Allegato 2 Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI AUSILI PER L'INCONTINENZA Indice 1 PREMESSA ......... 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO ......... 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO ......... 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE ......... 3.2 L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AUSILI PER L'INCONTINENZA ......... 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI AUSILI PER L'INCONTINENZA ......... 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO ......... 4.2 SPECIFICHE TECNICHE ......... 4.2.1 Fornitura di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile" ......... 4.2.2 Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni ......... 4.2.3 Dermoprotezione e odor control ......... 4.2.4 Imballaggi ......... 1 PREMESSA Questo documento e' parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, di seguito PAN GPP(1) e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante "Piano d'azione su produzione consumo sostenibili e politica industriale sostenibile" e COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore". ---------- (1) Il PAN GPP, adottato con D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 del 8 maggio 2008), ai sensi dell'art. 1, comma 1126, L. n. 296/2006. In relazione a quanto indicato al punto 4.5 "obiettivo nazionale" della Revisione 2013 del Piano(2), l'obiettivo proposto e' di raggiungere entro l'anno 2016, la quota del 50% di appalti "verdi" cosi' come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti pubblici aggiudicati su questa categoria di forniture. ---------- (2) La revisione 2013 del PAN GPP e' stata adottata con DM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). La percentuale verra' valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi. Per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 della Revisione del PAN GPP, le stazioni appaltanti debbono comunicare, all'Osservatorio dei contratti pubblici, nel rispetto delle modalita' indicate nelle apposite schede di rilevamento predisposte dal citato Osservatorio, i dati riguardanti i propri acquisti relativi all'applicazione dei criteri ambientali minimi adottati con il presente allegato(3). ---------- (3) Cfr. http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnl ine/AppaltiVerdiPAN GPP. 2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO Questo documento contiene i "criteri ambientali minimi" e alcune indicazioni carattere generale di appalti di fornitura di ausili per l'incontinenza. I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e per par condicio, sono le "considerazioni ambientali" individuate in relazione ad una o piu' fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come "verde" la fornitura o l'affidamento oggetto della gara. Ai sensi del Piano d'azione per' la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, una fornitura di articoli di ausili per l'incontinenza "verde" se e' conforme ai criteri ambientali minimi indicati nella sezione "specifiche tecniche". Peraltro i criteri ambientali minimi della sezione "specifiche tecniche" costituiscono il riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D. Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "Ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto ...."omissis"..., della tutela ambientale" Le stazioni appaltanti sono invitate a descrivere l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilita' ambientale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara, indicando nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati. Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti. Per ogni criterio, ambientale e' indicata una "verifica" ovvero: - la documentazione che l'offerente o l'aggiudicatario provvisorio e' tenuto a presentare per comprovare la conformita' del prodotto o del servizio al requisito richiesto - ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformita' che la stazione appaltante puo' accettare al posto delle prove dirette Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse gia' prassi contrattuale, si suggerisce alla stessa di collegare l'inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto. Si precisa che, laddove vengano richieste verifiche effettuate :da organismi riconosciuti" ci si riferisce, secondo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 68 del D. Lgs. 163/2006 ai "laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee", in possesso delle eventuali ulteriori caratteristiche specificate nel testo. Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore, e' pubblicata la relazione d'accompagnamento al presente documento che riporta informazioni sugli aspetti. ambientali, i potenziali impatti ambientali e la normativa tecnica relativa a tale categoria di prodotti. 