IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle Direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare, l'articolo 2; 
  Vista la legge 6 agosto  2013,  n.  97,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione  europea  -  Legge  europea  2013,  ed   in   particolare,
l'articolo 16; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni, ed in  particolare
l'articolo 14; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009  del  Parlamento  europeo  e
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 luglio 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 24 settembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con i  Ministri  della  salute,
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca  la  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  novembre  2009,  sui
prodotti cosmetici di seguito denominato regolamento. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 2 della legge 6 agosto 2013,  n.  96
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
              "Art.  2.  (Delega  al  Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea) - 1. Il  Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni  dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa,  o   in
          regolamenti  dell'Unione  europea  pubblicati   alla   data
          dell'entrata in vigore della presente legge, per  le  quali
          non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.". 
              Il testo dell'art.16 della legge 6 agosto 2013,  n.  97
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013,   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale  del  20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
              "Art. 16. (Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre
          2009, sui prodotti  cosmetici)  -  1.  Il  Ministero  della
          salute provvede agli adempimenti previsti  dal  regolamento
          (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 30 novembre 2009, sui prodotti  cosmetici,  di  seguito
          denominato «regolamento n. 1223». 
              2.  Il  Ministero  della  salute  e'  designato   quale
          «autorita'  competente»  ai  sensi  dell'articolo  34   del
          regolamento n. 1223. 
              3. Il Ministero della salute  e'  l'autorita'  centrale
          dello  Stato  alla  quale  spettano  compiti  di  indirizzo
          generale  e  coordinamento   in   materia   di   cosmetici,
          l'elaborazione  e  l'adozione  dei  piani  pluriennali   di
          controllo, la supervisione e il controllo  sulle  attivita'
          degli organismi che esercitano le funzioni conferite  dallo
          Stato, dalle regioni e province autonome  e  dalle  aziende
          sanitarie locali. 
              4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di
          Bolzano spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle
          attivita'  territoriali  delle  aziende  sanitarie  locali,
          nonche' l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali  di
          controllo. 
              5. Con decreto del Ministro della  salute,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
          provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo
          del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi  inclusi  i
          controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e
          delle buone pratiche di fabbricazione. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro   della   salute   sono
          regolamentati gli adempimenti e le  comunicazioni  che  gli
          operatori del settore sono tenuti ad espletare  nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza  e  sorveglianza  di  cui  agli
          articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.". 
              La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
          penale e  successive  modificazioni)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              Il testo dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e  successive
          modificazioni pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre 1988, n. 214, S.O. cosi' recita: 
              "Art.  14.  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e
          successive  modificazioni)  -  1.  I  decreti   legislativi
          adottati  dal  Governo  ai  sensi  dell'articolo  76  della
          Costituzione sono emanati dal Presidente  della  Repubblica
          con  la  denominazione  di  «decreto  legislativo»  e   con
          l'indicazione, nel preambolo, della legge  di  delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  e  degli
          altri adempimenti del procedimento prescritti  dalla  legge
          di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              Il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio sui prodotti cosmetici  (rifusione)  (Testo
          rilevante ai  fini  del  SEE),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 dicembre 2009, n. L 342. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il Regolamento (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici  (rifusione)
          (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2009,  n.  L  342,  si  veda
          nelle note alle premesse.