(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
               settore della Pubblica Amministrazione 
 
                               ovvero 
 
   Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) 
 
CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI  PER   LE   FORNITURE   DI   AUSILI   PER
                           L'INCONTINENZA 
 
Indice 
 
1 PREMESSA ......... 
2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO ......... 
3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO ......... 
3.1  RIFERIMENTI  NORMATIVI  E  DELLA  NORMATIVA  TECNICA  SETTORIALE
......... 
3.2 L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI  MINIMI  PER  GLI  AUSILI  PER
L'INCONTINENZA ......... 
4  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI   PER   L'ACQUISTO   DI   AUSILI   PER
L'INCONTINENZA ......... 
4.1 OGGETTO DELL'APPALTO ......... 
4.2 SPECIFICHE TECNICHE ......... 
4.2.1  Fornitura  di  prodotti  costituiti  da  pasta  di   cellulosa
proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile" ......... 
4.2.2 Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni ......... 
4.2.3 Dermoprotezione e odor control ......... 
4.2.4 Imballaggi ......... 
 
1 PREMESSA 
 
Questo documento e'  parte  integrante  del  Piano  d'azione  per  la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
di seguito  PAN  GPP(1)  e  tiene  conto  di  quanto  proposto  nelle
Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante "Piano
d'azione su produzione consumo  sostenibili  e  politica  industriale
sostenibile" e COM (2008)  400  "Appalti  pubblici  per  un  ambiente
migliore". 
          ---------- 
          (1) Il PAN GPP, adottato con D.M. 11 aprile 2008  (G.U.  n.
          107 del 8 maggio 2008), ai sensi dell'art. 1,  comma  1126,
          L. n. 296/2006. 
In relazione a quanto indicato al  punto  4.5  "obiettivo  nazionale"
della  Revisione  2013  del  Piano(2),  l'obiettivo  proposto  e'  di
raggiungere entro l'anno 2016, la quota del 50%  di  appalti  "verdi"
cosi' come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli  appalti
pubblici aggiudicati su questa categoria di forniture. 
          ---------- 
          (2) La revisione 2013 del PAN GPP e' stata adottata con  DM
          del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). 
 
La percentuale verra' valutata sia sulla  base  del  numero  che  del
valore totale degli stessi. 
Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto  al  punto  6.4
della  Revisione  del  PAN  GPP,  le  stazioni   appaltanti   debbono
comunicare, all'Osservatorio dei  contratti  pubblici,  nel  rispetto
delle  modalita'  indicate  nelle  apposite  schede  di   rilevamento
predisposte dal citato Osservatorio,  i  dati  riguardanti  i  propri
acquisti relativi  all'applicazione  dei  criteri  ambientali  minimi
adottati con il presente allegato(3). 
          ---------- 
          (3)                                                    Cfr.
          http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnl
          ine/AppaltiVerdiPAN GPP. 
 
