IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il
quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n.  183
del 2014, il quale indica i  principi  e  criteri  direttivi  cui  il
Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con
riferimento agli strumenti di  tutela  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali  in  caso  di
cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
semplificazione    delle    procedure     burocratiche     attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
necessita' di regolare l'accesso  alla  cassa  integrazione  guadagni
solo a seguito di  esaurimento  delle  possibilita'  contrattuali  di
riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando  una  parte
delle  risorse  attribuite  alla  cassa  integrazione  a  favore  dei
contratti di solidarieta'; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore
ordinarie  lavorabili  nel  periodo   di   intervento   della   cassa
integrazione guadagni ordinaria e della cassa  integrazione  guadagni
straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle  imprese
utilizzatrici; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
riduzione degli oneri contributivi  ordinari  e  rimodulazione  degli
stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione  dell'ambito  di  applicazione  della  cassa   integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui
all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione
di meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione  della
possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di  spesa  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  lettera  al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  della
citata legge n. 183 del 2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento
dei  contratti   di   solidarieta',   con   particolare   riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla
messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui  all'articolo  5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Lavoratori beneficiari 
 
  1. Sono destinatari dei trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto  di  lavoro
subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2,  con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. 
  2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione
della  relativa  domanda  di  concessione.  Tale  condizione  non  e'
necessaria  per  le  domande  relative  a  trattamenti  ordinari   di
integrazione salariale per eventi oggettivamente  non  evitabili  nel
settore industriale. 
  3. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  2,  l'anzianita'  di
effettivo  lavoro  del   lavoratore   che   passa   alle   dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato
nell'attivita' appaltata. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
          290. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Per il testo della citata legge n.  183  del  2014,  si
          vedano le note al titolo. 
              Si riporta l'art. 1  della  citata  legge  10  dicembre
          2014, n. 183: 
              "Art. 1. 1.  Allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di
          disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate  alla
          storia contributiva dei lavoratori,  di  razionalizzare  la
          normativa  in  materia  di  integrazione  salariale  e   di
          favorire il coinvolgimento attivo di quanti  siano  espulsi
          dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano   beneficiari   di
          ammortizzatori   sociali,   semplificando   le    procedure
          amministrative e riducendo  gli  oneri  non  salariali  del
          lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,
          tenuto  conto  delle  peculiarita'  dei   diversi   settori
          produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
          di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'art. 3  della  legge  28  giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'art.  2  del  decreto-legge  30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'art. 5, commi 5  e
          8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 
              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'art. 3 del citato  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del  medesimo  art.  3.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche ai sensi dell'art. 8 del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori
          oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  di  un'Agenzia
          nazionale  per   l'occupazione,   di   seguito   denominata
          «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni   e   province
          autonome,  vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con  le
          risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a
          legislazione  vigente  e  mediante  quanto  previsto  dalla
          lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti. 
              5.   Allo   scopo   di    conseguire    obiettivi    di
          semplificazione  e  razionalizzazione  delle  procedure  di
          costituzione e gestione dei rapporti di lavoro  nonche'  in
          materia di igiene e sicurezza sul  lavoro,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, uno o piu' decreti legislativi  contenenti
          disposizioni di semplificazione e  razionalizzazione  delle
          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e
          imprese. 
