interno  della  quale  gli  Stati
Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del
diritto  internazionale;  il  termine,  tuttavia,  non  comprende   i
Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento  a  uno  «Stato»  degli
Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia; 
    b) il termine «Territorio degli Stati  Uniti»  designa  le  Samoa
americane, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, Guam,
il Commonwealth di Portorico, o le Isole Vergini americane; 
    c) il termine «IRS»  designa  l'Internal  Revenue  Service  degli
Stati Uniti; 
    d) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e, usato in
senso geografico, designa il territorio  della  Repubblica  italiana,
comprese  le  acque  interne,  lo  spazio  aereo,  il  relativo  mare
territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale
all'interno  della  quale  la  Repubblica  italiana  puo'  esercitare
diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; 
    e) il termine «giurisdizione partner» designa  una  giurisdizione
che ha in vigore un  accordo  con  gli  Stati  Uniti  per  facilitare
l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS  pubblichera'  un  elenco
comprendente tutte le giurisdizioni partner; 
    f) il termine «autorita' competente» designa: 
    (1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un  suo
delegato; e 
    (2) nel caso dell'Italia,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
    g) il termine «istituzione finanziaria» designa un'istituzione di
custodia, un'istituzione di deposito, un'entita'  di  investimento  o
una impresa di assicurazioni specificata; 
    h) il termine «istituzione di custodia» designa ogni entita'  che
detiene, quale parte sostanziale della propria  attivita',  attivita'
finanziarie  per  conto  di  terzi.  Un'entita'   detiene   attivita'
finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della  propria
attivita'  se  il  reddito  lordo  dell'entita'   attribuibile   alla
detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e'
determinata come pari o superiore al 20 per cento del  reddito  lordo
dell'entita' nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che
termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di  un  esercizio  non
coincidente con l'anno  solare)  precedente  all'anno  in  cui  viene
effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso  del  quale
l'entita' e' esistita; 
    i) il termine «istituzione di deposito» designa ogni entita'  che
accetta  depositi  nell'ambito  della  propria  ordinaria   attivita'
bancaria o similare; 
    j) il termine «entita' di investimento» designa ogni entita'  che
svolge quale attivita' economica (o  e'  gestita  da  un'entita'  che
svolge quale attivita' economica) una o piu' delle seguenti attivita'
o operazioni per o per conto di un cliente: 
    (1) negoziazione di strumenti  del  mercato  monetario  (assegni,
cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.);  valuta
estera; strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici;  valori
mobiliari; o negoziazione di future su merci; 
    (2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o 
    (3) altre forme di investimento, amministrazione  o  gestione  di
fondi o denaro per conto di terzi. 
  Il presente sub-paragrafo 1j)  e'  da  interpretarsi  conformemente
alla  terminologia  utilizzata  nella  definizione  di   «istituzione
finanziaria» nelle Raccomandazioni del Gruppo di  Azione  Finanziaria
Internazionale; 
    k) il termine «impresa di assicurazioni specificata» designa ogni
entita' che e' un'impresa di  assicurazioni  (o  la  holding  di  una
impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i
quali e' misurabile un valore maturato o contratti di  rendita  (cash
value insurance contract) o e' obbligata ad effettuare dei  pagamenti
in relazione a tali contratti; 
    l) il termine  «istituzione  finanziaria  italiana»  designa  (i)
qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad  esclusione
di qualsiasi succursale  di  tale  istituzione  finanziaria  che  sia
situata al di fuori  dell'Italia,  e  (ii)  qualsiasi  succursale  di
un'istituzione  finanziaria  non  residente  in   Italia,   se   tale
succursale e' situata in Italia; 
    m) il  termine  «istituzione  finanziaria  di  una  giurisdizione
partner» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria  residente  in
una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi  succursale  di
