IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita'  di  ingresso  nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n.  183
del   2014,   recante   il   criterio   di   delega   relativo   alla
razionalizzazione   e   semplificazione   dell'attivita'   ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, di una Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite
l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  ispettivi  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dell'INPS  e  INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie  regionali  per  la
protezione ambientale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ispettorato nazionale del lavoro 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'   di
vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonche'  al
fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro
denominata   «Ispettorato   nazionale   del   lavoro»,   di   seguito
«Ispettorato», che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
  2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   dall'INPS   e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e
assicurazione  obbligatoria,   nonche'   legislazione   sociale,   ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri
gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 23  aprile  2004,  n.  124  e  alle  medesime
condizioni di legge. 
  3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e'  posto  sotto  la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  che  ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la  corretta  gestione  delle
risorse finanziarie. 
  4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso  un  immobile
demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di   altri   Istituti
previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali. 
  5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n.
          290. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Si riporta l'articolo 1 della citata legge 10  dicembre
          2014, n. 183: 
              "Art. 1. 1.  Allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di
          disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate  alla
          storia contributiva dei lavoratori,  di  razionalizzare  la
          normativa  in  materia  di  integrazione  salariale  e   di
          favorire il coinvolgimento attivo di quanti  siano  espulsi
          dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano   beneficiari   di
          ammortizzatori   sociali,   semplificando   le    procedure
          amministrative e riducendo  gli  oneri  non  salariali  del
          lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          uno o piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino
          della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori  sociali,
          tenuto  conto  delle  peculiarita'  dei   diversi   settori
          produttivi. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e
          criteri direttivi: 
              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza
          di rapporto di lavoro: 
              1)  impossibilita'  di  autorizzare   le   integrazioni
          salariali in caso di  cessazione  definitiva  di  attivita'
          aziendale o di un ramo di essa; 
              2)   semplificazione   delle   procedure   burocratiche
          attraverso  l'incentivazione  di  strumenti  telematici   e
          digitali, considerando anche la possibilita' di  introdurre
          meccanismi   standardizzati   a   livello   nazionale    di
          concessione dei trattamenti prevedendo strumenti  certi  ed
          esigibili; 
              3)  necessita'  di  regolare   l'accesso   alla   cassa
          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle
          possibilita'  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di
          lavoro, eventualmente destinando una  parte  delle  risorse
          attribuite alla cassa integrazione a favore  dei  contratti
          di solidarieta'; 
              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al
          numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel  periodo  di
          intervento della cassa integrazione  guadagni  ordinaria  e
          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e
          individuazione  dei  meccanismi  di  incentivazione   della
          rotazione; 
              5) previsione  di  una  maggiore  compartecipazione  da
          parte delle imprese utilizzatrici; 
              6)  riduzione  degli  oneri  contributivi  ordinari   e
          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  settori  in  funzione
          dell'utilizzo effettivo; 
              7) revisione dell'ambito di  applicazione  della  cassa
          integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi
          di solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno
          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei
          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l'introduzione   di
          meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione
          della possibilita' di destinare gli eventuali  risparmi  di
          spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
          alla presente lettera al finanziamento  delle  disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole
          di  funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con
          particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30
          ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla messa a regime
          dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,  commi
          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236; 
              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso
          di disoccupazione involontaria: 
              1)   rimodulazione   dell'Assicurazione   sociale   per
          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina
          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  trattamenti  brevi,
          rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia
          contributiva del lavoratore; 
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con
          carriere contributive piu' rilevanti; 
              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione
          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  fino  al  suo
