(Allegato)
                                                             Allegato 
 
INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI PRESCRITTIVI
  NEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE 
 
1.  Indicazioni  metodologiche  per  la  predisposizione  del  quadro
prescrittivo. 
    Al fine di garantire la massima  chiarezza  ed  esaustivita'  del
quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere  di  eventuali  criticita'
nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e
nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante
e' necessario che il quadro prescrittivo sia  predisposto  secondo  i
seguenti principi generali: 
    1. il quadro prescrittivo deve  essere  organizzato  in  base  ai
tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera; 
    2. la prescrizione  deve  chiaramente  indicare  le  tempistiche,
individuando la macrofase e la fase di attuazione della  prescrizione
(vedi paragrafo 3); 
    3. le prescrizioni devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di
sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.); 
    4. il quadro prescrittivo deve essere articolato per  «ambito  di
applicazione» (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno
stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di  cantiere  -  Atmosfera;  una
prescrizione puo' avere piu' ambiti di applicazione); 
    5. il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle  disposizioni
su realizzazione,  esercizio  e  dismissione  delle  opere  anche  le
disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art. 26, comma
5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive  modificazioni  ed
integrazioni); 
    6. le motivazioni  che  hanno  determinato  le  prescrizioni  non
devono essere riportate nel  quadro  prescrittivo  ma  devono  essere
argomentate nel corpo del parere o provvedimento; 
    7. gli adempimenti «ope legis» devono trovare collocazione  nella
parte  di  provvedimento  che  precede  il  dispositivo  finale  (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto»,  ecc.)  e  non  nel
quadro prescrittivo; 
    8.  la  prescrizione  deve  chiaramente  indicare  le  azioni  da
svolgere e le relative modalita' di attuazione; 
    9. prescrizioni  che  richiedano  approfondimenti  dei  contenuti
dello studio di impatto ambientale e/o di altri strumenti di  analisi
degli impatti ad esso correlati,  e/o  del  progetto,  devono  essere
adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali  successive  a
quella del provvedimento di VIA cosi' come definite nella tabella 3; 
    10.  prescrizioni  attinenti   ad   attivita'   di   monitoraggio
ambientale, nel caso in cui  si  ritenga  necessario  divulgarne  gli
esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta  di
report/documenti in linguaggio non tecnico; 
    11.  il  quadro  prescrittivo  complessivo  non  deve   contenere
sovrapposizioni,  incoerenze  o  duplicazioni  tra  le   prescrizioni
individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, dalle regioni e province autonome o da  altri  soggetti;  la
coerenza complessiva dei quadri prescrittivi  deve  essere  garantita
anche nei casi di procedure  coordinate  o  integrate  (es.  VIA-AIA,
VIA-Valutazione di incidenza, VIA-VAS); 
    12.  il  quadro  prescrittivo  relativo  alla  tutela  dei   beni
culturali e' di esclusiva competenza del MIBACT nonche' delle regioni
a statuto speciale o province autonome  il  cui  ordinamento  preveda
competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio,
nel quale si compenetrano componenti  ambientali  e  valori  storici,
culturali e percettivi, devono intendersi in capo al  MIBACT  o  alle
regioni a statuto speciale  o  province  autonome  di  cui  sopra  le
prescrizioni relative a detti valori; 
    13.  il  quadro  prescrittivo  relativo  a  procedure  coordinate
VIA-AIA deve essere organizzato con una  chiara  distinzione  tra  le
prescrizioni relative alla procedura di VIA e  quelle  relative  alla
procedura di AIA; 
    14.  le  modalita'  di   coordinamento   o   sostituzione   delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta  (ex
art. 26, comma 4 del decreto legislativo  n.  152/2006  e  successive
modificazioni ed  integrazioni)  devono  trovare  collocazione  nella
parte  di  provvedimento  che  precede  il  dispositivo  finale  (cd.
«Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.); 
    15.  nel  quadro  prescrittivo  possono  essere  utilizzati  solo
riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che  ancora  non
producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento
di compatibilita' ambientale non puo'  essere  utilizzato  in  quanto
condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo; 
    16.  la  prescrizione   deve   chiaramente   individuare   l'ente
vigilante, soggetto al quale compete la verifica di  ottemperanza,  e
in nessun caso possono essere previsti piu'  enti  vigilanti  per  la
singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei  due  Ministeri
concertanti assuma il ruolo  di  ente  coinvolto,  l'espressione  del
relativo parere  assume  natura  di  obbligo  e  vincolo  per  quello
dell'ente vigilante; 
    17. la prescrizione deve individuare chiaramente  eventuali  enti
coinvolti,  specificandone  il  ruolo  e   le   attivita',   evitando
l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni
competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti
siano nelle condizioni di svolgere le attivita' richieste; 
    18. prescrizioni per le quali non e' da prevedere  l'avvio  della
procedura di  verifica  di  ottemperanza  devono  chiaramente  essere
individuate; 
    19. nel  provvedimento  di  VIA  il  quadro  delle  verifiche  di
ottemperanza  andra'  organizzato  raggruppando  per   macrofasi   le
prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni; 
    20. l'ente vigilante e l'ente coinvolto  non  possono  coincidere
con  il  proponente,  anche  qualora  quest'ultimo  sia  un  soggetto
pubblico. 
2. Contenuto minimo della prescrizione. 
    Alla  luce  dei  criteri  generali  individuati  nel   precedente
capitolo si riportano in tabella 1 i contenuti minimi necessari  alla
corretta formulazione di una prescrizione. 
 
 
                              Tabella 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3. Terminologie di riferimento. 
    Nella  predisposizione  dei  quadri  prescrittivi  e'  necessario
utilizzare un  linguaggio  comune  e  condiviso.  Nelle  tabelle  che
seguono  sono  riportate  le  terminologie  da  utilizzare   per   la
descrizione della macrofase (tabella 2) e della fase (tabella 3). 
 
                              Tabella 2 
 
                              Tabella 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico