(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  27
                         GIUGNO 2015, N. 83 
 
    All'articolo 1, comma 1: 
      alla lettera a), le  parole:  «commi  secondo  e  terzo,»  sono
sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      «c-bis) al quinto comma,  primo  periodo,  le  parole:  "quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti:  "quinto  comma  del  presente
articolo"». 
 
    All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis: 
      il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo
comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto gia'
individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo  favore,  anche
prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o  comunque
a titolo oneroso dell'azienda o di uno o piu'  rami  d'azienda  o  di
specifici beni,  il  tribunale  dispone  la  ricerca  di  interessati
all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento  competitivo  a
norma delle disposizioni previste  dal  secondo  comma  del  presente
articolo. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
quando il debitore ha stipulato un contratto che  comunque  abbia  la
finalita' del trasferimento  non  immediato  dell'azienda,  del  ramo
d'azienda o di specifici beni»; 
      al secondo comma, il primo  periodo  e'  soppresso  e  dopo  il
secondo periodo e' inserito il seguente: «Con il medesimo decreto  e'
in ogni caso  disposta  la  pubblicita'  sul  portale  delle  vendite
pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura  civile  ed
e' stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma
del presente articolo che le offerte devono prevedere.». 
 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo  e'
sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato  concorrenti  non
sono ammissibili se nella relazione di cui  all'articolo  161,  terzo
comma, il professionista attesta che la proposta  di  concordato  del
debitore assicura il  pagamento  di  almeno  il  quaranta  per  cento
dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con
continuita' aziendale di  cui  all'articolo  186-bis,  di  almeno  il
trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»; 
      al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio
dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "sei   mesi"   sono
sostituite dalle seguenti: "nove mesi"»; 
      al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo,  le  parole:  «ivi
incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi». 
 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. (Disposizioni  in  materia  di  proposta  di  concordato
preventivo e di adesione alla stessa). - 1. Al regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "In ogni caso la proposta di concordato  deve  assicurare  il
pagamento di almeno il venti per  cento  dell'ammontare  dei  crediti
chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica
al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis"; 
      b) all'articolo 161: 
    1) al secondo comma, lettera e),  dopo  le  parole:  "adempimento
della proposta" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  in  ogni  caso,  la
proposta  deve  indicare  l'utilita'  specificamente  individuata  ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad  assicurare
a ciascun creditore"; 
    2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
pubblico ministero e' trasmessa altresi' copia degli atti e documenti
depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della
relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172."; 
      c) all'articolo  163,  secondo  comma,  come  modificato  dalla
lettera b) del comma 1  dell'articolo  3  del  presente  decreto,  e'
aggiunto, in fine, il seguente numero: 
        "4-bis) ordina al ricorrente  di  consegnare  al  commissario
giudiziale  entro  sette  giorni  copia  informatica  o  su  supporto
analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie"; 
      d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2  dell'articolo
3 del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico
ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini
preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello
svolgimento delle sue funzioni"; 
      e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve
illustrare le utilita' che, in caso  di  fallimento,  possono  essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie  che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi."; 
      f)  all'articolo  178,  il  quarto  comma  e'  sostituito   dal
seguente: 
        "I creditori che non hanno esercitato  il  voto  possono  far
pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o  per
posta elettronica nei  venti  giorni  successivi  alla  chiusura  del
verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal  cancelliere  in
calce al verbale"». 
 
    All'articolo 5, comma 1: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a)  al  secondo  comma,  le  parole:  "durante  i  due  anni
anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse»; 
      alla lettera b): 
    all'alinea,  le  parole:  «terzo  comma»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «secondo comma»; 
    il primo capoverso e' soppresso; 
        il secondo capoverso e' sostituito dal seguente: 
        «Il curatore e' nominato tenuto conto  delle  risultanze  dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma». 
 
    All'articolo 6: 
    al comma 1,  lettera  a),  le  parole:  «di  tale  termine»  sono
sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di  cui
al primo periodo»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-bis. All'articolo 64 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.
267, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "I beni oggetto  degli  atti  di  cui  al  primo  comma  sono
acquisiti al patrimonio del fallimento  mediante  trascrizione  della
sentenza dichiarativa di fallimento. Nel  caso  di  cui  al  presente
articolo  ogni  interessato  puo'   proporre   reclamo   avverso   la
trascrizione a norma dell'articolo 36"». 
 
    All'articolo 7, comma 1: 
    alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
        «0a) all'articolo 39, terzo comma, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi,  ogni
acconto  liquidato  dal  tribunale  deve   essere   preceduto   dalla
presentazione di un progetto di ripartizione parziale."; 
        0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "Le controversie in cui e' parte un fallimento sono  trattate
con  priorita'.  Il  capo  dell'ufficio  trasmette   annualmente   al
presidente della corte di  appello  i  dati  relativi  al  numero  di
procedimenti in cui e'  parte  un  fallimento  e  alla  loro  durata,
nonche' le disposizioni adottate per la finalita' di cui  al  periodo
precedente. Il presidente della corte di appello ne  da'  atto  nella
relazione sull'amministrazione della giustizia"»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      «b-bis) all'articolo 169 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
        "Si applica  l'articolo  43,  quarto  comma,  sostituendo  al
fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo"». 
 
    All'articolo 8, comma 1: 
    alla lettera b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di
esecuzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «contratti   ancora
ineseguiti o non compiutamente eseguiti»; 
    alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 161». 
 
    All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies: 
    alla rubrica, le  parole:  «con  intermediari  finanziarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»; 
    al secondo comma, il quarto periodo e' soppresso; 
    al quarto comma, alinea, terzo periodo, dopo le  parole:  «previo
accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi  ove  occorra
di un ausiliario,»; 
    al  quinto  comma,  la  parola:  «questa»  e'  sostituita   dalle
seguenti: «la convenzione di moratoria»; 
    al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi
dell'articolo 67» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relazione  del
professionista designato a norma dell'articolo 67»; 
    al  settimo  comma,  le  parole:  «puo'  essere   imposta»   sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»; 
    dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente: 
      «La   relazione   dell'ausiliario   e'   trasmessa   a    norma
dell'articolo 161, quinto comma». 
 
    All'articolo 13: 
    al comma 1: 
      alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su  istanza»
sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»; 
    dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      «c-bis) all'articolo 495, il  sesto  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "Con l'ordinanza che ammette  la  sostituzione,  il  giudice,
quando le cose pignorate siano costituite da  beni  immobili  o  cose
mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento
con il versamento dell'intera somma"»; 
    dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) all'articolo 521-bis: 
    1) al primo comma, le parole: "Il  pignoramento  di  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518,  il  pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello
piu' vicino"; 
    2) al quarto comma, dopo le parole:  "accertano  la  circolazione
dei beni  pignorati"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  comunque  li
rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel  territorio  del
circondario nel quale e' compreso il" sono sostituite dalle seguenti:
"piu' vicino al"; 
    3) dopo il sesto comma e' inserito il seguente: 
        "In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza  di
assegnazione o l'istanza di  vendita  deve  essere  depositata  entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della  nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero  dal  deposito  da
parte di quest'ultimo  delle  copie  conformi  degli  atti,  a  norma
dell'articolo  159-ter  delle  disposizioni  per   l'attuazione   del
presente codice"»; 
      alla  lettera  g),  capoverso,  le  parole:   «,   oltre   alla
pubblicita' disposta dal giudice» sono sostituite dalle seguenti:  «.
In ogni caso  fornisce  prova  di  avere  effettuato  la  pubblicita'
disposta dal giudice»; 
    dopo la lettera m) sono inserite le seguenti: 
      «m-bis) all'articolo 548: 
    1) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "di  assegnazione"  sono
inserite  le  seguenti:  "se  l'allegazione  del  creditore  consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo"; 
    2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse; 
    m-ter) all'articolo 549,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Se  sulla  dichiarazione  sorgono  contestazioni  o  se  a
seguito della  mancata  dichiarazione  del  terzo  non  e'  possibile
l'esatta identificazione del credito  o  dei  beni  del  debitore  in
possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di  parte,
provvede  con  ordinanza,  compiuti  i  necessari  accertamenti   nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo."»; 
    alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole:  «il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,» sono inserite  le
seguenti: «l'offerta minima,»; 
    alla lettera s): 
    al numero 2), le parole da: «Se la gara» fino a: «per primo» sono
sostituite dalle seguenti:  «Se  sono  state  presentate  istanze  di
assegnazione a norma dell'articolo 588 e  il  prezzo  indicato  nella
migliore offerta o nell'offerta presentata per prima e' inferiore  al
valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il  giudice
non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»; 
    al numero 3), le parole:  «e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi» e dopo le parole: «nell'offerta stessa.» e'  aggiunto
il seguente capoverso: «Se il prezzo offerto all'esito della gara  di
cui al primo comma e' inferiore  al  valore  dell'immobile  stabilito
nell'ordinanza di vendita, il  giudice  non  fa  luogo  alla  vendita
quando  sono  state  presentate  istanze  di  assegnazione  ai  sensi
dell'articolo 588»; 
    dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti: 
    «cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: "Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il  reclamo
ai sensi dell'articolo 669-terdecies."; 
    cc-ter) l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente titolo: 
 
