IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai  fini  del
riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione
internazionale (rifusione); 
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  -
secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate
direttive  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui
all'allegato B della medesima legge; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e
successive modificazioni; 
  Visti gli  articoli  1-sexies  e  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  140,  recante
attuazione della direttiva 2003/9/CE,  che  stabilisce  norme  minime
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente
attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione
del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015,
n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma
dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,
n. 25; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 maggio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 16 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 agosto 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute,
del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                   Finalita' e ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all'accoglienza
dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione  europea  e  degli
apolidi  richiedenti   protezione   internazionale   nel   territorio
nazionale, comprese le frontiere e  le  relative  zone  di  transito,
nonche' le acque territoriali, e dei  loro  familiari  inclusi  nella
domanda di protezione internazionale. 
  2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
dal momento  della  manifestazione  della  volonta'  di  chiedere  la
protezione internazionale. 
  3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano
anche  ai   richiedenti   protezione   internazionale   soggetti   al
procedimento  previsto  dal  regolamento  (UE)   n.   604/2013,   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,   che
stabilisce i criteri e i meccanismi  di  determinazione  dello  Stato
membro  competente  per  l'esame  di  una   domanda   di   protezione
internazionale. 
  4. Il presente decreto non si  applica  nell'ipotesi  in  cui  sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai  sensi  del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,  recante  attuazione  della
direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione  della  protezione
temporanea  in  caso  di  afflusso  massiccio  di  sfollati  ed  alla
cooperazione in ambito comunitario. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio del 26 giugno 2013  reca:  "Procedure  comuni  ai
          fini del riconoscimento e  della  revoca  dello  status  di
          protezione internazionale" (rifusione).  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale Unione Europea  29  giugno  2013,  n.  L
          180). 
              - La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  del  26  giugno  2013,  reca:  "Norme   relative
          all'accoglienza    dei    richiedenti     la     protezione
          internazionale"  (rifusione).  (Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180). 
              - La legge 7 ottobre 2014, n.  154,  reca:  "Delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione europea 2013 - secondo  semestre".  (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251). 
              - La legge 23 agosto  1988  n.  400  reca:  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri"  (Pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale 12 settembre 1988, n. 214). 
              - Il decreto legislativo 25 luglio1998, n.  286,  reca:
          "Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18  agosto
          1998, n. 191, S.O.). 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  1-sexies  e  1
          septies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.   416,
          convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
          n.  39  che  reca:  "Norme  urgenti  in  materia  di  asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari  e  di   regolarizzazione   dei   cittadini
          extracomunitari ed apolidi  gia'  presenti  nel  territorio
          dello  Stato"  (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   28
          febbraio 1990, n. 49): 
              "Art. 1-sexies (Sistema di protezione  per  richiedenti
          asilo e rifugiati). -  1.  Gli  enti  locali  che  prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari  di
          altre forme di  protezione  umanitaria  possono  accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di mezzi di sussistenza nel caso in cui  non  ricorrano  le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo  di  cui
          all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi
          di accoglienza di cui al comma 1, in misura  non  superiore
          all'80 per cento del  costo  complessivo  di  ogni  singola
          iniziativa territoriale. 
              3. In fase di prima attuazione, il decreto  di  cui  al
          comma 2: 
                a) stabilisce le linee guida e il formulario  per  la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica  della  corretta  gestione  dello  stesso   e   le
          modalita' per la sua eventuale revoca; 
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo di cui all'articolo 1-septies, la  continuita'  degli
          interventi e dei servizi gia' in atto,  come  previsti  dal
          Fondo europeo per i rifugiati; 
                c) determina, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
          del Fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalita' e  la
          misura dell'erogazione di un contributo economico di  prima
          assistenza in favore del richiedente asilo che non  rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e  dello
          straniero con permesso umanitario di  cui  all'articolo  18
          del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
          dei  servizi  di  accoglienza  territoriali,  il  Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a)  monitorare  la  presenza   sul   territorio   dei
          richiedenti asilo, dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con
          permesso umanitario; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'articolo 1-septies.". 
              "Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli interventi di cui all'articolo  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'articolo 1-sexies e corrispondenti a  5,16  milioni  di
          euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              - Il decreto legislativo 30 maggio 2005 n.  140,  reca:
          "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce  norme
          minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli
          Stati membri" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          luglio 2005, n. 168. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,
          reca: "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante  norme
          minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o
          apolidi,  della  qualifica  del  rifugiato  o  di   persona
          altrimenti bisognosa di protezione internazionale,  nonche'
          norme minime sul contenuto della  protezione  riconosciuta"
          ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4  gennaio  2008,
          n. 3. 
              - Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n.  25,  reca:
          "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime
          per le procedure applicate negli Stati membri ai  fini  del
          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" ed
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n.
          40. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999,  n.  394,  reca:  "Regolamento   recante   norme   di
          attuazione del testo unico delle  disposizioni  concernenti
          la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione
          dello straniero, a norma  dell'articolo  1,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          2015, n. 21, reca: "Regolamento relativo alle procedure per
          il   riconoscimento   e   la   revoca   della    protezione
          internazionale a  norma  dell'articolo  38,  comma  1,  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che  reca:  "Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali"  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza Unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio
          del 26 giugno 2013, n. 604 reca: "Criteri e i meccanismi di
          determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
          una domanda di protezione internazionale presentata in  uno
          degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo  o  da
          un  apolide"  (rifusione).   (Pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180). 
              - Il decreto legislativo 7 aprile  2003,  n.  85  reca:
          "Attuazione  della  direttiva  2001/55/CE   relativa   alla
          concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
          massiccio  di  sfollati  ed  alla  cooperazione  in  ambito
          comunitario" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
          2003, n. 93).