          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e
          sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti  di
          sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle  modalita'
          di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
          prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime,  un
          periodo  almeno  biennale  di  sperimentazione  a   risorse
          definite; 
              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla
          contribuzione figurativa; 
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI,
          di  una  prestazione,  eventualmente  priva  di   copertura
          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  in   disoccupazione
          involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore
          della situazione economica equivalente, con  previsione  di
          obblighi di partecipazione alle iniziative  di  attivazione
          proposte dai servizi competenti; 
              6) eliminazione  dello  stato  di  disoccupazione  come
          requisito   per   l'accesso   a   servizi   di    carattere
          assistenziale; 
              c)  attivazione   del   soggetto   beneficiario   degli
          ammortizzatori sociali di cui alle  lettere  a)  e  b)  con
          meccanismi e interventi che incentivino la  ricerca  attiva
          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  comma  4,
          lettera v); 
              d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto
          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b)
          possa consistere anche nello  svolgimento  di  attivita'  a
          beneficio delle comunita' locali,  con  modalita'  che  non
          determinino aspettative di accesso agevolato alla  pubblica
          amministrazione; 
              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative
          modalita'  di  applicazione,  in  funzione  della  migliore
          effettivita', secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei
          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al
          reddito  che  non  si  rende  disponibile  ad   una   nuova
          occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
          beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
              3. Allo scopo di garantire  la  fruizione  dei  servizi
          essenziali in materia di  politica  attiva  del  lavoro  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  di   assicurare
          l'esercizio    unitario     delle     relative     funzioni
          amministrative, il Governo e' delegato ad  adottare,  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
          della normativa in materia di servizi per il  lavoro  e  di
          politiche attive. In mancanza dell'intesa  nel  termine  di
          cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto
          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede  con
          deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le
          disposizioni  del  presente  comma  e  quelle  dei  decreti
          legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano
          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in
          conformita' a quanto previsto dallo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nonche' dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430. 
              4. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  3  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  razionalizzazione  degli  incentivi  all'assunzione
          esistenti, da collegare  alle  caratteristiche  osservabili
          per le  quali  l'analisi  statistica  evidenzi  una  minore
          probabilita'  di  trovare  occupazione,  e  a  criteri   di
          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego
          e    l'autoimprenditorialita',    anche     nella     forma
          dell'acquisizione delle  imprese  in  crisi  da  parte  dei
          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica
          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche
          per gli interventi posti in essere da  regioni  e  province
          autonome; 
              c) istituzione, anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   di
          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazione,   di   seguito
          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e
          province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, al cui funzionamento  si  provvede
          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto
          previsto dalla lettera f); 
              d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione
          delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
              e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in
          materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
              f) razionalizzazione degli  enti  strumentali  e  degli
          uffici del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          allo  scopo  di  aumentare   l'efficienza   e   l'efficacia
          dell'azione  amministrativa,  mediante   l'utilizzo   delle
          risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a
          legislazione vigente; 
              g) razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure  e
          degli adempimenti in materia di  inserimento  mirato  delle
          persone con disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
          68, e degli altri soggetti aventi diritto  al  collocamento
          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'inclusione  sociale,
          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mercato  del  lavoro,
          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
              h) possibilita' di far confluire, in  via  prioritaria,
          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il
          personale  proveniente  dalle  amministrazioni   o   uffici
          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f)
          nonche' di altre amministrazioni; 
              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del
          personale dell'Agenzia  con  modalita'  tali  da  garantire
          l'invarianza di oneri per la finanza pubblica; 
