Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA FINALIZZATO A MIGLIORARE LA COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE E AD APPLICARE LA NORMATIVA FATCA Considerando che il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (ciascuno «Parte») intrattengono relazioni strette e di lunga data in materia di reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un accordo finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, sviluppando ulteriormente tali relazioni. Considerando che l'articolo 26 della Convenzione tra il Governo degli Stati Uniti d'America ed il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, fatta a Washington il 25 agosto 1999 («la Convenzione») autorizza lo scambio di informazioni a fini fiscali, anche su base automatica. Considerando che gli Stati Uniti d'America hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono obblighi di comunicazione per le istituzioni finanziarie in relazione a determinati conti. Considerando che il Governo della Repubblica italiana sostiene la finalita' di policy alla base del FATCA che e' quella di migliorare la compliance fiscale. Considerando che il FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui quella che le istituzioni finanziarie italiane possano non essere in grado di adempiere a taluni aspetti del FATCA a causa di ostacoli interni di natura giuridica. Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America raccoglie informazioni in relazione a determinati conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi detenuti da residenti della Repubblica italiana e si impegna a scambiare tali informazioni con il Governo della Repubblica italiana ed a perseguire livelli equivalenti di scambio. Considerando che le Parti si impegnano a collaborare a lungo termine per il conseguimento di standard comuni in materia di obblighi di comunicazione e di adeguata verifica per le istituzioni finanziarie. Considerando che il Governo degli Stati Uniti d'America riconosce la necessita' di coordinare gli obblighi di comunicazione previsti dal FATCA con altri obblighi dichiarativi fiscali statunitensi a carico delle istituzioni finanziarie italiane al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni. Considerando che un approccio intergovernativo all'applicazione della normativa FATCA risolverebbe gli ostacoli di carattere giuridico e ridurrebbe gli oneri a carico delle istituzioni finanziarie italiane. Considerando che le Parti desiderano concludere un accordo per migliorare la compliance fiscale internazionale e consentire l'applicazione della normativa FATCA sulla base delle comunicazioni interne e del reciproco scambio automatico ai sensi della Convenzione e fatti salvi gli obblighi di riservatezza ed altre tutele ivi previsti, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate ai sensi della Convenzione. Le Parti hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente accordo e dei relativi allegati («Accordo»), i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito: a) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, compresi i relativi Stati, e, usato in senso geografico, designa il territorio degli Stati Uniti d'America, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale gli Stati Uniti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; il termine, tuttavia, non comprende i Territori degli Stati Uniti. Ogni riferimento a uno «Stato» degli Stati Uniti comprende il Distretto di Columbia; b) il termine «Territorio degli Stati Uniti» designa le Samoa americane, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, Guam, il Commonwealth di Portorico, o le Isole Vergini americane; c) il termine «IRS» designa l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti; d) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica italiana, comprese le acque interne, lo spazio aereo, il relativo mare territoriale ed ogni area marittima al di fuori del mare territoriale all'interno della quale la Repubblica italiana puo' esercitare diritti sovrani o giurisdizione ai sensi del diritto internazionale; e) il termine «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha in vigore un accordo con gli Stati Uniti per facilitare l'applicazione della normativa FATCA. L'IRS pubblichera' un elenco comprendente tutte le giurisdizioni partner; f) il termine «autorita' competente» designa: (1) nel caso degli Stati Uniti, il Segretario al Tesoro o un suo delegato; e (2) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; g) il termine «istituzione finanziaria» designa un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entita' di investimento o una impresa di assicurazioni specificata; h) il termine «istituzione di custodia» designa ogni entita' che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita', attivita' finanziarie per conto di terzi. Un'entita' detiene attivita' finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita' se il reddito lordo dell'entita' attribuibile alla detenzione di attivita' finanziarie e servizi finanziari correlati e' determinata come pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell'entita' nel corso del minore tra: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (ovvero l'ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l'anno solare) precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o (ii) il periodo nel corso del quale l'entita' e' esistita; i) il termine «istituzione di deposito» designa ogni entita' che accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare; j) il termine «entita' di investimento» designa ogni entita' che svolge quale attivita' economica (o e' gestita da un'entita' che svolge quale attivita' economica) una o piu' delle seguenti attivita' o