3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE I criteri ambientali corrispondono a caratteristiche prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato. - D.M. 27 agosto 1999 recante "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe". - D. Lgs. del 25 gennaio 2010 n. 37 recante "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CEn relativa all'immissione sul mercato dei biocidi" - D. M. 15 novembre 2005 recante "Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro2 - Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano (ovvero che immettono per la prima volta nel mercato interno) il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte, a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresi' un sistema. di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio. Normativa tecnica di riferimento: - UNI EN ISO 10993-10:2010 - Valutazione biologica dei dispositivi medici - Prove di irritazione e di ipersensibilita' ritardata - UNI EN ISO 10993-1:2010 - Valutazione biologica dei dispositivi i medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio - UNI EN ISO 10993-5:2009 - Valutazione biologica dei dispositivi medici - Prove per la citotossicita' in vitro - UNI CEI EN ISO 14971:2012 - :Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici - UNI CEI ISO 80000- 1:2013 - Grandezze e unita' di misura - Parte 1: Generalita' - UNI CEI EN 1041:2013 - Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici - UNI CEBI EN ISO 15223-1:2012 - Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti i generali - UNI CEI EN ISO 13485:2012 - Dispositivi. medici - Sistemi di gestione per la qualita' - Requisiti per scopi regolamentari - ISO 15621:2011 - Ausili assorbenti l'urina - Linee guida generali per la valutazione. 3.2 L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AUSILI PER L'INCONTINENZA Il presente documento e' stato elaborato tenuto conto delle esigenze di alcuni operatori economici di settore, interessati ad ottenere un indirizzo omogeneo che potesse rappresentare un riferimento sia per le stazioni appaltante, progressivamente sempre piu' orientate a valorizzare le caratteristiche ambientali delle forniture anche per questa categorie di prodotti, sia per le scelte imprenditoriali finalizzate all'innalzamento della qualita' ambientale dei propri prodotti lungo il ciclo di vita. Trattandosi della prima edizione di Criteri ambientali minimi, le indicazioni prescrittive definite in termini di specifiche tecniche sono state limite alle considerazioni ambientali legate alle caratteristiche delle materie prime, in particolare all'origine della cellulosa impiegata nel prodotto e all'assenza di determinate sostanze pericolose negli additivi dei polimeri e dei processi di sbiancamento. Gli ausili per l'incontinenza ad ora presenti sul mercato sono infatti costituiti essenzialmente da pasta di cellulosa in fiocco (fluff) e da polimeri. La richiesta che la pasta di cellulosa provenga da foreste gestite in maniera responsabile e sia di origine legale, contribuisce ad evitare la perdita di biodiversita' e non alimenta l'aumento del riscaldamento globale quanto lo farebbe la produzione di pasta di cellulosa priva di tali caratteristiche. La previsione di escludere o di limitare la presenza di determinate sostanze pericolose, previene gli effetti specifici associati e tali sostanze e afferenti alle "indicazioni di pericolo" ad esse attribuite, rendendo il prodotto piu' innocuo in fase di uso e di smaltimento, a monte valorizzando i processi produttivi meno impattanti dei polimeri di cui e' composto. Per quanto riguarda altre considerazioni ambientali, sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici al fine di poter consentire l'aggiudicazione delle offerte valutando i relativi minori livelli di emissioni di gas climalteranti calcolati sulla base di studi di Life Cycle Assessment realizzate secondo la Product Category Rules del sistema internazionale dell'Environmental Product Declaration (EPD) di riferimento(4), riportati su Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration (EPD)). ---------- (4) http://www.environdec.com/en/PCR/Detail/pcr2011-14#.Vkm_6Di FOM8. Tali approfondimenti hanno lo scopo di affrontare e risolvere la criticita' associata agli strumenti di analisi e comunicazione degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita, relativa ai connessi elementi di variabilita' intrinseca, i quali determinano a loro volta una variabilita' dei dati degli impatti ambientali in parte scollegata rispetto alle effettive prestazioni ambientali dei prodotti, laddove tali analisi sono effettuate da operatori diversi(5). ---------- (5) Una delle principali ragioni della variabilita' dei dati e' rappresentata dalla diversa qualita' dei dati secondari tratti da diverse banche dati LCA. La corretta valutazione e la gestione di tale "scostamento", rendendo i risultati presentati nelle offerte tecniche dei diversi operatori. economici comparabili, e' presupposto essenziale per prevenire contenziosi. Per quanto riguarda il "fine vita", gli impatti ambientali variano a seconda delle diverse modalita' di smaltimento che, poiche' dipendenti dalle scelte di gestione del ciclo dei rifiuti effettuate a livello delle amministrazioni territoriali, non possono essere affrontate efficacemente in questo documento. Si consideri, a tal proposito, che dai dati ISPRA (Rapporto rifiuti Urbani- Dati di sintesi; 2014) risulta che in Italia ogni anno si producono 30 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno (media triennio 2011-13), di cui circa il 2,5% (750 mila ton/anno) di pannolini/materiali assorbenti di cui il 65% e' smaltito in discarica e il 35% in inceneritore. Accanto agli obiettivi di riduzioni degli impatti ambientali affrontati con questo documento, e' opportuno tener conto degli impatti ambientali indiretti, che dipendono dall'idoneita' all'uso del prodotto. Il design del prodotto ovvero i materiali utilizzati, il loro mix, la loro forma, determinano caratteristiche del prodotto che incidono sull'efficacia e sul comfort (caratteristiche,per esempio di sgambatura,ingombro, peso, di dermoprotezione e controllo degli odori). Un prodotto che non sia idoneo al grado di incontinenza specifico del paziente e al relativo comfort, determina impatti ambientali indiretti per la necessita' di sostituzioni piu' frequenti, di un maggior numero di lavaggi di indumenti, di eventuale uso di farmaci per lenire irritazioni della pelle, o per il fatto di essere prodotto con prestazioni volumi sovrabbondanti rispetto effettive esigenze di assorbenza e/o taglia. La funzionalita' in fase di uso, sia in termini di efficacia che di comfort, e' pertanto un altro elemento di cui tener conto nell'aggiudicazione delle gare d'appalto, suscettibile di determinare un maggiore o minore livello di impatti ambientali, ancorche' indiretti. Per tale motivo le caratteristiche prestazionali sono elementi considerati anche nelle etichette ambientali conformi alla ISO 14024, al fine di evitare dumping prestazionale sui prodotti in possesso di etichette ambientali(6). ---------- (6) A titolo esemplicativo, puo' essere consultato il relativo criterio della Decisione 2014/763/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione de marchio di qualita' ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai prodotti igenici assorbenti, categoria di prodotti affine, ma che non include gli ausili assorbenti l'urina. Alcune delle caratteristiche che incidono sul comfort, sono state calcolate tramite determinate metodologie su un elevato numero di diversi modelli di ausili, sulla base dei quali sono stati elaborati dei parametri di riferimento(7). ---------- (7) Consultare, nel merito, il sito: http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-la -carta/metodi-ausili In termini di riduzioni di impatti ambientali, e' essenziale infine far in modo che sia assegnato ad ogni utente il prodotto piu' adeguato possibile in base al proprio livello di incontinenza, alla propria morfologia e al grado di autonomia, nonche' all'uso se diurno o notturno del prodotto medesimo. Dai dati ad oggi in possesso sulle vendite, risulta infatti eccessiva la quota di mercato italiano destinata acquisti di ausili per l'incontinenza di taglia grande (circonferenza cm. 150), rispetto alle caratteristiche medie degli utenti destinatari. E' ovvio che cio' determina maggiori impatti ambientali, in particolare un uso inefficiente delle risorse, un maggior volume di rifiuti, maggiori emissioni di CO2 derivati dalla logistica e maggiori costi di smaltimenti. Cio' comporta l'opportunita' di intervenire su questo aspetto, cercando soluzioni con le quali rendere piu' affine possibile le caratteristiche del prodotto alle caratteristiche, al livello di incontinenza e al grado di autonomia del destinatario. L'affiancamento di personale infermieristico specializzato che possa individuare i prodotti migliori per ciascun singolo utente, sia a domicilio che presso le strutture residenziali, la raccolta e la gestione di dati degli utenti destinatari, sia in merito alle taglie di cui necessitano, sia in merito a feedback raccolti su alcuni elementi del prodotto (capacita' di trattenere gli odori, ridotta sgambatura, capacita di adattarsi al corpo, capacita' di mantenere integra la pelle, protezione dalle perdite..), la formazione anche per i medici prescrittori, sono azioni utili al fine di calibrare al meglio le forniture ed assicurare la migliore allocazione del prodotto all'utente e un corretto uso del prodotto. Tali azioni, che dovrebbero essere svolte con il coinvolgimento delle ASL e dei medici prescrittori, consentirebbero peraltro di ridurre il volume di rifiuti da smaltire. 