tale istituzione finanziaria  che  sia  situata  al  di  fuori  della
giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di  un'istituzione
finanziaria  non  residente  nella  giurisdizione  partner,  se  tale
succursale e' situata nella giurisdizione partner; 
    n) il termine «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione»
designa un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione
o un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla  comunicazione,
a seconda del contesto; 
    o) il  termine  «istituzione  finanziaria  italiana  tenuta  alla
comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che
non e' un'istituzione finanziaria italiana che  non  e'  tenuta  alla
comunicazione; 
    p) il termine «istituzione finanziaria statunitense  tenuta  alla
comunicazione» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria  che  e'
residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di
tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli  Stati
Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria  non
residente negli Stati Uniti, se  tale  succursale  e'  situata  negli
Stati  Uniti,  a  condizione  che  l'istituzione  finanziaria  o   la
succursale abbia il controllo, riceva,  o  detenga  la  custodia  del
reddito in relazione al quale e' richiesto lo scambio di informazioni
ai sensi del sub-paragrafo 2b) dell'articolo 2 del presente Accordo; 
    q) il termine «istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta
alla  comunicazione»  designa   qualsiasi   istituzione   finanziaria
italiana, o altra entita' residente in Italia,  che  e'  identificata
nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria italiana che non  e'
tenuta  alla  comunicazione  o  che  altrimenti  si  configura   come
un'istituzione  finanziaria  estera  considerata  adempiente   o   un
beneficiario effettivo esente, ai sensi  dei  pertinenti  Regolamenti
del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti  in  vigore  alla  data
della firma del presente Accordo; 
    r) il termine «istituzione finanziaria non partecipante»  designa
un'istituzione  finanziaria  estera  non  partecipante,  secondo   la
definizione attribuita nei pertinenti  Regolamenti  del  Dipartimento
del  Tesoro  degli  Stati  Uniti,  ma  non  comprende  un'istituzione
finanziaria  italiana  o  altra  istituzione   finanziaria   di   una
giurisdizione   partner   diversa   da   un'istituzione   finanziaria
considerata come istituzione finanziaria non  partecipante  ai  sensi
del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5  del  presente  Accordo  o  ai
sensi della corrispondente disposizione presente in  un  accordo  tra
gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner; 
    s) il termine «conto finanziario» designa un  conto  intrattenuto
presso un'istituzione finanziaria e comprende: 
    (1) nel caso di  un'entita'  che  e'  un'istituzione  finanziaria
esclusivamente in quanto e' un'entita' d'investimento, le  quote  nel
capitale  di  rischio  o  nel  capitale  di  debito  dell'istituzione
finanziaria (diverse  da  quelle  regolarmente  negoziate  su  di  un
mercato mobiliare regolamentato); 
    (2) nel caso di  un'istituzione  finanziaria  non  descritta  nel
precedente sub-paragrafo 1(s)(1), le quote nel capitale di rischio  o
nel capitale  di  debito  dell'istituzione  finanziaria  (diverse  da
quelle  regolarmente   negoziate   su   di   un   mercato   mobiliare
regolamentato), se (i) il valore delle quote nel capitale di  rischio
o  nel  capitale   di   debito   e'   determinato,   direttamente   o
indirettamente, principalmente facendo riferimento ad  attivita'  che
danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla
fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote e' stata istituita
allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi  del  presente
Accordo; e 
    (3)  qualsiasi  contratto  di  assicurazione  per  il  quale   e'
misurabile un valore  maturato  (cash  value  insurance  contract)  e
qualsiasi contratto  di  rendita  emesso  da  o  intrattenuto  presso
un'istituzione  finanziaria,  diverso  da   una   rendita   vitalizia
immediata non trasferibile e non  collegata  a  investimenti  che  e'
emessa  nei  confronti  di  una   persona   fisica   e   prevede   la
monetizzazione di una pensione o di  una  indennita'  di  invalidita'
prevista in base a un conto, prodotto o accordo  considerato  escluso
dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II. 