operazioni per o per conto di un cliente: (1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati, ecc.); valuta estera; strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici; valori mobiliari; o negoziazione di future su merci; (2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o (3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di fondi o denaro per conto di terzi. Il presente sub-paragrafo 1j) e' da interpretarsi conformemente alla terminologia utilizzata nella definizione di «istituzione finanziaria» nelle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale; k) il termine «impresa di assicurazioni specificata» designa ogni entita' che e' un'impresa di assicurazioni (o la holding di una impresa di assicurazioni) che emette contratti di assicurazione per i quali e' misurabile un valore maturato o contratti di rendita (cash value insurance contract) o e' obbligata ad effettuare dei pagamenti in relazione a tali contratti; l) il termine «istituzione finanziaria italiana» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori dell'Italia, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente in Italia, se tale succursale e' situata in Italia; m) il termine «istituzione finanziaria di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria residente in una giurisdizione partner, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente nella giurisdizione partner, se tale succursale e' situata nella giurisdizione partner; n) il termine «istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione» designa un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione o un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione, a seconda del contesto; o) il termine «istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana che non e' un'istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta alla comunicazione; p) il termine «istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione» designa (i) qualsiasi istituzione finanziaria che e' residente negli Stati Uniti, ad esclusione di qualsiasi succursale di tale istituzione finanziaria che sia situata al di fuori degli Stati Uniti, e (ii) qualsiasi succursale di un'istituzione finanziaria non residente negli Stati Uniti, se tale succursale e' situata negli Stati Uniti, a condizione che l'istituzione finanziaria o la succursale abbia il controllo, riceva, o detenga la custodia del reddito in relazione al quale e' richiesto lo scambio di informazioni ai sensi del sub-paragrafo 2b) dell'articolo 2 del presente Accordo; q) il termine «istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta alla comunicazione» designa qualsiasi istituzione finanziaria italiana, o altra entita' residente in Italia, che e' identificata nell'Allegato II come un'istituzione finanziaria italiana che non e' tenuta alla comunicazione o che altrimenti si configura come un'istituzione finanziaria estera considerata adempiente o un beneficiario effettivo esente, ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti in vigore alla data della firma del presente Accordo; r) il termine «istituzione finanziaria non partecipante» designa un'istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ma non comprende un'istituzione finanziaria italiana o altra istituzione finanziaria di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata come istituzione finanziaria non partecipante ai sensi del sub-paragrafo 2(b) dell'articolo 5 del presente Accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra gli Stati Uniti ed una giurisdizione partner; s) il termine «conto finanziario» designa un conto intrattenuto presso un'istituzione finanziaria e comprende: (1) nel caso di un'entita' che e' un'istituzione finanziaria esclusivamente in quanto e' un'entita' d'investimento, le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato); (2) nel caso di un'istituzione finanziaria non descritta nel precedente sub-paragrafo 1(s)(1), le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito dell'istituzione finanziaria (diverse da quelle regolarmente negoziate su di un mercato mobiliare regolamentato), se (i) il valore delle quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito e' determinato, direttamente o indirettamente, principalmente facendo riferimento ad attivita' che danno origine a pagamenti che possono essere soggetti a ritenuta alla fonte statunitense e (ii) la categoria delle quote e' stata istituita allo scopo di eludere le comunicazioni dovute ai sensi del presente Accordo; e (3) qualsiasi contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) e qualsiasi contratto di rendita emesso da o intrattenuto presso un'istituzione finanziaria, diverso da una rendita vitalizia immediata non trasferibile e non collegata a investimenti che e' emessa nei confronti di una persona fisica e prevede la monetizzazione di una pensione o di una indennita' di invalidita' prevista in base a un conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II. Nonostante quanto precede, il termine «conto finanziario» non comprende alcun conto, prodotto o accordo considerato escluso dalla definizione di conto finanziario nell'Allegato II. Ai fini del presente Accordo, le quote sono «regolarmente negoziate» se c'e' un significativo volume di negoziazione delle stesse su base continua, e per «mercato mobiliare regolamentato» si intende un mercato che e' ufficialmente riconosciuto e vigilato dall'autorita' governativa dove lo stesso e' localizzato e che ha un significativo valore annuale di azioni negoziate. Ai fini di questo sub-paragrafo 1(s), una quota in un'istituzione finanziaria non e' «regolarmente negoziata» e sara' trattata come un conto finanziario se il titolare della quota (diverso dall'istituzione