4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI AUSILI PER L'INCONTINENZA 4.1 OGGETTO DELL'APPALTO Acquisto di ausili per l'incontinenza (c.p.v. 33141621-9 Prodotti per l'incontinenza) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare del... GU... 4.2 SPECIFICHE TECNICHE 4.2.1 Fornitura di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile" I prodotti forniti debbono essere costituiti da polpa di cellulosa di origine legale, con quota parte significativa proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile". Almeno il 30% dei prodotti forniti, valutato sul peso complessivo stimato della fornitura, dovra' essere costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa(8) provenga per almeno il 70%, da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile, muniti di etichette rilasciate sulla base di verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti dai sistemi di certificazione internazionali e accreditati dai rispettivi enti di accreditamento(9), quali l'etichetta FSC 100%, FSC misto, PEFC, SFI(10), o equivalenti. ---------- (8) La provenienza da foreste gestite in maniera responsabile riguarda sia la polpa di cellulosa in fiocco (fluff) sia la polpa di cellulosa artificiale con cui sono realizzati i materiali quali la viscosa, il modal, il lyocell, il cupro, il triocetato, eventualmente presenti nel prodotto. (9) In particolare da ACCREDIA per PEFC in Italia, e ASI per FSC in tutto il mondo. (10) Fra gli altri sistemi di certificazioni della catena di custodia equivalenti, si menzionano il Sustainable Forest Iinitiative http://www.sfiprogram.org/sfi-standard/fiber-sourcing-requi remens/ , la Canadian Sustainable Forest Management http://www.csasfmforests.ca/chainofcustody.htm . Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione nella quale indica i riferimenti dei prodotti in possesso delle etichette di gestione forestale sostenibile sopra richiamate che si impegna a fornire, relativo codice ISO, peso espresso in grammi dei prodotti delle diverse taglie e livelli di assorbenza, quantita' stimata della relativa fornitura rispetto al totale, il relativo codice di certificazione e il link alla propria scheda presente nei database FSC, PEFC, FSI pubblici per verificare il possesso delle etichette. Nel caso in cui l'offerente non abbia prodotti muniti di tali etichette, o la possibilita' di ottenerle entro i termini richiesti, per motivazioni non attribuibili alla propria responsabilita', lo stesso indica in offerta i prodotti conformi al criterio e le altre informazioni sopra specificate, assicurando l'impegno a sottoporre a certificazione i prodotti al piu' tardi nel momento in cui dovesse risultare aggiudicatorio provvisorio attraverso la presentazione del contratto sottoscritto con l'ente di certificazione. La conformita' al criterio puo' essere dimostrata anche sulla base di un'asserzione ambientale auto-dichiarata conforme alla ISO 14021, qualora supportata da verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti dai sistemi di certificazione internazionali accreditati(11). ---------- (11) In tal caso dovra' essere indicato, nell'asserzione relativa a tali prodotti, che la pasta di cellulosa e' di origine legale e per il x% (>=70%) proviene da foreste gestite in maniera responsabile. E' accettata come equivalente l'asserzione sottoposta a verifica da parte degli organismi di valutazione della conformita' sopra richiamati e, pertanto, dovra' essere indicato in offerta anche l'organismo che ha verificato la catena di custodia della pasta di cellulosa impiegata. 