IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere
alla revisione del sistema sanzionatorio  penale  tributario  secondo
criteri di predeterminazione  e  di  proporzionalita'  rispetto  alla
gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI  Finanze
della Camera dei  deputati  del  5  agosto  2015,  delle  Commissioni
riunite  2ª  Giustizia  e  6ª  Finanze  e  tesoro  del  Senato  della
Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro  e
programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 
                         10 marzo 2000, n.74 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "valore  aggiunto",  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  le   componenti   che   incidono   sulla
determinazione dell'imposta dovuta"; 
    b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono
aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta,  nei  casi  previsti
dalla legge"; 
    c) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "scadenza  nel  relativo
termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta  evasa
quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una  rettifica
in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di  perdite  pregresse
spettanti e utilizzabili;"; 
    d) dopo la lettera g) sono  aggiunte  le  seguenti:  «g-bis)  per
"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"  si  intendono
le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste  in  essere  con  la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le  operazioni
riferite a  soggetti  fittiziamente  interposti;  g-ter)  per  "mezzi
fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche'  quelle
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,
che determinano una falsa rappresentazione della realta'.». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alla premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, della legge 11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  12
          marzo 2014, n. 59, e' il seguente: 
              "1. Il Governo e' delegato a procedere, con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1 alla  revisione  del  sistema
          sanzionatorio  penale   tributario   secondo   criteri   di
          predeterminazione  e  di  proporzionalita'  rispetto   alla
          gravita' dei comportamenti, prevedendo: la punibilita'  con
          la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi  e  un
          massimo  di  sei  anni,  dando  rilievo,  tenuto  conto  di
          adeguate soglie di  punibilita',  alla  configurazione  del
          reato  per  i  comportamenti  fraudolenti,   simulatori   o
          finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione
          falsa, per i quali non possono comunque essere  ridotte  le
          pene minime previste dalla legislazione vigente  alla  data
          di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le
          fattispecie di elusione e  quelle  di  evasione  fiscale  e
          delle  relative  conseguenze   sanzionatorie;   l'efficacia
          attenuante  o  esimente   dell'adesione   alle   forme   di
          comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui  all'art.
          6, comma 1; la revisione  del  regime  della  dichiarazione
          infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine
          di  meglio  correlare,  nel  rispetto  del   principio   di
          proporzionalita', le sanzioni  all'effettiva  gravita'  dei
          comportamenti; la possibilita' di ridurre le  sanzioni  per
          le  fattispecie  meno  gravi  o   di   applicare   sanzioni
          amministrative  anziche'  penali,  tenuto  anche  conto  di
          adeguate  soglie   di   punibilita';   l'estensione   della
          possibilita', per l'autorita' giudiziaria, di  affidare  in
          custodia  giudiziale  i  beni  sequestrati  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  relativi  a  delitti  tributari  agli
          organi dell'amministrazione  finanziaria  che  ne  facciano
          richiesta  al  fine  di  utilizzarli  direttamente  per  le
          proprie esigenze operative.". 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della legge 23
          del 2014, e' il seguente: 
              "7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'art.  9  della  legge  25
          giugno 1999, n. 205) e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. 
              - Il testo  vigente  dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          legislativo: 
              a)  per  "fatture  o  altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti" si intendono le fatture o gli altri  documenti
          aventi  rilievo  probatorio  analogo  in  base  alle  norme
          tributarie, emessi a fronte  di  operazioni  non  realmente
          effettuate  in  tutto  o  in  parte  o   che   indicano   i
          corrispettivi o l'imposta sul  valore  aggiunto  in  misura
          superiore  a   quella   reale,   ovvero   che   riferiscono
          l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 
              b) per "elementi attivi  o  passivi"  si  intendono  le
          componenti, espresse in cifra,  che  concorrono,  in  senso
          positivo o negativo,  alla  determinazione  del  reddito  o
          delle basi imponibili rilevanti ai  fini  dell'applicazione
          delle imposte sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  e  le
          componenti che incidono sulla  determinazione  dell'imposta
          dovuta; 
              c)  per   "dichiarazioni"   si   intendono   anche   le
          dichiarazioni presentate  in  qualita'  di  amministratore,
          liquidatore o rappresentante di societa',  enti  o  persone
          fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi  previsti  dalla
          legge; 
              d) il "fine di  evadere  le  imposte"  e  il  "fine  di
          consentire a terzi l'evasione"  si  intendono  comprensivi,
          rispettivamente, anche del fine di conseguire  un  indebito
          rimborso o il  riconoscimento  di  un  inesistente  credito
          d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
              e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita'
          di  amministratore,   liquidatore   o   rappresentante   di
          societa', enti o persone fisiche, il "fine  di  evadere  le
          imposte"  ed  il  "fine  di  sottrarsi  al  pagamento"   si
          intendono riferiti alla societa', all'ente o  alla  persona
          fisica per conto della quale si agisce; 
              f) per "imposta evasa" si  intende  la  differenza  tra
          l'imposta effettivamente dovuta  e  quella  indicata  nella
          dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel  caso  di
          omessa dichiarazione, al  netto  delle  somme  versate  dal
          contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta  o
          comunque  in  pagamento  di  detta  imposta   prima   della
          presentazione della  dichiarazione  o  della  scadenza  del
          relativo termine; non si  considera  imposta  evasa  quella
          teorica  e  non  effettivamente  dovuta  collegata  a   una
          rettifica in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di
          perdite pregresse spettanti e utilizzabili; 
              g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta  evasa
          si  intendono  estese  anche  all'ammontare   dell'indebito
          rimborso richiesto o dell'inesistente  credito  di  imposta
          esposto nella dichiarazione; 
              g-bis)  per  "operazioni  simulate   oggettivamente   o
          soggettivamente"  si  intendono  le  operazioni  apparenti,
          diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge
          27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta'  di
          non realizzarle in tutto o in parte  ovvero  le  operazioni
          riferite a soggetti fittiziamente interposti; 
              g-ter) per "mezzi fraudolenti"  si  intendono  condotte
          artificiose attive nonche' quelle  omissive  realizzate  in
          violazione  di  uno  specifico   obbligo   giuridico,   che
          determinano una falsa rappresentazione della realta'.".