(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                                    (di cui all'articolo 17, comma 3) 
 
                      PROCEDURE DI VALUTAZIONE 
                          DELLA CONFORMITA' 
 
MODULO B: Esame UE del tipo. 
  1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di  valutazione
della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto
tecnico di un articolo pirotecnico, nonche' verifica e certifica  che
il  progetto  tecnico  di  tale  articolo  pirotecnico  rispetta   le
prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili. 
  2. L'esame UE del tipo e' effettuato  in  base  a  una  valutazione
dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dell'articolo   pirotecnico
effettuata esaminando la documentazione tecnica e  la  documentazione
probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame  di  un  campione,
rappresentativo  della  produzione  prevista,  del  prodotto   finito
(combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto). 
  3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) la documentazione tecnica che deve consentire di  valutare  la
conformita' dell'articolo pirotecnico alle  prescrizioni  applicabili
del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una  valutazione
adeguate  dei  rischi.   La   documentazione   tecnica   precisa   le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'articolo pirotecnico.  Inoltre  contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
    i) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico; 
    ii) i disegni di progettazione e  di  fabbricazione  nonche'  gli
schemi delle componenti, delle sottounita', dei circuiti ecc.; 
    iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di  tali  disegni  e  schemi  e   del   funzionamento   dell'articolo
pirotecnico; 
    iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle norme  armonizzate,
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
    v) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
    vi) le relazioni sulle prove effettuate; 
    d)  i  campioni  rappresentativi   della   produzione   prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se  necessari
per effettuare il programma di prove; 
    e) la documentazione probatoria  attestante  l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
  4. L'organismo notificato: 
per l'articolo pirotecnico: 
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico dell'articolo pirotecnico; 
per i campioni: 
    4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
a tale documentazione tecnica e  identifica  gli  elementi  che  sono
stati progettati conformemente alle  disposizioni  applicabili  delle
norme armonizzate pertinenti, nonche' gli  elementi  che  sono  stati
progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche; 
    4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove  per  accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di  cui
alle pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano  state  applicate
correttamente; 
    4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare
se, laddove non siano  state  applicate  le  soluzioni  di  cui  alle
pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal  fabbricante,
comprese quelle in altre  pertinenti  specifiche  tecniche  applicate
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto; 
    4.5. concorda con il fabbricante il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove. 
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
  6. Se il tipo  risulta  conforme  alle  prescrizioni  del  presente
decreto   applicabili   all'articolo   pirotecnico   in    questione,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita'  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione   del   tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati. 
  Il certificato di esame UE  del  tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' degli articoli pirotecnici fabbricati al tipo esaminato e
consentire il controllo del prodotto in funzione. 
  Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente  decreto  ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' dell'articolo pirotecnico ai  requisiti  essenziali
di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validita'  di
tale certificato. Tali modifiche comportano  una  nuova  approvazione
sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
  8. Ogni organismo notificato informa il  Ministero  dello  sviluppo
economico in merito ai certificati  di  esame  UE  del  tipo  e  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  del  Ministero
medesimo l'elenco di tali certificati e degli  eventuali  supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE  del  tipo  e  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su  richiesta,  di  tali  certificati  e  dei  supplementi  da   esso
rilasciati. 
  La Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri  e  gli  altri
organismi  notificati  possono  ottenere,  su  richiesta,  copia  dei
certificati di esame UE del  tipo  e  dei  relativi  supplementi.  La
Commissione dell'Unione europea e gli Stati membri possono  ottenere,
su richiesta, copia della  documentazione  tecnica  e  dei  risultati
degli  esami  effettuati   dall'organismo   notificato.   L'organismo
notificato conserva una copia del certificato di esame UE  del  tipo,
degli allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo  tecnico
contenente la documentazione presentata dal  fabbricante,  fino  alla
scadenza della validita' di tale certificato. 
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. 
MODULO C2: Conformita' al tipo basata  sul  controllo  interno  della
  produzione unito a prove del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
  effettuate a intervalli casuali. 
  1. La conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove  del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara,  sotto  la
sua  esclusiva  responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  in
questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di  esame  UE
del tipo e soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli articoli pirotecnici prodotti al tipo  oggetto  del
certificato di esame UE e ai  requisiti  applicabili  della  presente
direttiva. 
  3. Controlli sul prodotto. 
  Un organismo notificato, scelto del  fabbricante,  effettua,  o  fa
effettuare, controlli sul prodotto a  intervalli  casuali,  stabiliti
dall'organismo stesso,  per  verificare  la  qualita'  dei  controlli
interni sugli articoli pirotecnici, tenuto conto  tra  l'altro  della
complessita' tecnologica di tali prodotti e della quantita' prodotta.
Si esamina un adeguato campione dei  prodotti  finali,  prelevato  in
loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato,  si
effettuano prove appropriate, come  stabilito  dalle  relative  parti
delle norme armonizzate, ovvero prove equivalenti previste  da  altre
pertinenti  specifiche  tecniche,  per  controllare  la   conformita'
dell'articolo pirotecnico al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e alle prescrizioni  applicabili  del  presente  decreto.
Laddove  un  campione  non  e'  conforme  al  livello   di   qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure. 
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire se il processo di fabbricazione  dell'articolo  pirotecnico
funziona  entro  limiti  accettabili,  al  fine   di   garantire   la
conformita' dell'articolo pirotecnico. 
  Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,  sotto
la   responsabilita'    dell'organismo    notificato,    il    numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
  4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo descritto nel certificato  di  esame  UE
del  tipo  e  alle  prescrizioni  del  presente   decreto   ad   esso
applicabili. 
  4.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul   mercato.   La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
MODULO D: Conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
  del processo di produzione. 
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  nel
processo di produzione e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli  obblighi  di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  interessati   sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di  qualita'  per  la
produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova degli articoli
pirotecnici interessati, come specificato al punto 3, ed e'  soggetto
a sorveglianza come specificato al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
articoli pirotecnici in questione. 
  La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati; 
    d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    e) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
  3.2. Il sistema di qualita' garantisce che gli articoli pirotecnici
siano conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo
e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto; 
    b) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
    c) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui si intende effettuarli; 
    d) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; e 
    e) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la richiesta qualita' dei prodotti e se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente. 
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore del prodotto  interessato  e
della  tecnologia  del  prodotto  in   questione   e   conoscere   le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione  dei  locali  del  fabbricante.  Il  gruppo
incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui  al
punto 3.1, lettera e), per verificare la capacita' del fabbricante di
individuare le prescrizioni applicabili del  presente  decreto  e  di
effettuare gli esami atti a garantire  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico a tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2.  Ai   fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso  fornisce  al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul   mercato.   La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione   sul   mercato   dell'articolo   pirotecnico,   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
    b) le informazioni riguardante la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione; 
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi   di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 
MODULO E: Conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
  del prodotto. 
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  del
prodotto  e'  la  parte  di  una  procedura  di   valutazione   della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  gli  articoli  pirotecnici  interessati   sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato nel punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta  per  gli
articoli pirotecnici in questione. 
  La domanda deve contenere le informazioni seguenti: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
    b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    c) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria  di  articoli
pirotecnici contemplati; 
    d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    e) la documentazione tecnica relativa al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
articoli pirotecnici al tipo descritto dal certificato  di  esame  UE
del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
    b) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
    c) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; 
    d) dei mezzi per controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'. 
  3.3. L'organismo notificato deve valutare il  sistema  di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante.  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la
documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera e),  al  fine  di
verificare  la  capacita'   del   fabbricante   di   individuare   le
prescrizioni applicabili del presente decreto  e  di  effettuare  gli
esami atti a garantire la  conformita'  dell'articolo  pirotecnico  a
tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2.  Ai   fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b)  i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le   relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc. 
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il  corretto  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  L'organismo
notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita  e,
se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE  per  ciascun  modello  del  prodotto  e  la  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul   mercato.   La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione   sul   mercato   dell'articolo   pirotecnico,   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
    b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione; 
    c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa il Ministero dello sviluppo
economico circa le approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi   di
qualita' da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
MODULO G: Conformita' basata sulla verifica dell'unita'. 
  1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con  cui  il  fabbricante  ottempera
agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',   che   l'articolo   pirotecnico
interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui  al
punto 4, e' conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  esso
applicabili. 
  2. Documentazione tecnica. 
  Il fabbricante compila la  documentazione  tecnica  e  la  mette  a
disposizione  dell'organismo  notificato  di  cui  al  punto  4.   La
documentazione permette  di  valutare  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico ai requisiti pertinenti  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'articolo  pirotecnico.  La  documentazione   tecnica   contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
    a) una descrizione generale dell'articolo pirotecnico; 
    b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli  schemi
di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
    c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie  alla  comprensione
di  tali  disegni  e  schemi  e   del   funzionamento   dell'articolo
pirotecnico; 
    d) un elenco delle norme armonizzate, applicate  completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
    e) i risultati dei calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati ecc.; 
    f) le relazioni sulle prove effettuate. 
  Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. 
  3. Produzione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione  e  il  relativo  controllo  assicurino  la
conformita' dell'articolo pirotecnico  fabbricato  alle  prescrizioni
applicabili del presente decreto. 
  4. Verifica. 
  L'organismo  notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o   fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme  armonizzate  ovvero  prove  equivalenti  previste   in   altre
specifiche tecniche,  per  verificare  la  conformita'  dell'articolo
pirotecnico alle prescrizioni applicabili del  presente  decreto.  In
mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato
decide quali prove sono opportune. 
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni articolo pirotecnico approvato. 
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' per un periodo di dieci anni dalla data in
cui l'articolo pirotecnico e' stato immesso sul mercato. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo  su  ogni  singolo  articolo
pirotecnico  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE e la tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
per dieci anni dalla data in  cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato
immesso sul mercato. La dichiarazione di  conformita'  UE  identifica
l'articolo pirotecnico per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
MODULO H: Conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'. 
  1. La conformita' basata sulla garanzia totale di  qualita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2  e  5,  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita',  che  gli  articoli
pirotecnici in questione rispondono ai requisiti del presente decreto
ad essi applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il fabbricante applica  un  sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove degli articoli pirotecnici in questione,  secondo  quanto
specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza  di  cui
al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
  3.1. Il fabbricante  presenta  una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta  per  gli
articoli pirotecnici in questione. 
  La domanda deve contenere: 
    a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
    b)  la  documentazione  tecnica,  per  un  modello  di   ciascuna
categoria  di  articoli  pirotecnici  che  intende   fabbricare.   La
documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  almeno  gli
elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'articolo pirotecnico; 
    i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi  di
componenti, sottounita', circuiti ecc., 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e schemi e del funzionamento dell'articolo pirotecnico, 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate, 
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati ecc., 
    le relazioni sulle prove effettuate; 
    c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
  3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  degli
articoli pirotecnici ai requisiti applicabili del presente decreto. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    a) degli obiettivi di qualita' e della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto; 
    b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le  norme
che saranno applicate e, qualora le relative  norme  armonizzate  non
siano applicate integralmente, dei  mezzi  per  garantire  che  siano
stati rispettati i requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto; 
    c) delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione,
dei processi e degli interventi sistematici per la  progettazione  di
articoli  pirotecnici  rientranti   nella   categoria   di   articoli
pirotecnici in questione; 
    d) dei corrispondenti processi di fabbricazione,  delle  tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
    e) degli esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
    f) dei  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato ecc.; 
    g) dei mezzi di sorveglianza che consentono  di  controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
  3.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione  del  settore  e  della  tecnologia  del
prodotto in questione e conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto. Il controllo comprende una  visita  di  valutazione
dei locali  del  fabbricante.  Il  gruppo  incaricato  del  controllo
esamina la documentazione tecnica di cui al punto  3.1,  lettera  b),
verifica la capacita' del fabbricante di individuare le  prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' dell'articolo pirotecnico a tali norme. 
  La decisione viene notificata al fabbricante. 
  La notifica deve  contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la
motivazione circostanziata della decisione. 
  3.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  3.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
  4.1. Scopo della  sorveglianza  e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
  4.2. Il fabbricante deve  consentire  all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo   tutte   le
necessarie informazioni, in particolare: 
    a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    b) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove ecc.; 
    c) i registri riguardanti la qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato ecc. 
  4.3.  L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
  4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare  visite  senza
preavviso presso il fabbricante, procedendo o  facendo  procedere  in
tale occasione, se necessario, a prove sui prodotti atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve  fornire
al fabbricante una relazione sulla visita e,  se  sono  state  svolte
prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
  5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di  quest'ultimo  a  ogni  singolo  articolo
pirotecnico  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
  5.2.  Il  fabbricante  compila   una   dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  del  prodotto  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui  l'articolo  pirotecnico  e'  stato  immesso  sul   mercato.   La
dichiarazione di conformita' UE identifica l'articolo pirotecnico per
cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione   sul   mercato   dell'articolo   pirotecnico,   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; 
    b) la documentazione relativa al sistema di qualita'  di  cui  al
punto 3.1; 
    c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5  e
la relativa approvazione; 
    d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato  di  cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ogni organismo notificato informa il  Ministero  dello  sviluppo
economico delle approvazioni dei sistemi  di  qualita'  rilasciate  o
revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  del
Ministero  medesimo  l'elenco  delle  approvazioni  dei  sistemi   di
qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate.