(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                       SCHEMA DELLA PROCEDURA 
                           DI ASSEGNAZIONE 
 
    1. L'orario di servizio e' stabilito una volta per anno civile. 
    2. Le  modifiche  dell'orario  di  servizio  si  applicano  dalla
mezzanotte del secondo sabato di dicembre.  In  caso  di  modifica  o
adeguamento  dopo  l'inverno,  in  particolare  per  tener  conto  di
eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri,
esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e,  se
necessario,  in  altri   momenti   tra   queste   date.   I   gestori
dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal  caso  ne
informano  la  Commissione  se  il   traffico   internazionale   puo'
risultarne influenzato. 
    3. Il termine per la presentazione delle richieste  di  capacita'
da integrare nell'orario di servizio  non  puo'  essere  superiore  a
dodici mesi prima della sua entrata in vigore. 
    4. Non oltre undici mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario
di servizio, i gestori dell'infrastruttura provvedono a che le  linee
internazionali provvisorie siano stabilite in cooperazione con  altri
gestori dell'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura assicurano
per quanto possibile che  tali  linee  siano  rispettate  nelle  fasi
successive. 
    5. Entro i quattro mesi successivi alla scadenza del termine  per
la presentazione delle offerte da parte dei  richiedenti  il  gestore
dell'infrastruttura predispone un progetto di orario di servizio.