  Nonostante quanto  precede,  il  termine  «conto  finanziario»  non
comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato  escluso  dalla
definizione di  conto  finanziario  nell'Allegato  II.  Ai  fini  del
presente Accordo, le quote sono «regolarmente negoziate» se  c'e'  un
significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e
per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un  mercato  che  e'
ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorita' governativa dove
lo stesso e' localizzato e che ha un significativo valore annuale  di
azioni negoziate. Ai fini di questo sub-paragrafo 1(s), una quota  in
un'istituzione finanziaria non e' «regolarmente  negoziata»  e  sara'
trattata come  un  conto  finanziario  se  il  titolare  della  quota
(diverso dall'istituzione finanziaria che agisce come  intermediario)
e'  iscritto  nei  registri  di  tale  istituzione  finanziaria.   La
previsione che precede non si  applica  a  quote  gia'  iscritte  nei
registri dell'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e  con
riferimento a quote gia' iscritte nei registri  di  tale  istituzione
finanziaria a partire dalla data del 1° luglio  2014,  un'istituzione
finanziaria non e' tenuta ad applicare la precedente previsione prima
del 1° gennaio 2016; 
    t) il termine  «conto  di  deposito»  comprende  qualsiasi  conto
commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o
conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che e'  comprovato  da
un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato  di
investimento,  certificato  di  debito,  o  altro  strumento  analogo
gestito  da  un'istituzione  finanziaria  nell'ambito  della  propria
ordinaria attivita' bancaria o similare. Un conto di deposito include
anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla  base
di un contratto  di  investimento  garantito  o  analogo  accordo  di
pagamento o accredito dei relativi interessi; 
    u) il termine «conto di custodia» designa un conto (diverso da un
contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a  beneficio
di un'altra persona che detiene  qualsiasi  strumento  finanziario  o
contratto detenuto a fini di investimento  (compresi,  ma  non  solo,
azioni o titoli di una societa' di capitali, paghero', obbligazioni o
altro titolo di credito, operazioni in  valuta  o  su  merci,  credit
default swap, swap basati su un indice non finanziario, contratti  su
capitali  figurativi,  contratti  di  assicurazione  e  contratti  di
rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato); 
    v) il termine «quota nel capitale di rischio» designa,  nel  caso
di una societa' di persone che  e'  un'istituzione  finanziaria,  una
partecipazione al capitale o agli utili della  societa'  di  persone.
Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione  finanziaria,  si
considera che una quota a titolo di capitale e' detenuta da qualsiasi
persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto  o  di
una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in  ultima
istanza, esercita il  controllo  effettivo  sul  trust.  Una  persona
statunitense specificata e' considerata un beneficiario di  un  trust
estero se tale persona statunitense  specificata  ha  il  diritto  di
ricevere  dal  trust,  direttamente  o  indirettamente  (ad  esempio,
attraverso un intestatario), una distribuzione  obbligatoria  o  puo'
ricevere,   direttamente   o   indirettamente,   una    distribuzione
discrezionale; 
    w) il termine «contratto di assicurazione» designa  un  contratto
(diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente  si
impegna a pagare un importo al verificarsi di  uno  specifico  evento
che implichi  mortalita',  patologie,  infortuni,  responsabilita'  o
rischio patrimoniale; 
    x) il termine «contratto di rendita» designa un contratto in base
al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo
di tempo determinato in tutto o in  parte  facendo  riferimento  alla
aspettativa di vita  di  una  o  piu'  persone  fisiche.  Il  termine
comprende inoltre un contratto  che  si  considera  un  contratto  di
rendita  in  conformita'  alle  leggi,  regolamenti  o  prassi  della
giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in  base  a  cui
l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni; 
    y) il  termine  «contratto  di  assicurazione  per  il  quale  e'
misurabile  un  valore  maturato  (cash  value  insurance  contract)»
designa un contratto di assicurazione (diverso  da  un  contratto  di
riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha
un valore maturato superiore a $ 50,000; 
    z) il termine «valore maturato (cash value)» designa il  maggiore
tra (i) l'importo che l'assicurato  ha  il  diritto  di  ricevere  al
momento del riscatto o della disdetta  (determinato  senza  riduzione
per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e  (ii)
l'importo che l'assicurato puo' prendere a  prestito  in  base  o  in
riferimento al  contratto.  Nonostante  quanto  precede,  il  termine
«valore maturato»  non  comprende  gli  importi  dovuti  in  base  al
contratto di assicurazione quali: 
    (1) un'indennita' per infortuni o malattia o  altro  assegno  che
fornisca un indennizzo per un danno economico subito  al  verificarsi
dell'evento assicurato; 
    (2) un rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza
sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un  contratto
di assicurazione sulla vita) in seguito ad  annullamento  o  disdetta
della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo  effettivo
del contratto di assicurazione, o derivante da  una  rideterminazione
del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione  o  di