2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
 
Questo documento contiene i  "criteri  ambientali  minimi"  e  alcune
indicazioni carattere generale di appalti di fornitura di ausili  per
l'incontinenza. 
I criteri  ambientali  minimi,  selezionati  in  ossequio  di  quanto
stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione  anche  alla
tutela della normativa sulla concorrenza e per par condicio, sono  le
"considerazioni ambientali" individuate in relazione ad  una  o  piu'
fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti  nella
documentazione di gara, consentono di classificare  come  "verde"  la
fornitura o l'affidamento oggetto della gara. 
Ai sensi del Piano d'azione per'  la  sostenibilita'  ambientale  dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura  di
articoli di ausili per  l'incontinenza  "verde"  se  e'  conforme  ai
criteri  ambientali  minimi  indicati   nella   sezione   "specifiche
tecniche". 
Peraltro  i  criteri  ambientali  minimi  della  sezione  "specifiche
tecniche" costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che
vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D. Lgs.
163/06  "Specifiche  tecniche"  che  stabilisce  che  le   specifiche
tecniche, "Ogniqualvolta sia possibile,  devono  essere  definite  in
modo da tenere conto ...."omissis"..., della tutela ambientale" 
Le  stazioni  appaltanti  sono  invitate   a   descrivere   l'oggetto
dell'appalto evidenziandone la sostenibilita' ambientale in  modo  da
segnalare la presenza di  requisiti  ambientali  nella  procedura  di
gara, indicando nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale  di
approvazione dei criteri ambientali utilizzati. 
Le  stazioni  appaltanti  che  introducono  i  "criteri   ambientali"
indicati nel presente documento  nelle  proprie  procedure  d'appalto
sono in  linea  con  i  principi  del  PAN  GPP  e  contribuiscono  a
raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. Per  ogni
criterio, ambientale e' indicata una "verifica" ovvero: 
- la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio e'
tenuto a presentare per comprovare la conformita' del prodotto o  del
servizio al requisito richiesto 
- ove esistenti,  i  mezzi  di  presunzione  di  conformita'  che  la
stazione appaltante puo' accettare al posto delle prove dirette 
Si  demanda  all'amministrazione   aggiudicatrice   l'esecuzione   di
adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni  del
capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale  e,  qualora  non
fosse  gia'  prassi  contrattuale,  si  suggerisce  alla  stessa   di
collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione
di risoluzione del contratto. 
Si precisa che, laddove vengano richieste  verifiche  effettuate  :da
organismi riconosciuti" ci si riferisce, secondo quanto previsto  dal
comma 11 dell'art. 68 del D. Lgs. 163/2006 ai "laboratori  di  prova,
di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi
alle  norme  europee",  in   possesso   delle   eventuali   ulteriori
caratteristiche specificate nel testo. 
Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela  del  territorio  e
del  mare,  alla  pagina  dedicata  ai  Criteri   Ambientali   Minimi
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore,  e'  pubblicata   la
relazione  d'accompagnamento  al  presente  documento   che   riporta
informazioni  sugli  aspetti.  ambientali,   i   potenziali   impatti
ambientali e la  normativa  tecnica  relativa  a  tale  categoria  di
prodotti. 
 
3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO 
 
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE 
 
I criteri  ambientali  corrispondono  a  caratteristiche  prestazioni
superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto  deve
comunque essere assicurato. 
- D.M. 27 agosto 1999  recante  "Regolamento  recante  norme  per  le
prestazioni  di  assistenza  protesica  erogabili   nell'ambito   del
Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe". 
- D. Lgs. del  25  gennaio  2010  n.  37  recante  "Attuazione  della
direttiva 2007/47/CE che modifica  le  direttive  90/385/CEE  per  il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  ai
dispositivi  medici  impiantabili  attivi,  93/42/CEE  concernente  i
dispositivi medici e 98/8/CEn relativa all'immissione sul mercato dei
biocidi" 
- D. M. 15 novembre 2005 recante "Approvazione dei modelli di  schede
di segnalazioni di incidenti o  mancati  incidenti,  che  coinvolgono
dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro2 
- Regolamento (UE) n. 995/2010  che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano (ovvero che  immettono  per  la  prima
volta nel mercato interno) il legno e i  prodotti  da  esso  derivati
che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei
prodotti derivati di provenienza illegale. A  tal  fine  obbliga  gli
operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e  a  seguire
determinate procedure e misure volte, a  tracciare  la  filiera  allo
scopo di  garantire  che  il  legno  utilizzato  sia  stato  tagliato
legalmente; istituisce altresi' un sistema. di sorveglianza e prevede
un apparato sanzionatorio. 
Normativa tecnica di riferimento: 
- UNI EN ISO 10993-10:2010 - Valutazione  biologica  dei  dispositivi
medici - Prove di irritazione e di ipersensibilita' ritardata 
- UNI EN ISO 10993-1:2010 - Valutazione biologica dei  dispositivi  i
medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un  processo  di
gestione del rischio 
- UNI EN ISO 10993-5:2009 -  Valutazione  biologica  dei  dispositivi
medici - Prove per la citotossicita' in vitro 
- UNI CEI EN ISO 14971:2012 - :Applicazione della gestione dei rischi
ai dispositivi medici 
- UNI CEI ISO 80000- 1:2013 - Grandezze e unita' di misura - Parte 1:
Generalita' 
- UNI CEI EN 1041:2013 -  Informazioni  fornite  dal  fabbricante  di
dispositivi medici 
- UNI CEBI EN ISO 15223-1:2012 -  Dispositivi  medici  -  Simboli  da
utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura
e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti i
generali 
- UNI CEI EN ISO  13485:2012  -  Dispositivi.  medici  -  Sistemi  di
gestione per la qualita' - Requisiti per scopi regolamentari 
- ISO 15621:2011 - Ausili assorbenti l'urina - Linee  guida  generali
per la valutazione. 
 