finanziaria che agisce come intermediario) e' iscritto nei registri di tale istituzione finanziaria. La previsione che precede non si applica a quote gia' iscritte nei registri dell'istituzione finanziaria prima del 1° luglio 2014 e con riferimento a quote gia' iscritte nei registri di tale istituzione finanziaria a partire dalla data del 1° luglio 2014, un'istituzione finanziaria non e' tenuta ad applicare la precedente previsione prima del 1° gennaio 2016; t) il termine «conto di deposito» comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio, ovvero un conto che e' comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'istituzione finanziaria nell'ambito della propria ordinaria attivita' bancaria o similare. Un conto di deposito include anche un importo detenuto da una impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi; u) il termine «conto di custodia» designa un conto (diverso da un contratto di assicurazione o da un contratto di rendita) a beneficio di un'altra persona che detiene qualsiasi strumento finanziario o contratto detenuto a fini di investimento (compresi, ma non solo, azioni o titoli di una societa' di capitali, paghero', obbligazioni o altro titolo di credito, operazioni in valuta o su merci, credit default swap, swap basati su un indice non finanziario, contratti su capitali figurativi, contratti di assicurazione e contratti di rendita e qualsiasi opzione o altro strumento derivato); v) il termine «quota nel capitale di rischio» designa, nel caso di una societa' di persone che e' un'istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa' di persone. Nel caso di un trust che costituisce un'istituzione finanziaria, si considera che una quota a titolo di capitale e' detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona statunitense specificata e' considerata un beneficiario di un trust estero se tale persona statunitense specificata ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un intestatario), una distribuzione obbligatoria o puo' ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale; w) il termine «contratto di assicurazione» designa un contratto (diverso da un contratto di rendita) in base al quale l'emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita', patologie, infortuni, responsabilita' o rischio patrimoniale; x) il termine «contratto di rendita» designa un contratto in base al quale l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alla aspettativa di vita di una o piu' persone fisiche. Il termine comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformita' alle leggi, regolamenti o prassi della giurisdizione in cui il contratto e' stato emesso, e in base a cui l'emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni; y) il termine «contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract)» designa un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio fra due imprese di assicurazioni) che ha un valore maturato superiore a $ 50,000; z) il termine «valore maturato (cash value)» designa il maggiore tra (i) l'importo che l'assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta (determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza), e (ii) l'importo che l'assicurato puo' prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. Nonostante quanto precede, il termine «valore maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione quali: (1) un'indennita' per infortuni o malattia o altro assegno che fornisca un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell'evento assicurato; (2) un rimborso all'assicurato di un premio versato in precedenza sulla base di un contratto di assicurazione (diverso da un contratto di assicurazione sulla vita) in seguito ad annullamento o disdetta della polizza, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto di assicurazione, o derivante da una rideterminazione del premio dovuta alla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga; o (3) un dividendo all'assicurato basato sulla esperienza di sottoscrizione del contratto o gruppo interessato; aa) il termine «conto oggetto di comunicazione» designa un conto statunitense oggetto di comunicazione o un conto italiano oggetto di comunicazione, a seconda del contesto; bb) il termine «conto italiano oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria statunitense tenuta alla comunicazione se: (i) nel caso di un conto di deposito, il conto e' detenuto da una persona fisica residente in Italia e su tale conto sono versati piu' di $ 10 di interessi in qualsiasi anno solare; o (ii) nel caso di un conto finanziario diverso da un conto di deposito, il titolare del conto e' un residente dell'Italia, comprese le entita' che certificano di essere residenti in Italia ai fini fiscali, in relazione al quale e' pagato o accreditato reddito di fonte statunitense che e' soggetto a comunicazione in base al capitolo 3 del sottotitolo A o al capitolo 61 del sottotitolo F dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; cc) il termine «conto statunitense oggetto di comunicazione» designa un conto finanziario intrattenuto presso un'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione e detenuto da una o piu' persone statunitensi specificate o da un'entita' non statunitense con una o piu' persone che esercitano il controllo che sono una persona statunitense specificata. Nonostante quanto precede, un conto non e' assimilato ad un conto statunitense oggetto di comunicazione se tale conto non e' identificato come un conto statunitense oggetto di comunicazione in seguito all'applicazione delle procedure di adeguata verifica di cui all'Allegato I; dd) il termine «titolare di conto» designa la persona elencata o identificata quale titolare