              6. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  5  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
          e degli adempimenti, anche mediante abrogazione  di  norme,
          connessi con la costituzione e la gestione del rapporto  di
          lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il  numero
          di atti di gestione del  medesimo  rapporto,  di  carattere
          amministrativo; 
              b) semplificazione, anche mediante norme  di  carattere
          interpretativo, o abrogazione delle  norme  interessate  da
          rilevanti  contrasti  interpretativi,  giurisprudenziali  o
          amministrativi; 
              c)  unificazione  delle  comunicazioni  alle  pubbliche
          amministrazioni per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle
          stesse   amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre
          amministrazioni competenti; 
              d)  introduzione   del   divieto   per   le   pubbliche
          amministrazioni di richiedere dati dei quali esse  sono  in
          possesso; 
              e) rafforzamento  del  sistema  di  trasmissione  delle
          comunicazioni in via telematica e abolizione  della  tenuta
          di documenti cartacei; 
              f) revisione del regime delle sanzioni,  tenendo  conto
          dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da
          favorire  l'immediata  eliminazione  degli  effetti   della
          condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
          tipo premiale; 
              g) previsione di modalita' semplificate  per  garantire
          data certa nonche' l'autenticita' della  manifestazione  di
          volonta' della lavoratrice o del  lavoratore  in  relazione
          alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
          di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della   necessita'   di
          assicurare la certezza della cessazione  del  rapporto  nel
          caso  di  comportamento  concludente  in  tal  senso  della
          lavoratrice o del lavoratore; 
              h)  individuazione   di   modalita'   organizzative   e
          gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
          telematica   tutti    gli    adempimenti    di    carattere
          amministrativo connessi con la costituzione, la gestione  e
          la cessazione del rapporto di lavoro; 
              i) revisione degli adempimenti in materia  di  libretto
          formativo  del  cittadino,  in  un'ottica  di  integrazione
          nell'ambito della dorsale informativa di  cui  all'art.  4,
          comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della  banca
          dati delle politiche attive e passive  del  lavoro  di  cui
          all'art.  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, anche con riferimento al sistema  dell'apprendimento
          permanente; 
              l) promozione del principio di  legalita'  e  priorita'
          delle politiche volte a prevenire e scoraggiare  il  lavoro
          sommerso in tutte le sue forme ai sensi  delle  risoluzioni
          del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
          della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))  e  del  14
          gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro  efficaci  come
          strategia per migliorare le condizioni di lavoro in  Europa
          (2013/2112(INI)). 
              7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
          nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono  in  cerca
          di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
          vigenti per renderli maggiormente coerenti con  le  attuali
          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di
          rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,  il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
          esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
          con il tessuto occupazionale e con il  contesto  produttivo
          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di
          semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  medesime
          tipologie contrattuali; 
              b) promuovere, in coerenza con le indicazioni  europee,
          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di
          contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto
          agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti  e
          indiretti; 
              c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
          tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti   in   relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
              e) revisione della disciplina delle mansioni,  in  caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
              f) revisione della disciplina dei controlli a  distanza
          sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto
          dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando  le  esigenze
          produttive ed  organizzative  dell'impresa  con  la  tutela
          della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto
          dall'art. 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276,  della  possibilita'  di  estendere,   secondo   linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva di cui all'art. 72, comma 4,  ultimo  periodo,
          del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
              l) razionalizzazione e  semplificazione  dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del  lavoro,
          tramite l'integrazione in un'unica  struttura  dei  servizi
          ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,   dell'INPS   e   dell'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale. 
              8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure
          parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunita'   di
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  per  la
          generalita' dei  lavoratori,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto,  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per la revisione e l'aggiornamento  delle  misure  volte  a
          tutelare la maternita' e  le  forme  di  conciliazione  dei
          tempi di vita e di lavoro. 
              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  ricognizione   delle   categorie   di   lavoratrici
          beneficiarie   dell'indennita'   di    maternita',    nella
          prospettiva  di  estendere,  eventualmente  anche  in  modo
          graduale, tale prestazione a tutte le  categorie  di  donne
          lavoratrici; 
              b) garanzia, per le lavoratrici madri  parasubordinate,
          del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
          mancato versamento dei contributi da parte  del  datore  di
          lavoro; 
              c) introduzione del  tax  credit,  quale  incentivo  al
          lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
          con figli minori o disabili non autosufficienti  e  che  si
          trovino al di sotto di una determinata  soglia  di  reddito
          individuale complessivo, e armonizzazione del regime  delle
          detrazioni per il coniuge a carico; 
              d)  incentivazione  di  accordi  collettivi   volti   a
          favorire  la   flessibilita'   dell'orario   lavorativo   e
          dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
          la  conciliazione  tra  l'esercizio  delle  responsabilita'
          genitoriali   e   dell'assistenza    alle    persone    non
          autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche  attraverso
          il ricorso al telelavoro; 
              e) eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il
          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  alle  ferie   annuali
          retribuite, della possibilita' di cessione  fra  lavoratori
          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte
          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spettanti  in  base  al
          contratto collettivo nazionale  in  favore  del  lavoratore
          genitore di figlio minore che necessita di presenza  fisica
          e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
              f) integrazione dell'offerta di  servizi  per  le  cure
          parentali  forniti  dalle  aziende  e  dai  fondi  o   enti
          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla
          persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
          funzioni  amministrative,  anche  mediante  la   promozione
          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte   dei
          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui
          sono attivi; 
              g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
          e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini  di
          poterne valutare la revisione per  garantire  una  maggiore
          flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
          favorendo le opportunita' di  conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro, anche tenuto  conto  della  funzionalita'
          organizzativa all'interno delle imprese; 
              h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
          nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
          debitamente certificati dai servizi sociali del  comune  di
          residenza; 
              i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
          quanto compatibili e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al
          riconoscimento della possibilita' di fruizione dei  congedi
          parentali in modo frazionato e  alle  misure  organizzative
          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
              l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
          delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
          e pari opportunita' nel lavoro e riordino  delle  procedure
          connesse alla promozione di azioni positive  di  competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  ferme
          restando le funzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri in materia di parita' e pari opportunita'. 
              10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7  e
          8 del presente articolo sono adottati  nel  rispetto  della
          procedura di cui all'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
          400. 
              11. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di essi siano  espressi,
          entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
          finanziari. Decorso tale termine, i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono  o  seguono  la
          scadenza dei termini previsti ai commi  1,  3,  5,  7  e  8
          ovvero al comma 13, questi ultimi  sono  prorogati  di  tre
          mesi. 
              12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti
          dei   decreti   attuativi   della   presente   legge,    le
          amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una
          diversa  allocazione   delle   ordinarie   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle
          medesime amministrazioni. In conformita' all'art. 17, comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu'
          decreti attuativi determinino nuovi o  maggiori  oneri  che
          non trovino compensazione al  proprio  interno,  i  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti legislativi,  ivi  compresa  la
          legge di stabilita', che  stanzino  le  occorrenti  risorse
          finanziarie. 
              13. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma  10,  nel  rispetto
          dei principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare, con la medesima  procedura
          di cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  medesimi,  tenuto   conto   delle
          evidenze attuative nel frattempo  emerse.  Il  monitoraggio
          permanente degli effetti  degli  interventi  di  attuazione
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  agli
          effetti   sull'efficienza   del   mercato    del    lavoro,
          sull'occupabilita'  dei  cittadini  e  sulle  modalita'  di
          entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini  dell'adozione
          dei decreti di cui al  primo  periodo,  e'  assicurato  dal
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione  istituito
          ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno  2012,
          n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              14.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
          regioni a statuto speciale ed  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione,  le  competenze  delegate  in
          materia di lavoro e quelle comunque riconducibili  all'art.
          116  della  Costituzione  e   all'art.   10   della   legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              15. La  presente  legge  e  i  decreti  legislativi  di
          attuazione entrano in vigore il giorno successivo a  quello
          della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.". 
              Per il testo dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n.
          92 (Disposizioni in materia  di  riforma  del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita) si  vedano  le  note
          all'art. 46. 
              Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre  1984,
          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863  (Misure  urgenti  a  sostegno  e  ad
          incremento dei livelli occupazionali): 
              "Art. 2. 1. Nel caso  in  cui  i  contratti  collettivi
          aziendali,  stipulati  con  i   sindacati   aderenti   alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano,
          programmandone le modalita' di  attuazione,  una  riduzione
          stabile  dell'orario  di  lavoro,   con   riduzione   della
          retribuzione,  e  la   contestuale   assunzione   a   tempo
          indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa,
          ai datori  di  lavoro  e'  concesso,  per  ogni  lavoratore
          assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e  per
          ogni mensilita' di retribuzione  ad  esso  corrisposta,  un
          contributo a carico della gestione  dell'assicurazione  per
          la disoccupazione involontaria, pari, per  i  primi  dodici
          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
          contratto  collettivo  di  categoria  per  il  livello   di
          inquadramento. Per ciascuno  dei  due  anni  successivi  il
          predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al
          5 per cento. 
              2. In sostituzione del contributo di cui al  precedente
          comma 1, per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i  29
          anni  assunti  sulla  base  del  presente  articolo  e  con
          richiesta nominativa, per i primi tre anni e  comunque  non
          oltre il compimento del  ventinovesimo  anno  di  eta'  del
          lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando  la
          contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista
          per la generalita'  dei  lavoratori.  Nel  caso  in  cui  i
          predetti lavoratori vengano assunti da  aziende  ed  aventi
          titolo agli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al  testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218  ,  e   successive   integrazioni   e
          modificazioni, e' per essi  corrisposto,  per  il  medesimo
          periodo ed a carico della gestione indicata  al  precedente
          comma 1, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  della
          retribuzione di cui allo stesso comma. 
              3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1  e  2  e'
          cumulabile con gli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al
          comma precedente e puo' essere conguagliato dai  datori  di
          lavoro  all'atto  del  pagamento  dei   contributi   dovuti
          all'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale.
          L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali  e
          dei contributi di cui al comma 1 non puo' comunque superare
          la somma totale di quanto le  aziende  sarebbero  tenute  a
          corrispondere, secondo le  norme  vigenti,  in  materia  di
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali. 
              4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi
          precedenti  i  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici   mesi
          antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di
          personale  ovvero  a  sospensioni  di  lavoro,   ai   sensi
          dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              4-bis. Le assunzioni su  richiesta  nominativa  operate
          dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di
          cui  al  presente  articolo  non  devono  determinare   una
          riduzione  della  percentuale  della  manodopera  femminile
          rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando
          risulti inferiore -  nelle  unita'  produttive  interessate
          dalla riduzione dell'orario,  salvo  che  vi  sia  carenza,
          dichiarata   dalla   commissione   del   collocamento,   di
          manodopera femminile, ovvero maschile,  in  possesso  delle
          qualifiche  con  riferimento  alle  quali  e'   programmata
          l'assunzione con richiesta nominativa. 
              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  stati
          stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma
          1, che abbiano una eta' inferiore a quella prevista per  la
          pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro  mesi  ed
          abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza
          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
          suddetto trattamento di  pensione  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro  di
          durata non  superiore  alla  meta'  dell'orario  di  lavoro
          praticato prima della  riduzione  convenuta  nel  contratto
          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  condizione  che  la
          trasformazione del rapporto avvenga  entro  un  anno  dalla
          data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e
          sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che
          prevedano, in corrispondenza  alla  maggiore  riduzione  di
          orario,   un   ulteriore    incremento    dell'occupazione.
          Limitatamente  al  predetto  periodo  di  anticipazione  il
          trattamento di pensione e' cumulabile con  la  retribuzione
          nel  limite   massimo   della   somma   corrispondente   al
          trattamento   retributivo   perso    al    momento    della
          trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
          ai sensi del presente comma,  ferma  restando  negli  altri
          casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e  21
          della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
              6. Ai fini della individuazione della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  della
          pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo
          parziale ai sensi del comma 5, e' neutralizzato  il  numero
          delle settimane di lavoro prestate a  tempo  parziale,  ove
          cio' comporti un trattamento pensionistico piu' favorevole. 
              7. I contratti collettivi di cui al precedente comma  1
          devono essere depositati presso  l'ispettorato  provinciale
          del lavoro. L'attribuzione del  contributo  e'  subordinata
          all'accertamento, da  parte  dell'ispettorato  del  lavoro,
          della   corrispondenza   tra   la   riduzione    concordata
          dell'orario  di  lavoro   e   le   assunzioni   effettuate.
          All'ispettorato  provinciale  del   lavoro   e'   demandata
          altresi' la vigilanza in ordine alla corretta  applicazione
          dei contratti di cui al comma 1, disponendo la  sospensione
          del contributo nei casi di accertata violazione. 
              7-bis.  I  lavoratori  assunti  a  norma  del  presente
          articolo sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici
          previsti da leggi  e  contratti  collettivi  ai  soli  fini
          dell'applicazione  di  norme  ed  istituti  che   prevedano
          l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario   e
          creditizio. 
              8. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente
          articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi,  si
          provvede mediante utilizzazione, fino a  concorrenza  dello
          stesso onere, delle economie di gestione  realizzate  dalla
          Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del
          precedente art. 1.". 
              Si riporta l'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione). 
              "Art. 5. Contratti di solidarieta'. 
              (Omissis). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
          n. 726,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o  al  fine
          di   evitare   licenziamenti   plurimi   individuali    per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              (Omissis). 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): 
              "Art. 3. Intese. 
              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.".