3.2 L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI  MINIMI  PER  GLI  AUSILI  PER
L'INCONTINENZA 
 
Il presente documento e' stato elaborato tenuto conto delle  esigenze
di alcuni operatori economici di settore, interessati ad ottenere  un
indirizzo omogeneo che potesse rappresentare un riferimento  sia  per
le stazioni appaltante,  progressivamente  sempre  piu'  orientate  a
valorizzare le caratteristiche ambientali delle forniture  anche  per
questa categorie di  prodotti,  sia  per  le  scelte  imprenditoriali
finalizzate all'innalzamento della  qualita'  ambientale  dei  propri
prodotti lungo il ciclo di vita. 
Trattandosi della prima edizione di  Criteri  ambientali  minimi,  le
indicazioni prescrittive definite in termini di  specifiche  tecniche
sono  state  limite  alle  considerazioni  ambientali   legate   alle
caratteristiche delle materie prime, in particolare all'origine della
cellulosa  impiegata  nel  prodotto  e  all'assenza  di   determinate
sostanze pericolose negli additivi dei polimeri  e  dei  processi  di
sbiancamento. 
Gli ausili per  l'incontinenza  ad  ora  presenti  sul  mercato  sono
infatti costituiti essenzialmente da pasta  di  cellulosa  in  fiocco
(fluff) e da  polimeri.  La  richiesta  che  la  pasta  di  cellulosa
provenga da foreste gestite in maniera responsabile e sia di  origine
legale, contribuisce ad evitare la perdita  di  biodiversita'  e  non
alimenta l'aumento del riscaldamento globale  quanto  lo  farebbe  la
produzione di pasta di cellulosa priva di tali caratteristiche. 
La previsione di escludere o di limitare la presenza  di  determinate
sostanze pericolose, previene gli effetti specifici associati e  tali
sostanze  e  afferenti  alle  "indicazioni  di  pericolo"   ad   esse
attribuite, rendendo il prodotto piu' innocuo in fase  di  uso  e  di
smaltimento,  a  monte  valorizzando  i  processi   produttivi   meno
impattanti dei polimeri di cui e' composto. 
Per quanto riguarda altre considerazioni ambientali,  sono  in  corso
ulteriori  approfondimenti  tecnici  al  fine  di  poter   consentire
l'aggiudicazione delle offerte valutando i relativi minori livelli di
emissioni di gas climalteranti calcolati sulla base di studi di  Life
Cycle Assessment realizzate secondo la  Product  Category  Rules  del
sistema internazionale dell'Environmental Product  Declaration  (EPD)
di riferimento(4), riportati su Dichiarazioni Ambientali di  Prodotto
(Environmental Product Declaration (EPD)). 
          ---------- 
          (4)
          http://www.environdec.com/en/PCR/Detail/pcr2011-14#.Vkm_6Di
          FOM8. 
 
Tali approfondimenti hanno lo scopo  di  affrontare  e  risolvere  la
criticita' associata agli strumenti di analisi e comunicazione  degli
impatti ambientali lungo il  ciclo  di  vita,  relativa  ai  connessi
elementi di variabilita' intrinseca, i quali determinano a loro volta
una  variabilita'  dei  dati  degli  impatti  ambientali   in   parte
scollegata  rispetto  alle  effettive  prestazioni   ambientali   dei
prodotti,  laddove  tali  analisi  sono   effettuate   da   operatori
diversi(5). 
          ---------- 
          (5) Una delle principali  ragioni  della  variabilita'  dei
          dati e'  rappresentata  dalla  diversa  qualita'  dei  dati
          secondari tratti da diverse banche dati LCA. 
 
La corretta valutazione e la gestione di tale "scostamento", rendendo
i risultati presentati nelle offerte tecniche dei diversi  operatori.
economici  comparabili,  e'  presupposto  essenziale  per   prevenire
contenziosi. 
Per quanto riguarda il "fine vita", gli impatti ambientali variano  a
seconda  delle  diverse  modalita'  di   smaltimento   che,   poiche'
dipendenti dalle scelte di gestione del ciclo dei rifiuti  effettuate
a livello delle  amministrazioni  territoriali,  non  possono  essere
affrontate efficacemente in questo documento.  Si  consideri,  a  tal
proposito, che dai dati  ISPRA  (Rapporto  rifiuti  Urbani-  Dati  di
sintesi; 2014) risulta che  in  Italia  ogni  anno  si  producono  30
milioni di tonnellate di rifiuti l'anno (media triennio 2011-13),  di
cui  circa  il  2,5%  (750  mila  ton/anno)  di   pannolini/materiali
assorbenti di cui il 65%  e'  smaltito  in  discarica  e  il  35%  in
inceneritore. 
Accanto  agli  obiettivi  di  riduzioni  degli   impatti   ambientali
affrontati con questo  documento,  e'  opportuno  tener  conto  degli
impatti ambientali indiretti, che  dipendono  dall'idoneita'  all'uso
del prodotto. Il design del prodotto ovvero i  materiali  utilizzati,
il loro mix, la loro forma, determinano caratteristiche del  prodotto
che  incidono  sull'efficacia  e  sul  comfort   (caratteristiche,per
esempio di sgambatura,ingombro, peso, di dermoprotezione e  controllo
degli odori). 
Un prodotto che non sia idoneo al grado di incontinenza specifico del
paziente  e  al  relativo  comfort,  determina   impatti   ambientali
indiretti per la necessita' di sostituzioni  piu'  frequenti,  di  un
maggior numero di lavaggi di indumenti, di eventuale uso  di  farmaci
per lenire irritazioni della pelle, o per il fatto di essere prodotto
con prestazioni volumi sovrabbondanti rispetto effettive esigenze  di
assorbenza e/o taglia. La  funzionalita'  in  fase  di  uso,  sia  in
termini di efficacia che di comfort, e' pertanto un altro elemento di
cui   tener   conto   nell'aggiudicazione   delle   gare   d'appalto,
suscettibile di determinare un maggiore o minore livello  di  impatti
ambientali, ancorche' indiretti. Per tale motivo  le  caratteristiche
prestazionali  sono  elementi  considerati  anche   nelle   etichette
ambientali conformi alla  ISO  14024,  al  fine  di  evitare  dumping
prestazionale sui prodotti in possesso di etichette ambientali(6). 
          ---------- 
          (6) A  titolo  esemplicativo,  puo'  essere  consultato  il
          relativo   criterio   della   Decisione   2014/763/UE   che
          stabilisce  i  criteri  ecologici  per  l'assegnazione   de
          marchio di qualita' ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel
          UE) ai prodotti igenici assorbenti, categoria  di  prodotti
          affine, ma che non include gli ausili assorbenti l'urina. 
 
Alcune delle caratteristiche che incidono  sul  comfort,  sono  state
calcolate tramite determinate metodologie su  un  elevato  numero  di
diversi modelli di ausili, sulla base dei quali sono stati  elaborati
dei parametri di riferimento(7). 
          ---------- 
          (7)     Consultare,     nel      merito,      il      sito:
          http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-la
          -carta/metodi-ausili 
 