di un conto finanziario da parte dell'istituzione finanziaria presso cui e' intrattenuto il conto. Una persona, diversa da un'istituzione finanziaria, che detiene un conto finanziario a vantaggio o per conto di un'altra persona in qualita' di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente di investimento, o intermediario, non e' trattato come se detenesse il conto ai fini del presente Accordo, e tale altra persona e' considerata come titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, il titolare di conto e' qualsiasi persona avente diritto ad accedere al valore maturato o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuna persona puo' accedere al valore maturato o modificare il beneficiario, i titolari di conto sono tutte le persone nominate quali titolari nel contratto e tutte le persone che abbiano legittimamente titolo al pagamento ai sensi del contratto. Alla scadenza di un contratto di assicurazione per il quale e' misurabile un valore maturato (cash value insurance contract) o di un contratto di rendita, ciascuna persona avente diritto a ricevere un pagamento previsto dal contratto e' considerata un titolare di conto; ee) il termine «persona statunitense» designa un cittadino statunitense o persona fisica residente negli Stati Uniti, una societa' di persone o societa' di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti e' competente conformemente al diritto applicabile ad emettere un'ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni relative alla amministrazione del trust, e (ii) una o piu' persone statunitensi hanno l'autorita' di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un patrimonio di un de cuius che e' un cittadino o un residente degli Stati Uniti. Questo sub-paragrafo 1(ee) e' interpretato in conformita' all'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; ff) il termine «persona statunitense specificata» designa una persona statunitense, diversa da: (i) una societa' di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o piu' mercati mobiliari regolamentati; (ii) qualsiasi societa' di capitali che e' un membro appartenente allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group), come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, quale societa' di capitali descritta nella clausola (i); (iii) gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta; (iv) qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o piu' dei precedenti; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vi) qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (vii) qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (viii) qualsiasi societa' di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entita' registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all'Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (x) ogni trust che e' esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che e' descritto nella sezione 4947(a)(1) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; (xi) un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che e' registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato; (xii) un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; o (xiii) ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; gg) il termine «entita'» designa una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale un trust; hh) il termine «entita' non statunitense» designa un'entita' che non e' una persona statunitense; ii) il termine «pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la ritenuta» designa ogni pagamento di interessi (incluso ogni sconto di emissione), dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o determinabili, se tale pagamento deriva da fonti all'interno degli Stati Uniti. Nonostante quanto precede, un pagamento di fonte statunitense sul quale e' applicabile la ritenuta non comprende nessun pagamento che non e' considerato un pagamento sul quale e' applicabile la ritenuta nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; jj) un'entita' e' una «entita' collegata» di un'altra entita' se una delle due entita' controlla l'altra entita', ovvero le due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu' del 50 per cento dei diritti di voto o del valore in un'entita'. Nonostante quanto precede, l'Italia puo' trattare un'entita' non come entita' collegata di un'altra entita' se le due entita' non sono membri appartenenti allo stesso gruppo di affiliate (expanded affiliated group) come definito nella sezione 1471(e)(2) dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti; kk) il termine «TIN statunitense» designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti; ll) il termine «TIN italiano» designa un codice di identificazione fiscale dell'Italia; mm) il termine «persone che esercitano il controllo» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su una entita'. Nel caso di un trust, tale termine designa il disponente, i trustee, l'eventuale protettore o i beneficiari o classe di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust, e nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, tale termine designa persone che sono in posizioni equivalenti o similari. Il termine «persone che esercitano il controllo» va interpretato in conformita' alle raccomandazioni del GAFI. 2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o che le autorita' competenti concordino un significato comune (come consentito dal diritto interno), ha il significato che ad esso e' attribuito in quel momento dalla legislazione della Parte che applica l'Accordo, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi tributarie applicabili di tale Parte sul significato attribuito al termine a norma di altre leggi di tale Parte.