       "TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA 
 
    Art.  614-bis  (Misure  di  coercizione  indiretta).  -  Con   il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna  costituisce  titolo  esecutivo  per  il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o  inosservanza.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. 
    Il giudice determina l'ammontare della  somma  di  cui  al  primo
comma tenuto conto del valore della controversia, della natura  della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile  e  di  ogni  altra
circostanza utile"; 
    alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo  le  parole:  «dal
giudice» sono inserite le seguenti: 
      «per causa imputabile al creditore pignorante  o  al  creditore
intervenuto  munito  di  titolo  esecutivo»  e  le   parole:   «delle
disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»; 
    alla lettera ff), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) al secondo comma, al primo  periodo,  le  parole:  "o  alle
quali le stesse possono accedere" e le parole: "nel pubblico registro
automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento  munito  del
titolo  esecutivo  e  del  precetto,  anche  acquisendone  copia  dal
fascicolo informatico.  Nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  quarto
periodo,  il  precetto  e'  consegnato  o   trasmesso   all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento."»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione
del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata
la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la
manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2016». 
 
    All'articolo 14: 
    al comma 1: 
    alla lettera a) e' premessa la seguente: 
      «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma e' sostituito  dal
seguente: 
        "Le pubbliche  amministrazioni  che  gestiscono  banche  dati
contenenti  informazioni  utili  ai  fini  della   ricerca   di   cui
all'articolo  492-bis  del  codice  mettono  a   disposizione   degli
ufficiali  giudiziari  gli  accessi,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 58 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta  del  Ministero
della giustizia. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per
l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in  ogni  caso,  quando
l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il  Ministero  della
giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la  cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  l'accesso  e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, di una  convenzione  finalizzata  alla  fruibilita'
informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali. Il Ministero della  giustizia  pubblica  sul  portale  dei
servizi telematici  l'elenco  delle  banche  dati  per  le  quali  e'
operativo  l'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  per  le
finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice"»; 
    alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "La  disposizione  di  cui  al  primo   comma   si   applica,
limitatamente a ciascuna delle  banche  dati  comprese  nell'anagrafe
tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche' a
quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento  di  ognuna  di
esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"»; 
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis) dopo l'articolo 159-bis e' inserito il seguente: 
        "Art. 159-ter. (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione a cura di soggetto diverso  dal  creditore).  -  Colui
che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione  a
ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543  e  557  del  codice,
deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare  la  nota  di
iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento.  Quando  al
deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  e  successive  modificazioni,  diverso  dal  creditore,  il
deposito puo' aver luogo con modalita' non  telematiche  e  la  copia
dell'atto di pignoramento  puo'  essere  priva  dell'attestazione  di
conformita'. Quando l'istanza  proviene  dall'ufficiale  giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo  520,  primo  comma,  del  codice,
all'iscrizione a ruolo  provvede  d'ufficio  il  cancelliere.  Quando
l'iscrizione a ruolo ha luogo  a  norma  del  presente  articolo,  il
creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543  e  557
del codice, provvede, a pena  di  inefficacia  del  pignoramento,  al
deposito delle copie conformi  degli  atti  previsti  dalle  predette
disposizioni  e  si  applica  l'articolo   164-ter   delle   presenti
disposizioni"; 
      a-ter) all'articolo 161  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
        "Il compenso dell'esperto  o  dello  stimatore  nominato  dal
giudice o dall'ufficiale giudiziario  e'  calcolato  sulla  base  del
prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere
liquidati acconti in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  del
compenso calcolato sulla base del valore di stima"»; 
    alla lettera c), capoverso 161-quater, primo  comma,  le  parole:
«del creditore  procedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
creditore pignorante o del creditore  intervenuto  munito  di  titolo
esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione»; 
    alla lettera d), le parole: «dopo  l'articolo  169-quinquies,  e'
inserito il seguente: "169-sexies» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel  capo  II  del  titolo  IV,  dopo  l'articolo  169-quinquies  e'
aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 169-sexies» e dopo  le  parole:
«Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all'elenco»; 
    al comma 2, capoverso Art. 16-novies, comma 5, le parole:  «entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione»; 
    al comma 3: 
      alla lettera a), al secondo periodo, le parole:  «dell'articolo
530, quarto comma, del codice di procedura  civile»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del
codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo e' inserito  il
seguente: «La disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica
anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma  dell'articolo
164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile.»; 
      alla lettera  c),  le  parole:  «coordinatore  l'ufficio»  sono
sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell'ufficio». 
 