In termini di riduzioni di impatti ambientali, e'  essenziale  infine
far in modo che  sia  assegnato  ad  ogni  utente  il  prodotto  piu'
adeguato possibile in base al proprio livello di  incontinenza,  alla
propria morfologia e al grado di autonomia, nonche' all'uso se diurno
o notturno del prodotto medesimo. Dai dati ad oggi in possesso  sulle
vendite, risulta infatti  eccessiva  la  quota  di  mercato  italiano
destinata acquisti di ausili  per  l'incontinenza  di  taglia  grande
(circonferenza cm. 150), rispetto alle  caratteristiche  medie  degli
utenti destinatari. E' ovvio  che  cio'  determina  maggiori  impatti
ambientali, in particolare un  uso  inefficiente  delle  risorse,  un
maggior volume di rifiuti, maggiori emissioni di CO2  derivati  dalla
logistica  e   maggiori   costi   di   smaltimenti.   Cio'   comporta
l'opportunita' di intervenire su questo aspetto,  cercando  soluzioni
con le quali rendere piu' affine  possibile  le  caratteristiche  del
prodotto alle caratteristiche, al livello di incontinenza e al  grado
di  autonomia  del   destinatario.   L'affiancamento   di   personale
infermieristico  specializzato  che  possa  individuare  i   prodotti
migliori per ciascun singolo utente, sia a domicilio  che  presso  le
strutture residenziali, la raccolta  e  la  gestione  di  dati  degli
utenti destinatari, sia in merito alle taglie di cui necessitano, sia
in merito  a  feedback  raccolti  su  alcuni  elementi  del  prodotto
(capacita' di trattenere gli odori, ridotta sgambatura,  capacita  di
adattarsi al corpo, capacita' di mantenere integra la pelle, 
protezione  dalle  perdite..),  la  formazione  anche  per  i  medici
prescrittori, sono azioni utili al fine di  calibrare  al  meglio  le
forniture  ed  assicurare  la  migliore  allocazione   del   prodotto
all'utente  e  un  corretto  uso  del  prodotto.  Tali  azioni,   che
dovrebbero essere svolte con il coinvolgimento delle ASL e dei medici
prescrittori,  consentirebbero  peraltro  di  ridurre  il  volume  di
rifiuti da smaltire. 
 
4  CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI   PER   L'ACQUISTO   DI   AUSILI   PER
L'INCONTINENZA 
 
4.1 OGGETTO DELL'APPALTO 
 
Acquisto di ausili per l'incontinenza (c.p.v. 33141621-9 Prodotti per
l'incontinenza) a  minori  impatti  ambientali  conformi  al  Decreto
Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare del...
GU... 
 
4.2 SPECIFICHE TECNICHE 
 
4.2.1  Fornitura  di  prodotti  costituiti  da  pasta  di   cellulosa
proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile" 
 
I prodotti forniti debbono essere costituiti da polpa di cellulosa di
origine legale, con quota parte significativa proveniente da  foreste
gestite  in  maniera  "responsabile".  Almeno  il  30%  dei  prodotti
forniti, valutato  sul  peso  complessivo  stimato  della  fornitura,
dovra' essere costituito da prodotti la  cui  polpa  di  cellulosa(8)
provenga  per  almeno  il  70%,  da  foreste   gestite   in   maniera
responsabile/sostenibile, muniti di etichette rilasciate  sulla  base
di verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione
della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti  dai
sistemi di certificazione internazionali e accreditati dai rispettivi
enti di accreditamento(9), quali l'etichetta  FSC  100%,  FSC  misto,
PEFC, SFI(10), o equivalenti. 
          ---------- 
          (8)  La  provenienza  da   foreste   gestite   in   maniera
          responsabile riguarda sia la polpa di cellulosa  in  fiocco
          (fluff) sia la polpa di cellulosa artificiale con cui  sono
          realizzati i materiali  quali  la  viscosa,  il  modal,  il
          lyocell, il cupro, il  triocetato,  eventualmente  presenti
          nel prodotto. 
          (9) In particolare da ACCREDIA per PEFC in  Italia,  e  ASI
          per FSC in tutto il mondo. 
          (10) Fra gli altri sistemi di certificazioni  della  catena
          di  custodia  equivalenti,  si  menzionano  il  Sustainable
          Forest                                          Iinitiative
          http://www.sfiprogram.org/sfi-standard/fiber-sourcing-requi
          remens/  ,  la  Canadian  Sustainable   Forest   Management
          http://www.csasfmforests.ca/chainofcustody.htm . 
 
Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione nella quale indica i
riferimenti dei prodotti in  possesso  delle  etichette  di  gestione
forestale sostenibile sopra richiamate  che  si  impegna  a  fornire,
relativo codice ISO, peso  espresso  in  grammi  dei  prodotti  delle
diverse taglie e  livelli  di  assorbenza,  quantita'  stimata  della
relativa  fornitura  rispetto  al  totale,  il  relativo  codice   di
certificazione e il link alla propria scheda  presente  nei  database
FSC, PEFC, FSI pubblici per verificare il possesso delle etichette. 
Nel caso in  cui  l'offerente  non  abbia  prodotti  muniti  di  tali
etichette, o la possibilita' di ottenerle entro i termini  richiesti,
per motivazioni non attribuibili  alla  propria  responsabilita',  lo
stesso indica in offerta i prodotti conformi al criterio e  le  altre
informazioni sopra specificate, assicurando l'impegno a sottoporre  a
certificazione i prodotti al piu' tardi nel momento  in  cui  dovesse
risultare aggiudicatorio provvisorio attraverso la presentazione  del
contratto sottoscritto con l'ente di certificazione.  La  conformita'
al criterio puo' essere dimostrata anche sulla base di  un'asserzione
ambientale  auto-dichiarata  conforme   alla   ISO   14021,   qualora
supportata da verifiche di parte terza  effettuate  da  organismi  di
certificazione della catena di custodia e  della  gestione  forestale
riconosciuti   dai   sistemi   di    certificazione    internazionali
accreditati(11). 
          ---------- 
          (11) In tal caso dovra'  essere  indicato,  nell'asserzione
          relativa a tali prodotti, che la pasta di cellulosa  e'  di
          origine legale e per il  x%  (>=70%)  proviene  da  foreste
          gestite  in  maniera  responsabile.   E'   accettata   come
          equivalente l'asserzione sottoposta  a  verifica  da  parte
          degli organismi  di  valutazione  della  conformita'  sopra
          richiamati e, pertanto, dovra' essere indicato  in  offerta
          anche l'organismo che ha verificato la catena  di  custodia
          della pasta di cellulosa impiegata. 
 
4.2.2 Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni. 
 
Pasta in  fiocco  e  fibre  artificiali  di  cellulosa:  processi  di
sbiancamento 
 
Nei processi di sbiancamento della polpa di cellulosa utilizzata  nel
prodotto non deve essere usato cloro gassoso. Le paste  di  cellulosa
di cui sono composti debbono essere pertanto "Totally Chlorine  free,
TCF" o  Elementary  Chlorine  Free".  Non  e'  consentito  aggiungere
sbiancanti ottici o agenti sbiancanti fluorescenti. 
 
Additivi nei polimeri 
 
Il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi  composti
non devono essere presenti plastiche utilizzate, se non sottoforma di
impurita' (ovvero di contenuto inferiore allo 0,01%  (100  ppm  della
messa di ciascun materiale  plastico/polimero  di  origine  sintetica
utilizzato nel prodotto). Inoltre, non devono essere presenti, se non
sottoforma di impurita', ritardanti di fiamma  bromurati,  ftalati  a
basso peso molecolare (ftalato di bis  (2-etilesile)  (DEHP)  CAS  n.
117-81-7; ftalato di  dibutile  (DBP)  CAS  n.  84-74-2;  ftalato  di
butilbenzile  (BBP)  CAS  n.   85-68-7),   composti   organostannici,
l'acrilamide (CAS number: 79-06-1) ne', nei poliesteri,  deve  essere
presente l'antimonio. 
Gli additivi utilizzati nelle plastiche in  concentrazioni  superiori
allo 0,10% del peso della materia prima acquistata non devono  essere
classificati, in accordo con  il  Regolamento  CE  n.  1272/2008  del
Parlamento Europeo e del Consiglio con  le  seguenti  indicazioni  di
pericolo: 
- cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione  categorie  1a,
1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df); 
- a tossicita' acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304) 
- tossici per determinati organi (STOT), categoria 1 (H370, H372) 
- pericolosi per l'ambiente acquatico, categorie 1  e  2  (H400,H410,
H411) 
Gli inchiostri e/o le tinte sono ammesse per esigenze funzionali, non
a scopo estetico-commerciale. 
 
