IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio  2009,  n.  94,
recante  delega  al  Governo  per   l'istituzione   dell'Albo   degli
amministratori giudiziari di  cui  all'articolo  2-sexies,  comma  3,
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2,
comma 13, della legge  15  luglio  2009,  n.  94»  e  in  particolare
l'articolo 8, il quale prevede che con decreto del  Presidente  della
Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della  giustizia,  di
concerto con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e  dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera  b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori
giudiziari; 
  Ritenuto che l'attivita'  svolta  dagli  amministratori  giudiziari
presenta significative analogie con quella dei curatori  fallimentari
e che pertanto e' opportuno, ai fini della liquidazione del compenso,
adottare criteri omogenei a quelli previsti in materia  di  procedure
concorsuali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 maggio 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 settembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le  modalita'  di  calcolo  e
liquidazione dei compensi degli  amministratori  giudiziari  iscritti
nell'Albo istituito a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio  2010,  n.  14,  per  la  custodia,   la   conservazione   e
l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di  prevenzione  ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1,  lettera  b)
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) (Omissis). ; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 2, comma 13, della  legge
          15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
          pubblica): 
              "13. L'Albo di cui all'art. 2-sexies,  comma  3,  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma  12
          del presente articolo, articolato in una sezione  ordinaria
          e in una sezione di esperti in gestione  aziendale,  tenuto
          presso il Ministero della giustizia,  e'  istituito,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,
          con  decreto  legislativo  da  adottare  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle
          finanze  e  dello  sviluppo  economico.  Con   il   decreto
          legislativo sono definiti: 
              a) i titoli che costituiscono requisiti  necessari  per
          l'iscrizione all'Albo; 
              b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione; 
              c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza
          professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti  in
          gestione aziendale; 
              d) le norme transitorie che disciplinano  l'inserimento
          nell'Albo degli  attuali  iscritti  nell'albo  dei  dottori
          commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo  degli
          avvocati, ovvero  di  coloro  che,  pur  non  muniti  delle
          suddette  qualifiche  professionali,   abbiano   comprovata
          competenza  nell'amministrazione  di  beni  del  genere  di
          quelli sequestrati; 
              e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali
          degli amministratori giudiziari,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della
          natura dei beni, del valore commerciale del  patrimonio  da
          amministrare,  dell'impegno  richiesto  per   la   gestione
          dell'attivita', delle  tariffe  professionali  o  locali  e
          degli usi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 3,  della
          legge 31  maggio  1965,  n.  575  (Disposizioni  contro  le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere): 
              "3. Non possono essere  nominate  le  persone  nei  cui
          confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
          parenti, gli affini e le persone con esse  conviventi,  ne'
          le   persone   condannate   ad   una   pena   che   importi
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
          stesse persone non possono, altresi', svolgere le  funzioni
          di  ausiliario  o  di   collaboratore   dell'amministratore
          giudiziario.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          04  febbraio  2010,  n.  14  (Istituzione  dell'Albo  degli
          amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2,  comma  13,
          della legge 15 luglio 2009, n. 94): 
              "Art. 8. Compensi degli amministratori giudiziari. 
              1. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e
          dello sviluppo economico, ai sensi dell' art. 17, comma  1,
          lettera b), della legge 23 agosto  1988,  n.  400  ,  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  stabilite  le  modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
              a) previsione di tabelle differenziate per singoli beni
          o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda; 
              b) previsione che, nel caso in  cui  siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  sia  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
              c) previsione che il compenso  sia  comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
              d) previsione che il compenso possa essere aumentato  o
          diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito di
          percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50 per
          cento, sulla base dei seguenti elementi: 
              1) complessita' dell'incarico o concrete difficolta' di
          gestione; 
              2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
              3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
              4)  qualita'  dell'opera  prestata  e   dei   risultati
          ottenuti; 
              5)  sollecitudine  con  cui  sono  state  condotte   le
          attivita' di amministrazione; 
              e)   previsione   della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
              f) previsione delle modalita' di calcolo e liquidazione
          del  compenso  nel  caso  in  cui   siano   nominati   piu'
          amministratori per un'unica procedura.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il  decreto  legislativo  06  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.