              l) determinazione della  dotazione  organica  di  fatto
          dell'Agenzia attraverso la corrispondente  riduzione  delle
          posizioni presenti nella pianta  organica  di  fatto  delle
          amministrazioni di provenienza  del  personale  ricollocato
          presso l'Agenzia medesima; 
              m)  rafforzamento  delle  funzioni  di  monitoraggio  e
          valutazione delle politiche e dei servizi; 
              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e
          privati    nonche'    operatori    del    terzo    settore,
          dell'istruzione secondaria, professionale e  universitaria,
          anche mediante  lo  scambio  di  informazioni  sul  profilo
          curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al  fine
          di rafforzare le capacita' d'incontro tra domanda e offerta
          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la  definizione  dei
          criteri  per  l'accreditamento   e   l'autorizzazione   dei
          soggetti  che  operano  sul  mercato  del   lavoro   e   la
          definizione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  nei
          servizi pubblici per l'impiego; 
              o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il
          riordino della disciplina vigente in materia, nel  rispetto
          dei principi di sussidiarieta', flessibilita' e prossimita'
          anche al fine di definire  un  sistema  di  monitoraggio  e
          controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati; 
              p) introduzione di  principi  di  politica  attiva  del
          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra
          misure di sostegno al reddito della  persona  inoccupata  o
          disoccupata e misure volte al suo inserimento  nel  tessuto
          produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi  per
          la ricollocazione che vedano come parte le agenzie  per  il
          lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di  presa
          in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
          remunerazione,   proporzionate    alla    difficolta'    di
          collocamento, a fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno
          per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a  cio'
          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica statale o regionale; 
              q) introduzione di modelli sperimentali, che  prevedano
          l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei
          soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
          buone pratiche realizzate a livello regionale; 
              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di
          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto
          nazionale della previdenza sociale (INPS),  sia  a  livello
          centrale che a livello territoriale, al fine di  tendere  a
          una maggiore integrazione delle politiche  attive  e  delle
          politiche di sostegno del reddito; 
              s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e
          gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano
          competenze  in  materia  di  incentivi  all'autoimpiego   e
          all'autoimprenditorialita'; 
              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali delle competenze in materia di verifica e
          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni  che  devono  essere  garantite  su  tutto   il
          territorio nazionale; 
              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province
          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di
          politiche attive del lavoro; 
              v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto
          mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario
          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di  incentivarne  la
          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi
          personalizzati di istruzione,  formazione  professionale  e
          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   di   strumenti   di
          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione
          statistica; 
              z)  valorizzazione  del  sistema  informativo  per   la
          gestione del mercato del lavoro  e  il  monitoraggio  delle
          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del
          fascicolo  elettronico  unico  contenente  le  informazioni
          relative ai percorsi  educativi  e  formativi,  ai  periodi
          lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche  ed  ai
          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con
          quanto previsto dal comma 6, lettera i); 
              aa) integrazione del sistema informativo  di  cui  alla
          lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili
          nel collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone
          pratiche  di  inclusione  lavorativa  delle   persone   con
          disabilita' e agli ausili  ed  adattamenti  utilizzati  sui
          luoghi di lavoro; 
              bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro
          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie
          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  materia  di
          interoperabilita' e scambio dei dati definite dal codice di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo
          di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella  gestione
          delle politiche attive e favorire  la  cooperazione  con  i
          servizi privati, anche mediante la previsione di  strumenti
          atti a favorire il conferimento al  sistema  nazionale  per
          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro
          vacanti. 
              5.   Allo   scopo   di    conseguire    obiettivi    di
          semplificazione  e  razionalizzazione  delle  procedure  di
          costituzione e gestione dei rapporti di lavoro  nonche'  in
          materia di igiene e sicurezza sul  lavoro,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, su  proposta  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, uno o piu' decreti legislativi  contenenti
          disposizioni di semplificazione e  razionalizzazione  delle
          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e
          imprese. 