4.2.3 Dermoprotezione e odor control 
 
Ove, per impieghi legati  al  benessere  dell'utilizzatore  dovessero
essere utilizzate lozioni o creme, le stesse devono  essere  conformi
alle prescrizioni dell'art.  14  del  Regolamento  n.  1223/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui  prodotti
cosmetici pertanto nella loro formulazione non devono  presentare  le
seguenti sostane: formaldeide,  parabeni,  triclosano  e  cessori  di
formaldeide, ne' quelle indicate  negli  Allegati  III  del  medesimo
Regolamento n. 1223/2009. 
Ove aggiunte sostanze deodoranti per  impieghi  legati  al  benessere
dell'utilizzatore, queste devono essere  conformi  alle  prescrizioni
dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento  Europero  e
del Consiglio  del  30  novembre  2009  sui  prodotti  cosmetici,  in
particolare non devono rientrare tra quelle indicate  nell'  Allegato
III del medesimo Regolamento. Non e' consentito l'uso di  nitromuschi
ne' di muschi policiclici. 
Verifica criteri 4.2.2 e  4.2.3:  in  sede  di  offerta  deve  essere
presentata, in relazione ai prodotti offerti, una  dichiarazione  del
produttore che attesti la conformita' al criterio e la disponibilita'
a fornire documentazione tecnica (schede di dati di  sicurezza  degli
additivi impiegati nei polimeri,  delle  lozioni  e  delle  fragranze
eventualmente  presenti  e,  per  quanto  riguarda  da  i  metodi  di
sbiancamento,  le  schede   tecniche   della   polpa   di   cellulosa
utilizzata). Il produttore deve indicare, in tale  dichiarazione,  le
parti del  criterio  ambientale  ai  quali  i  propri  prodotti  sono
conformi sulla base di una etichetta ecologica ISO 14024 o sulla base
di dichiarazione ambientali di Prodotto (EPD)(12). 
          ---------- 
          (12) In  caso  che  il  mezzo  di  prova  sia  un  EPD,  le
          informazioni sul criterio relativo alle sostanze pericolose
          dovrebbero essere specificatamente  riportate  nella  parte
          descrittiva della Dichiarazione Ambientale  di  Prodotto  e
          verificate tramite la presa in visione delle schede dati di
          sicurezza e le schede tecniche. 
 
In  sede  di  aggiudicazione  provvisori  o  successivamente   verra'
richiesta l'esecuzione di una verifica  di  parte  terza,  almeno  su
parte del criterio di cui sopra, su un prodotto scelto a campione tra
quelli presentati in offerta /forniti(13). 
          ---------- 
          (13) La verifica sul prodotto,  laddove  richiesta,  dovra'
          essere  condotta  da  un  organismo  di  valutazione  della
          conformita', ovvero da un laboratorio operante nel  settore
          chimico accreditato ISO 17025 per  eseguire  le  specifiche
          prove, che possa analizzare l'assenza di almeno  due  delle
          sostanze richiamate nei criteri ambientali sopra descritti,
          indicate  dall'amministrazione  aggiudicatrice  e  prendere
          visione, se del caso, della  documentazione  tecnica  sopra
          indicata. 
 
Se le informazioni  relative  alle  sostanze  pericolose  sono  state
dimostrate in sede di offerta tramite una etichetta conforme alla ISO
14024, quale, ad esempio, il Nordic Ecolabel, non verranno  richieste
ulteriori  verifiche  di  parte  terza  per  le  parti  del  criterio
dimostrate con tale strumento. 
 
4.2.4 Imballaggi 
 
L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All.  F,  della
parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006, fra i quali essere resistente
alle manovre di carico, trasporto e scarico, idoneo  a  garantire  la
corretta conservazione dei prodotti, fabbricato in modo  da  limitare
il volume e il peso al minimo necessario per garantire il  necessario
livello di sicurezza e di igiene, riciclabile. 
L'imballaggio secondario, se in cartone, deve  essere  costituito  da
fibre riciclate per una percentuale minima del 80% in  peso  rispetto
al totale. 
Verifica: in sede di offerta deve essere presentata, in relazione  ai
prodotti  offerti,  una  dichiarazione  del   produttore   circa   la
conformita' al criterio. L'imballaggio e' presunto conforme  se  tale
contenuto  minimo  di  riciclato  e'  indicato   tramite   asserzione
ambientale auto dichiarata (ISO 14021) oppure se tale informazione e'
riportata nella parte descrittiva della Dichiarazione  Ambientale  di
Prodotto eventualmente posseduta.