    All'articolo 15, comma 1: 
    all'alinea, le  parole:  «Dopo  l'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' inserito» sono
sostituite dalle seguenti: «Nel titolo I della  parte  II  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo  18  e'
aggiunto, in fine,»; 
    al capoverso Art. 18-bis, comma 1,  quinto  periodo,  le  parole:
«beni diversi da quelli di cui al periodo precedente» sono sostituite
dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo  periodo  del
presente comma». 
 
    All'articolo 18 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «1-bis.  In  considerazione  della  particolare  situazione  di
organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare,  in
fase transitoria, la  funzionalita'  degli  uffici  per  il  regolare
svolgimento  dell'attivita'  di  controllo   e   giurisdizionale,   i
trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei  conti  sono
fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  in  ogni
caso fino al 30 giugno 2016». 
 
    Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis. (Disposizioni per il ricambio  generazionale  nella
magistratura onoraria). -  1.  Sino  all'attuazione  del  complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della  magistratura  onoraria,  i
giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice  procuratori
onorari, in servizio alla data del 31 dicembre  2015  e  che  abbiano
compiuto il settantaduesimo anno di eta', cessano  dall'ufficio  alla
predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e  i
vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre  2016
e che tra il 1° gennaio e il 31  dicembre  2016  compiono  almeno  il
settantesimo anno di eta', cessano dall'ufficio a quest'ultima data. 
    Art.  18-ter.  (Applicazioni  straordinarie  di  magistrati   per
l'emergenza connessa  con  i  procedimenti  di  riconoscimento  dello
status di persona internazionalmente protetta  e  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione). -  1.  In  deroga
alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti  dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  e
successive modificazioni, il Consiglio superiore  della  magistratura
predispone un piano straordinario di  applicazioni  extradistrettuali
diretto  a  fronteggiare  l'incremento  del  numero  di  procedimenti
giurisdizionali connessi con le richieste di  accesso  al  regime  di
protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti
sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari  connessi
ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il  Consiglio  procede
all'individuazione degli uffici  giudiziari  presso  i  quali  si  e'
verificato il maggiore incremento dei  suddetti  procedimenti  e  del
numero dei magistrati da  applicare,  fino  a  un  massimo  di  venti
unita', e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita'  per  la
procedura di interpello e la sua definizione. 
    2. In deroga a quanto previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
    3.  Il  magistrato  applicato   a   seguito   di   disponibilita'
manifestata con riferimento agli interpelli di  cui  al  comma  1  ha
diritto,  ai  fini  di  futuri  trasferimenti,  a  un  punteggio   di
anzianita'  aggiuntivo  pari  a  0,10  per  ogni  otto  settimane  di
effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del  50  per  cento
dell'indennita' di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio  1998,  n.
133, e successive modificazioni. 
    4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa  di
euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno  2016  e  di
euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015,  2016
e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
    5. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
 
    All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      alla lettera a): 
      al numero 1) e' premesso il seguente: 
        «01) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In ogni caso, i  medesimi  dipendenti  possono  depositare,  con  le
modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
al medesimo comma."»; 
      al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi alle corti  di  appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste  dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'»; 
      dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis) al comma 2, quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "dal
comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 16-decies"; 
        1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto  non
avente natura regolamentare il Ministro  della  giustizia  stabilisce
misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli
atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione
su  supporto  analogico  degli  atti  depositati  con   le   predette
modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle  predette
copie cartacee. Con il medesimo decreto sono  altresi'  stabilite  le
misure organizzative per la gestione e la  conservazione  degli  atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,  nonche'  ai
sensi del periodo precedente."»; 
      il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      «2) al comma 9-bis: 
    2.1) al primo periodo, dopo le parole:  "presenti  nei  fascicoli
informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche" e dopo  le  parole:  "firma  digitale  del
cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di
conformita' all'originale"; 
    2.2) al  secondo  periodo,  dopo  la  parola:  "difensore,"  sono
inserite le seguenti: "il dipendente di cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,"»; 
    dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al  presente  comma  devono
contenere i dati identificativi dell'esperto  che  ha  effettuato  la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti  riepilogativi  delle  stime  e  delle   vendite   di   cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie.  Il  prospetto
riepilogativo   deve   contenere   anche   i   dati    identificativi
dell'ufficiale giudiziario  che  ha  attribuito  il  valore  ai  beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile."; 
    2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente: 
        "9-octies. Gli atti di parte e i  provvedimenti  del  giudice
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti   in   maniera
sintetica"»; 
      alla lettera b): 
      all'alinea,  le  parole:  «dopo  l'articolo   16-octies»   sono
sostituite dalle seguenti:  «dopo  l'articolo  16-novies,  introdotto
dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto»; 
    al capoverso Art. 16-decies: 
        alla rubrica, la parola:  «notificati»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e dei provvedimenti»; 
    al comma 1: 
    al primo periodo, le parole: «formato  su  supporto  analogico  e
notificato, con modalita' non telematiche, dall'ufficiale giudiziario
ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «processuale di  parte  o  di  un  provvedimento  del
giudice formato su supporto analogico e detenuto in  originale  o  in
copia conforme,»; 
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «dell'atto  notificato»  sono
sostituite dalle seguenti: «o alla copia  conforme  dell'atto  o  del
provvedimento»; 
    il terzo periodo e' soppresso; 
    al capoverso Art. 16-undecies: 
    al comma 1, le parole: «dall'articolo 3-bis, comma 2, della» sono
sostituite dalla seguente: «dalla»; 
    al comma 3, le  parole:  «e  contenente  l'indicazione  dei  dati
essenziali per individuare univocamente la copia a cui si  riferisce;
il predetto documento e' allegato al messaggio di  posta  elettronica
certificata  mediante  il  quale  la  copia  stessa   e'   depositata
telematicamente» sono sostituite dalle seguenti: «e  l'individuazione
della copia cui si  riferisce  ha  luogo  esclusivamente  secondo  le
modalita'  stabilite  nelle   specifiche   tecniche   stabilite   dal
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1,  che
compiono le attestazioni di conformita' previste  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni
effetto»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a  norma
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita'  con
le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221"»; 
    al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione»  e'  inserita  la
seguente: «annui»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58,  comma  2,  dopo  le  parole:  "comunicazione
telematica," sono inserite le seguenti:  "ivi  incluso  il  Ministero
della giustizia,"; 
    b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole:  "di  concerto  con"
sono inserite le seguenti: "il Ministro della giustizia e con"». 
 
    All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «1-bis. Al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104,  sono
apportate le  seguenti  modificazioni  a  decorrere  dall'entrata  in
vigore del processo amministrativo telematico: 
    a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1,  dopo  le  parole:
"Le parti" sono inserite le  seguenti:  ",  ove  stiano  in  giudizio
personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta  elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi,"; 
    b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "2. I difensori costituiti, le parti nei casi in  cui  stiano
in giudizio personalmente e  gli  ausiliari  del  giudice  depositano
tutti gli atti e i  documenti  con  modalita'  telematiche.  In  casi
eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di  quanto
previsto dal presente comma, secondo  quanto  previsto  dalle  regole
tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione"; 
    c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    e) l'articolo 5, comma  3,  dell'Allegato  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "3. Allorche' riceve il deposito dell'atto  introduttivo  del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio  in  formato
digitale, corredato di indice  cronologico  degli  atti  e  documenti
delle parti, dei verbali di udienza per  estratto,  di  ogni  atto  e
provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". 
    1-ter. L'articolo 16, comma 1,  del  decreto-legge  12  settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  novembre
2014, n. 162, si  interpreta  nel  senso  che  si  applica  anche  al
processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma  2,  dell'Allegato  1
del decreto legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  le  parole:  "15
settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto",  a  decorrere
dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato  decreto-legge  n.
132 del 2014». 
 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis. (Disposizioni in materia di  informatizzazione  del
processo contabile). - 1. L'articolo 43, comma 2,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, e' sostituito dal seguente: 
      "2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 16, 16-ter,  16-quater,  16-decies  e  16-undecies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  in
base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo"». 
 
    L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 21. (Disposizioni in materia di  fondo  per  l'efficienza
della giustizia). - 1. All'articolo 1,  comma  425,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di  cui  al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a valere  sul
fondo istituito ai sensi del comma  96,  un  contingente  massimo  di
2.000 unita' di personale amministrativo proveniente  dagli  enti  di
area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000  nel  corso
dell'anno  2017,  da  inquadrare   nel   ruolo   dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti
o accordi collettivi  nazionali,  la  procedura  di  acquisizione  di
personale di cui al presente comma ha carattere prioritario  su  ogni
altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'amministrazione
della giustizia."». 
 
    Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti: 
     «Art.       21-bis.        (Incentivi        fiscali        alla
degiurisdizionalizzazione). - 1. In via sperimentale, alle parti  che
corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli
avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di  negoziazione
assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto,
nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri  nel  procedimento  di
cui al capo I del medesimo  decreto,  e'  riconosciuto,  in  caso  di
successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con
lodo,  un  credito  di  imposta  commisurato  al  compenso   fino   a
concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2016. 
    2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e la documentazione  da
esibire a  corredo  della  richiesta  del  credito  di  imposta  e  i
controlli sull'autenticita' della stessa. 
    3. Il Ministero della giustizia comunica  all'interessato,  entro
il 30  aprile  dell'anno  2016,  l'importo  del  credito  di  imposta
effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti  di
cui ai capi I e II del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
determinato  in  misura  proporzionale  alle  risorse   stanziate   e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 
    4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al  comma  3  del  presente
articolo, in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
nonche', da parte delle persone fisiche non titolari  di  redditi  di
impresa o di  lavoro  autonomo,  in  diminuzione  delle  imposte  sui
redditi. Il credito di  imposta  non  da'  luogo  a  rimborso  e  non
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, ne' del valore della produzione netta ai  fini  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
    5. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  articolo,
pari a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    6. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
    Art.  21-ter.  (Disposizioni  relative  ai  soggetti  che   hanno
completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37,  comma  11,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).  -  1.  Il  comma
1-bis dell'articolo 50 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
sostituito dai seguenti: 
      "1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
determinati il numero e i criteri per l'individuazione  dei  soggetti
che hanno svolto il periodo di perfezionamento  di  cui  all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per
svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una  durata  non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di  merito  e
delle  esigenze  organizzative  degli  uffici  giudiziari,   in   via
prioritaria    a    supporto    dei    servizi    di     cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore
eta' anagrafica ed e' assicurata  un'equa  ripartizione  territoriale
delle  risorse,  tenendo  conto   delle   dimensioni   degli   uffici
giudiziari.  Con  il  medesimo  decreto  puo'  essere  attribuita  ai
soggetti di cui al presente comma una  borsa  di  studio  nei  limiti
delle risorse destinabili  e,  in  ogni  caso,  per  un  importo  non
superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi'  i  requisiti
per  l'attribuzione  della  borsa  di  studio,   tenuto   conto,   in
particolare,  del  titolo  di  studio,  dell'eta'  e  dell'esperienza
formativa. 
    1-ter. Lo svolgimento del  periodo  di  perfezionamento  non  da'
diritto ad alcun  compenso  e  non  determina  l'insorgere  di  alcun
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,   ne'   di   obblighi
previdenziali. 
    1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento  presso
l'ufficio per il processo ai  sensi  del  comma  1-bis  del  presente
articolo costituisce titolo di preferenza a  parita'  di  merito,  ai
sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla  pubblica  amministrazione.
Nelle  procedure  concorsuali  indette   dall'amministrazione   della
giustizia  sono  introdotti  meccanismi  finalizzati  a   valorizzare
l'esperienza  formativa  acquisita  mediante  il  completamento   del
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi
del citato comma 1-bis. 
    1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno  completato  il   tirocinio
formativo di cui all'articolo  37,  comma  11,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e successive  modificazioni,  e  che  non  hanno
fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno  comunque  titolo  di
preferenza  a  parita'  di  merito,  ai  sensi  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti
dalla pubblica amministrazione". 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per  l'anno  2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
    Art. 21-quater. (Misure per  la  riqualificazione  del  personale
dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Al fine di sanare  i  profili
di nullita', per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15
del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   (CCNL)   comparto
Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli  15  e  16  del
contratto  collettivo  nazionale  integrativo   del   personale   non
dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009  del
29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari
in cui il predetto Ministero e' risultato soccombente, e di  definire
i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato, nei limiti  delle  posizioni  disponibili  in  dotazione
organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai  fini
della definizione di procedure interne, riservate  ai  dipendenti  in
possesso dei requisiti di legge gia' in servizio  alla  data  del  14
novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel  profilo
professionale di cancelliere e  di  ufficiale  giudiziario  dell'area
seconda al profilo professionale  di  funzionario  giudiziario  e  di
funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti  (UNEP)
dell'area terza, con attribuzione della  prima  fascia  economica  di
inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14  e  15  del  CCNL
comparto Ministeri 1998/2001.  Ogni  effetto  economico  e  giuridico
conseguente  alle  procedure  di   riqualificazione   del   personale
amministrativo di cui al presente  articolo  decorre  dalla  completa
definizione delle relative procedure selettive. 
    2. Ai fini  del  rispetto  delle  previsioni  del  CCNL  comparto
Ministeri 1998/2001, di  cui  al  comma  1,  il  rapporto  tra  posti
riservati ai dipendenti e posti riservati agli  accessi  dall'esterno
e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento, computando nella percentuale gli  accessi  dall'esterno
sulla base di procedure disposte o bandite a partire  dalla  data  di
entrata in vigore del citato  CCNL,  ivi  compresi  gli  accessi  per
effetto  di  scorrimenti  di   graduatorie   concorsuali   di   altre
amministrazioni  e  le  procedure  di  mobilita'   esterna   comunque
denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del  presente
decreto. 
    3. Il Ministero della  giustizia  procede  alla  rideterminazione
delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e
2. 
    4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e  di
ufficiale giudiziario restano ad esaurimento  in  area  seconda  sino
alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1
e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 
    5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel
limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  96,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le  variazioni  di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti
capitoli in attuazione del presente articolo. 
 