natura analoga; o 
    (3)  un  dividendo  all'assicurato  basato  sulla  esperienza  di
sottoscrizione del contratto o gruppo interessato; 
    aa) il termine «conto oggetto di comunicazione» designa un  conto
statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto  di
comunicazione, a seconda del contesto; 
    bb) il termine «conto italiano oggetto di comunicazione»  designa
un conto finanziario intrattenuto presso  un'istituzione  finanziaria
statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di  un  conto
di deposito, il conto e' detenuto da una persona fisica residente  in
Italia e su tale conto sono versati piu' di  $  10  di  interessi  in
qualsiasi anno solare; o  (ii)  nel  caso  di  un  conto  finanziario
diverso da un  conto  di  deposito,  il  titolare  del  conto  e'  un
residente dell'Italia, comprese le entita' che certificano di  essere
residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale e'  pagato
o accreditato  reddito  di  fonte  statunitense  che  e'  soggetto  a
comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o  al  capitolo
61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; 
    cc) il termine  «conto  statunitense  oggetto  di  comunicazione»
designa  un  conto  finanziario  intrattenuto  presso  un'istituzione
finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto  da  una  o
piu'  persone  statunitensi   specificate   o   da   un'entita'   non
statunitense con una o piu' persone che esercitano il  controllo  che
sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede,
un conto non e'  assimilato  ad  un  conto  statunitense  oggetto  di
comunicazione se  tale  conto  non  e'  identificato  come  un  conto
statunitense oggetto di  comunicazione  in  seguito  all'applicazione
delle procedure di adeguata verifica di cui all'Allegato I; 
    dd) il termine «titolare di conto» designa la persona elencata  o
identificata  quale  titolare  di  un  conto  finanziario  da   parte
dell'istituzione finanziaria presso cui e' intrattenuto il conto. Una
persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un  conto
finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona  in  qualita'
di  agente,  custode,   intestatario,   firmatario,   consulente   di
investimento, o intermediario, non e' trattato come se  detenesse  il
conto  ai  fini  del  presente  Accordo,  e  tale  altra  persona  e'
considerata come titolare del conto. Nel  caso  di  un  contratto  di
assicurazione per il quale e' misurabile  un  valore  maturato  (cash
value insurance contract) o di un contratto di rendita,  il  titolare
di conto e' qualsiasi persona avente diritto ad  accedere  al  valore
maturato o a modificare il beneficiario  del  contratto.  Se  nessuna
persona  puo'  accedere  al   valore   maturato   o   modificare   il
beneficiario, i titolari di conto  sono  tutte  le  persone  nominate
quali  titolari  nel  contratto  e  tutte  le  persone  che   abbiano
legittimamente titolo al  pagamento  ai  sensi  del  contratto.  Alla
scadenza di un contratto di assicurazione per il quale e'  misurabile
un valore maturato (cash value insurance contract) o di un  contratto
di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere  un  pagamento
previsto dal contratto e' considerata un titolare di conto; 
    ee)  il  termine  «persona  statunitense»  designa  un  cittadino
statunitense o  persona  fisica  residente  negli  Stati  Uniti,  una
societa' di persone o societa' di capitali  organizzata  negli  Stati
Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti  o  di  ogni  suo
Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti  e'  competente
conformemente al diritto applicabile ad emettere un'ordinanza  o  una
sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla
amministrazione del trust, e (ii) una  o  piu'  persone  statunitensi
hanno l'autorita' di controllare tutte le decisioni  sostanziali  del
trust, o di un patrimonio di un de cuius che e'  un  cittadino  o  un
residente  degli  Stati  Uniti.   Questo   sub-paragrafo   1(ee)   e'
interpretato in conformita' all'Internal  Revenue  Code  degli  Stati
Uniti; 
    ff) il termine «persona  statunitense  specificata»  designa  una
persona statunitense, diversa da: (i) una societa' di capitali le cui
azioni sono regolarmente negoziate su uno o  piu'  mercati  mobiliari
regolamentati; (ii) qualsiasi societa' di capitali che e'  un  membro
appartenente allo stesso gruppo  di  affiliate  (expanded  affiliated
group), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal  Revenue
Code degli Stati Uniti, quale societa' di  capitali  descritta  nella
clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo  ente  o  agenzia
interamente  posseduta;  (iv)  qualsiasi  Stato  degli  Stati  Uniti,
qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di
uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente  posseduto
di uno o piu' dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente  da
imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue  Code
degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come  definito
nella sezione 7701(a)(37)  dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati
Uniti;  (vi)  qualsiasi  banca  come  definita  nella   sezione   581
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii)  qualsiasi  trust
di  investimento  immobiliare  come  definito   nella   sezione   856
dell'Internal  Revenue  Code  degli  Stati  Uniti;  (viii)  qualsiasi
societa' di investimento regolamentata come  definita  nella  sezione
851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi  entita'
registrata presso la Securities and Exchange Commission  degli  Stati
Uniti conformemente all'Investment Company Act del  1940  (15  U.S.C.