              6. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  5  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure
          e degli adempimenti, anche mediante abrogazione  di  norme,
          connessi con la costituzione e la gestione del rapporto  di
          lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il  numero
          di atti di gestione del  medesimo  rapporto,  di  carattere
          amministrativo; 
              b) semplificazione, anche mediante norme  di  carattere
          interpretativo, o abrogazione delle  norme  interessate  da
          rilevanti  contrasti  interpretativi,  giurisprudenziali  o
          amministrativi; 
              c)  unificazione  delle  comunicazioni  alle  pubbliche
          amministrazioni per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle
          stesse   amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre
          amministrazioni competenti; 
              d)  introduzione   del   divieto   per   le   pubbliche
          amministrazioni di richiedere dati dei quali esse  sono  in
          possesso; 
              e) rafforzamento  del  sistema  di  trasmissione  delle
          comunicazioni in via telematica e abolizione  della  tenuta
          di documenti cartacei; 
              f) revisione del regime delle sanzioni,  tenendo  conto
          dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da
          favorire  l'immediata  eliminazione  degli  effetti   della
          condotta illecita, nonche' valorizzazione degli istituti di
          tipo premiale; 
              g) previsione di modalita' semplificate  per  garantire
          data certa nonche' l'autenticita' della  manifestazione  di
          volonta' della lavoratrice o del  lavoratore  in  relazione
          alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
          di  lavoro,  anche  tenuto  conto   della   necessita'   di
          assicurare la certezza della cessazione  del  rapporto  nel
          caso  di  comportamento  concludente  in  tal  senso  della
          lavoratrice o del lavoratore; 
              h)  individuazione   di   modalita'   organizzative   e
          gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via
          telematica   tutti    gli    adempimenti    di    carattere
          amministrativo connessi con la costituzione, la gestione  e
          la cessazione del rapporto di lavoro; 
              i) revisione degli adempimenti in materia  di  libretto
          formativo  del  cittadino,  in  un'ottica  di  integrazione
          nell'ambito della dorsale informativa di  cui  all'articolo
          4, comma 51, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  e  della
          banca dati delle politiche attive e passive del  lavoro  di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, anche con riferimento al sistema  dell'apprendimento
          permanente; 
              l) promozione del principio di  legalita'  e  priorita'
          delle politiche volte a prevenire e scoraggiare  il  lavoro
          sommerso in tutte le sue forme ai sensi  delle  risoluzioni
          del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento
          della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI))  e  del  14
          gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro  efficaci  come
          strategia per migliorare le condizioni di lavoro in  Europa
          (2013/2112(INI)). 
              7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso
          nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono  in  cerca
          di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro
          vigenti per renderli maggiormente coerenti con  le  attuali
          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di
          rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva,  il  Governo
          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti legislativi, di cui uno recante un  testo  organico
          semplificato delle discipline delle tipologie  contrattuali
          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi  e  criteri  direttivi,   in   coerenza   con   la
          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni
          internazionali: 
              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali
          esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza
          con il tessuto occupazionale e con il  contesto  produttivo
          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di
          semplificazione,  modifica  o  superamento  delle  medesime
          tipologie contrattuali; 
              b) promuovere, in coerenza con le indicazioni  europee,
          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di
          contratto di lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto
          agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti  e
          indiretti; 
              c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a
          tempo  indeterminato  a  tutele  crescenti   in   relazione
          all'anzianita' di servizio, escludendo per i  licenziamenti
          economici  la   possibilita'   della   reintegrazione   del
          lavoratore nel posto di lavoro,  prevedendo  un  indennizzo
          economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio  e
          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti
          nulli  e  discriminatori  e  a  specifiche  fattispecie  di
          licenziamento    disciplinare    ingiustificato,    nonche'
          prevedendo   termini   certi   per    l'impugnazione    del
          licenziamento; 
              d)   rafforzamento   degli   strumenti   per   favorire
          l'alternanza tra scuola e lavoro; 
              e) revisione della disciplina delle mansioni,  in  caso
          di  processi  di   riorganizzazione,   ristrutturazione   o
          conversione aziendale individuati sulla base  di  parametri
          oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile
          impiego del personale con l'interesse del  lavoratore  alla
          tutela del posto di lavoro, della professionalita' e  delle
          condizioni di vita ed economiche,  prevedendo  limiti  alla
          modifica    dell'inquadramento;    previsione    che     la
          contrattazione  collettiva,  anche  aziendale   ovvero   di
          secondo livello, stipulata con le organizzazioni  sindacali
          dei lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  sul
          piano nazionale a livello interconfederale o  di  categoria
          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  rispetto  a  quelle
          disposte ai sensi della presente lettera; 
              f) revisione della disciplina dei controlli a  distanza
          sugli impianti e sugli strumenti di lavoro,  tenendo  conto
          dell'evoluzione tecnologica  e  contemperando  le  esigenze
          produttive ed  organizzative  dell'impresa  con  la  tutela
          della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via
          sperimentale, del compenso orario  minimo,  applicabile  ai
          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prestazione  di  lavoro
          subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti
          di collaborazione coordinata e  continuativa,  nei  settori
          non regolati da  contratti  collettivi  sottoscritti  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale,  previa  consultazione   delle   parti   sociali
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto
          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, della  possibilita'  di  estendere,  secondo  linee
          coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del  presente
          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le
          attivita' lavorative discontinue e occasionali nei  diversi
          settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilita' dei
          buoni lavoro acquistati, con  contestuale  rideterminazione
          contributiva  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  ultimo
          periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che
          disciplinano le singole forme  contrattuali,  incompatibili
          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al
          fine di  eliminare  duplicazioni  normative  e  difficolta'
          interpretative e applicative; 
              l) razionalizzazione e  semplificazione  dell'attivita'
          ispettiva,  attraverso  misure  di   coordinamento   ovvero
          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni
          del lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura
          dei servizi ispettivi del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi
          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie
          regionali per la protezione ambientale. 