    Art.   21-quinquies.   (Disposizioni   in   materia   di   uffici
giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 1,  commi  526  e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attivita'  di
custodia,  telefonia,  riparazione  e   manutenzione   ordinaria   in
precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato
o comunque specificamente destinato presso gli uffici  giudiziari,  i
medesimi  uffici  giudiziari  possono  continuare  ad  avvalersi  dei
servizi forniti  dal  predetto  personale  comunale,  sulla  base  di
accordi o convenzioni da concludere in sede locale,  autorizzati  dal
Ministero della giustizia,  in  applicazione  e  nei  limiti  di  una
convenzione quadro  previamente  stipulata  tra  il  Ministero  della
giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
    2. Nella convenzione quadro di  cui  al  comma  1  sono  fissati,
secondo criteri di economicita'  della  spesa,  i  parametri  per  la
quantificazione del corrispettivo dei  servizi  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
    3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo  i
criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e
nei limiti massimi complessivi  del  15  per  cento  della  dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1,
comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
    Art.  21-sexies.  (Proroga   della   durata   dell'incarico   del
commissario   straordinario    nominato    per    la    realizzazione
dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi  sede
nel Palazzo  di  giustizia  di  Palermo).  -  1.  Dopo  il  comma  99
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' inserito  il
seguente: 
      "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di  cui
al comma 99 e la durata dell'incarico del  commissario  straordinario
di cui al medesimo comma sono prorogati fino  al  31  dicembre  2015.
Entro il 30 settembre 2015, al  decreto  di  cui  al  comma  98  sono
apportate le modifiche necessarie conseguenti  alle  disposizioni  di
cui al periodo precedente". 
 
    Art.  21-septies.  (Garanzie  dell'accordo  o   del   piano   del
consumatore). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo  8  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3, e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del
consumatore presentata da parte di chi  svolge  attivita'  d'impresa,
possono prestare le garanzie di  cui  al  comma  2  i  consorzi  fidi
autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo   previsto
dall'articolo  106  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati
al controllo della  Banca  d'Italia.  Le  associazioni  antiracket  e
antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero  dell'interno
possono  destinare  contributi  per   la   chiusura   di   precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da  sovraindebitamento
cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il  rimborso
di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di  accordo
o di piano del consumatore". 
 
    Art. 21-octies. (Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di
impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).  -  1.  Al
fine di garantire il necessario  bilanciamento  tra  le  esigenze  di
continuita'    dell'attivita'     produttiva,     di     salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle   finalita'   di   giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 
    2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in  comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma  1,  l'attivita'  di  impresa  non  puo'
protrarsi  per  un  periodo  di  tempo  superiore   a   dodici   mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro. 
    3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti  di  cui
al  comma  1,  senza  soluzione  di   continuita',   l'impresa   deve
predisporre, nel termine perentorio di  trenta  giorni  dall'adozione
del provvedimento di sequestro, un piano recante misure  e  attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della  sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta  predisposizione  del  piano  e'  comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. 
    4. Il piano e' trasmesso al comando provinciale  dei  vigili  del
fuoco, agli uffici  dell'azienda  sanitaria  locale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza  e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio  delle  aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento  di
ispezioni dirette a verificare  l'attuazione  delle  misure  e  delle
attivita'  aggiuntive  previste   nel   piano.   Le   amministrazioni
provvedono alle attivita' previste  dal  presente  comma  nell'ambito
delle  competenze  istituzionalmente  attribuite,  con   le   risorse
previste a legislazione vigente. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui  ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data». 
 
    Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «nonche' altre disposizioni in materia di giustizia». 
 
    All'articolo 22, comma 2, le parole: «possono essere  annualmente
destinate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «resesi   annualmente
disponibili,  possono  essere  destinate,  nel  corso  del   medesimo
esercizio finanziario,». 
 
    All'articolo 23: 
    al comma 1 e' premesso il seguente periodo: «Le  disposizioni  di
cui  all'articolo  1  si  applicano  ai  procedimenti  di  concordato
preventivo introdotti anche anteriormente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.»; 
    al comma 6, le parole: «all'articolo 12, comma  1,  lettera  b),»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»; 
    al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il  giudice»
sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato»; 
    al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Le disposizioni» e dopo le parole: «alle vendite disposte»
sono  inserite  le  seguenti:  «dal  giudice  o  dal   professionista
delegato»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «11-bis. Il deposito telematico  delle  note  di  iscrizione  a
ruolo  ai  sensi  dell'articolo  159-ter   delle   disposizioni   per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie puo' essere effettuato dai soggetti di  cui  all'articolo
16-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal  2
gennaio 2016».