80a-64); (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione
584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x)  ogni  trust
che  e'  esente  da  imposte  conformemente   alla   sezione   664(c)
dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che e' descritto nella
sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi)
un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari  derivati
(inclusi i contratti su  capitali  figurativi,  futures,  forwards  e
opzioni) che e' registrato come tale  o  in  base  alla  legislazione
degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii)  un  intermediario  come
definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati
Uniti; o (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano
descritto nella sezione 403(b) o nella sezione  457(b)  dell'Internal
Revenue Code degli Stati Uniti; 
    gg) il termine «entita'»  designa  una  persona  giuridica  o  un
dispositivo giuridico quale un trust; 
    hh) il termine «entita' non statunitense» designa un'entita'  che
non e' una persona statunitense; 
    ii) il termine «pagamento di  fonte  statunitense  sul  quale  e'
applicabile la ritenuta» designa ogni pagamento di interessi (incluso
ogni sconto di emissione), dividendi,  locazioni,  stipendi,  salari,
premi,  rendite,  compensi,  remunerazioni,   emolumenti,   e   altri
guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o  determinabili,
se tale pagamento deriva da  fonti  all'interno  degli  Stati  Uniti.
Nonostante quanto precede, un pagamento  di  fonte  statunitense  sul
quale e' applicabile la ritenuta non comprende nessun  pagamento  che
non e' considerato un pagamento sul quale e' applicabile la  ritenuta
nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del  Tesoro  degli  Stati
Uniti; 
    jj) un'entita' e' una «entita' collegata» di un'altra entita'  se
una delle due  entita'  controlla  l'altra  entita',  ovvero  le  due
entita' sono soggette a controllo comune. A tal  fine,  il  controllo
comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del  50  per  cento
dei diritti di voto o del valore  in  un'entita'.  Nonostante  quanto
precede, l'Italia puo' trattare un'entita' non come entita' collegata
di un'altra entita' se le due entita' non  sono  membri  appartenenti
allo stesso gruppo di  affiliate  (expanded  affiliated  group)  come
definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal  Revenue  Code  degli
Stati Uniti; 
    kk)  il  termine  «TIN  statunitense»  designa   un   codice   di
identificazione fiscale federale degli Stati Uniti; 
    ll)  il   termine   «TIN   italiano»   designa   un   codice   di
identificazione fiscale dell'Italia; 
    mm) il termine «persone che esercitano il controllo»  designa  le
persone fisiche che esercitano il controllo su una entita'. Nel  caso
di  un  trust,  tale  termine  designa  il  disponente,  i   trustee,
l'eventuale protettore o i beneficiari o  classe  di  beneficiari,  e
ogni altra  persona  fisica  che,  in  ultima  istanza,  esercita  il
controllo effettivo sul trust, e nel caso di un dispositivo giuridico
diverso da un  trust,  tale  termine  designa  persone  che  sono  in
posizioni equivalenti o similari. Il termine «persone che  esercitano
il controllo» va interpretato in conformita' alle raccomandazioni del
GAFI. 
  2. Ogni termine non altrimenti definito  nel  presente  Accordo,  a
meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione  o  che
le  autorita'  competenti  concordino  un  significato  comune  (come
consentito dal diritto interno), ha il significato  che  ad  esso  e'
attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica
l'Accordo,  prevalendo  ogni  significato  attribuito   dalle   leggi
tributarie applicabili di tale Parte sul  significato  attribuito  al
termine a norma di altre leggi di tale Parte.