              8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure
          parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternita'
          delle   lavoratrici   e   favorire   le   opportunita'   di
          conciliazione  dei  tempi  di  vita  e  di  lavoro  per  la
          generalita' dei  lavoratori,  il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto,  per  i   profili   di   rispettiva
          competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per la revisione e l'aggiornamento  delle  misure  volte  a
          tutelare la maternita' e  le  forme  di  conciliazione  dei
          tempi di vita e di lavoro. 
              9. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  8  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
              a)  ricognizione   delle   categorie   di   lavoratrici
          beneficiarie   dell'indennita'   di    maternita',    nella
          prospettiva  di  estendere,  eventualmente  anche  in  modo
          graduale, tale prestazione a tutte le  categorie  di  donne
          lavoratrici; 
              b) garanzia, per le lavoratrici madri  parasubordinate,
          del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di
          mancato versamento dei contributi da parte  del  datore  di
          lavoro; 
              c) introduzione del  tax  credit,  quale  incentivo  al
          lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome,
          con figli minori o disabili non autosufficienti  e  che  si
          trovino al di sotto di una determinata  soglia  di  reddito
          individuale complessivo, e armonizzazione del regime  delle
          detrazioni per il coniuge a carico; 
              d)  incentivazione  di  accordi  collettivi   volti   a
          favorire  la   flessibilita'   dell'orario   lavorativo   e
          dell'impiego di premi di produttivita', al fine di favorire
          la  conciliazione  tra  l'esercizio  delle  responsabilita'
          genitoriali   e   dell'assistenza    alle    persone    non
          autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche  attraverso
          il ricorso al telelavoro; 
              e) eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il
          diritto  ai  riposi  settimanali  ed  alle  ferie   annuali
          retribuite, della possibilita' di cessione  fra  lavoratori
          dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti  o  parte
          dei giorni  di  riposo  aggiuntivi  spettanti  in  base  al
          contratto collettivo nazionale  in  favore  del  lavoratore
          genitore di figlio minore che necessita di presenza  fisica
          e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
              f) integrazione dell'offerta di  servizi  per  le  cure
          parentali  forniti  dalle  aziende  e  dai  fondi  o   enti
          bilaterali nel sistema pubblico-privato  dei  servizi  alla
          persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle
          funzioni  amministrative,  anche  mediante  la   promozione
          dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte   dei
          lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in  cui
          sono attivi; 
              g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela
          e sostegno della maternita' e della paternita', ai fini  di
          poterne valutare la revisione per  garantire  una  maggiore
          flessibilita' dei relativi congedi obbligatori e parentali,
          favorendo le opportunita' di  conciliazione  dei  tempi  di
          vita e di lavoro, anche tenuto  conto  della  funzionalita'
          organizzativa all'interno delle imprese; 
              h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite
          nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere
          debitamente certificati dai servizi sociali del  comune  di
          residenza; 
              i) estensione dei principi di cui al presente comma, in
          quanto compatibili e senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, ai rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze
          delle  pubbliche  amministrazioni,   con   riferimento   al
          riconoscimento della possibilita' di fruizione dei  congedi
          parentali in modo frazionato e  alle  misure  organizzative
          finalizzate   al   rafforzamento   degli    strumenti    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
              l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi,
          delle competenze e dei fondi operanti in materia di parita'
          e pari opportunita' nel lavoro e riordino  delle  procedure
          connesse alla promozione di azioni positive  di  competenza
          del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  ferme
          restando le funzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri in materia di parita' e pari opportunita'. 
              10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7  e
          8 del presente articolo sono adottati  nel  rispetto  della
          procedura di cui all'articolo  14  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400. 
              11. Gli schemi dei decreti  legislativi,  corredati  di
          relazione  tecnica  che   dia   conto   della   neutralita'
          finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori  oneri
          da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di  copertura,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          ministri, sono trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica perche' su di essi siano  espressi,
          entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
          delle Commissioni competenti per materia e  per  i  profili
          finanziari. Decorso tale termine, i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono  o  seguono  la
          scadenza dei termini previsti ai commi  1,  3,  5,  7  e  8
          ovvero al comma 13, questi ultimi  sono  prorogati  di  tre
          mesi. 
              12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. A tale fine,  per  gli  adempimenti
          dei   decreti   attuativi   della   presente   legge,    le
          amministrazioni  competenti   provvedono   attraverso   una
          diversa  allocazione   delle   ordinarie   risorse   umane,
          finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle
          medesime amministrazioni. In conformita'  all'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno
          o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri
          che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo successivamente o contestualmente  all'entrata
          in vigore dei provvedimenti legislativi,  ivi  compresa  la
          legge di stabilita', che  stanzino  le  occorrenti  risorse
          finanziarie. 
              13. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi di cui al comma  10,  nel  rispetto
          dei principi e criteri  direttivi  fissati  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare, con la medesima  procedura
          di cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  medesimi,  tenuto   conto   delle
          evidenze attuative nel frattempo  emerse.  Il  monitoraggio
          permanente degli effetti  degli  interventi  di  attuazione
          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  agli
          effetti   sull'efficienza   del   mercato    del    lavoro,
          sull'occupabilita'  dei  cittadini  e  sulle  modalita'  di
          entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini  dell'adozione
          dei decreti di cui al  primo  periodo,  e'  assicurato  dal
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione  istituito
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge  28  giugno
          2012,  n.  92,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica. 
              14.  Sono  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle
          regioni a statuto speciale ed  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione,  le  competenze  delegate  in
          materia  di  lavoro   e   quelle   comunque   riconducibili
          all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
              15. La  presente  legge  e  i  decreti  legislativi  di
          attuazione entrano in vigore il giorno successivo a  quello
          della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.". 
              Si riporta l'articolo 8,  del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59): 
              "Art. 8. L'ordinamento. 
              1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
          del presente  decreto  legislativo,  svolgono  attivita'  a
          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per  il  testo  dell'articolo  8  del  citato   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note  alle
          premesse. 
              Si riporta l'articolo  6  del  decreto  legislativo  23
          aprile  2004  n.  124  (Razionalizzazione  delle   funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30): 
              "Art. 6. Personale ispettivo. 
              1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro  e  di
          legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in
          forza presso  le  direzioni  regionali  e  provinciali  del
          lavoro. 
              2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti
          del servizio cui e' destinato  e  secondo  le  attribuzioni
          conferite dalla normativa vigente, opera anche in  qualita'
          di ufficiale di Polizia giudiziaria. 
              3. Le funzioni ispettive in materia  di  previdenza  ed
          assistenza sociale  sono  svolte  anche  dal  personale  di
          vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli  altri
          enti per i quali sussiste  la  contribuzione  obbligatoria,
          nell'ambito dell'attivita' di verifica del  rispetto  degli
          obblighi previdenziali e contributivi.  A  tale  personale,
          nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non
          compete la qualifica di ufficiale o di  agente  di  Polizia
          giudiziaria.". 
              Si riporta l'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio
          1994, n. 20 (Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
          controllo   della   Corte   dei   conti)    e    successive
          modificazioni: 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.".