4.2.2 Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni. Pasta in fiocco e fibre artificiali di cellulosa: processi di sbiancamento Nei processi di sbiancamento della polpa di cellulosa utilizzata nel prodotto non deve essere usato cloro gassoso. Le paste di cellulosa di cui sono composti debbono essere pertanto "Totally Chlorine free, TCF" o Elementary Chlorine Free". Non e' consentito aggiungere sbiancanti ottici o agenti sbiancanti fluorescenti. Additivi nei polimeri Il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti non devono essere presenti plastiche utilizzate, se non sottoforma di impurita' (ovvero di contenuto inferiore allo 0,01% (100 ppm della messa di ciascun materiale plastico/polimero di origine sintetica utilizzato nel prodotto). Inoltre, non devono essere presenti, se non sottoforma di impurita', ritardanti di fiamma bromurati, ftalati a basso peso molecolare (ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) CAS n. 117-81-7; ftalato di dibutile (DBP) CAS n. 84-74-2; ftalato di butilbenzile (BBP) CAS n. 85-68-7), composti organostannici, l'acrilamide (CAS number: 79-06-1) ne', nei poliesteri, deve essere presente l'antimonio. Gli additivi utilizzati nelle plastiche in concentrazioni superiori allo 0,10% del peso della materia prima acquistata non devono essere classificati, in accordo con il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio con le seguenti indicazioni di pericolo: - cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione categorie 1a, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df); - a tossicita' acuta, categorie 1 e 2 (H300, H310, H330, H304) - tossici per determinati organi (STOT), categoria 1 (H370, H372) - pericolosi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400,H410, H411) Gli inchiostri e/o le tinte sono ammesse per esigenze funzionali, non a scopo estetico-commerciale. 4.2.3 Dermoprotezione e odor control Ove, per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore dovessero essere utilizzate lozioni o creme, le stesse devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici pertanto nella loro formulazione non devono presentare le seguenti sostane: formaldeide, parabeni, triclosano e cessori di formaldeide, ne' quelle indicate negli Allegati III del medesimo Regolamento n. 1223/2009. Ove aggiunte sostanze deodoranti per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore, queste devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 14 del Regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europero e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, in particolare non devono rientrare tra quelle indicate nell' Allegato III del medesimo Regolamento. Non e' consentito l'uso di nitromuschi ne' di muschi policiclici. Verifica criteri 4.2.2 e 4.2.3: in sede di offerta deve essere presentata, in relazione ai prodotti offerti, una dichiarazione del produttore che attesti la conformita' al criterio e la disponibilita' a fornire documentazione tecnica (schede di dati di sicurezza degli additivi impiegati nei polimeri, delle lozioni e delle fragranze eventualmente presenti e, per quanto riguarda da i metodi di sbiancamento, le schede tecniche della polpa di cellulosa utilizzata). Il produttore deve indicare, in tale dichiarazione, le parti del criterio ambientale ai quali i propri prodotti sono conformi sulla base di una etichetta ecologica ISO 14024 o sulla base di dichiarazione ambientali di Prodotto (EPD)(12). ---------- (12) In caso che il mezzo di prova sia un EPD, le informazioni sul criterio relativo alle sostanze pericolose dovrebbero essere specificatamente riportate nella parte descrittiva della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e verificate tramite la presa in visione delle schede dati di sicurezza e le schede tecniche. In sede di aggiudicazione provvisori o successivamente verra' richiesta l'esecuzione di una verifica di parte terza, almeno su parte del criterio di cui sopra, su un prodotto scelto a campione tra quelli presentati in offerta /forniti(13). ---------- (13) La verifica sul prodotto, laddove richiesta, dovra' essere condotta da un organismo di valutazione della conformita', ovvero da un laboratorio operante nel settore chimico accreditato ISO 17025 per eseguire le specifiche prove, che possa analizzare l'assenza di almeno due delle sostanze richiamate nei criteri ambientali sopra descritti, indicate dall'amministrazione aggiudicatrice e prendere visione, se del caso, della documentazione tecnica sopra indicata. Se le informazioni relative alle sostanze pericolose sono state dimostrate in sede di offerta tramite una etichetta conforme alla ISO 14024, quale, ad esempio, il Nordic Ecolabel, non verranno richieste ulteriori verifiche di parte terza per le parti del criterio dimostrate con tale strumento. 4.2.4 Imballaggi L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006, fra i quali essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti, fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza e di igiene, riciclabile. L'imballaggio secondario, se in cartone, deve essere costituito da fibre riciclate per una percentuale minima del 80% in peso rispetto al totale. Verifica: in sede di offerta deve essere presentata, in relazione ai prodotti offerti, una dichiarazione del produttore circa la conformita' al criterio. L'imballaggio e' presunto conforme se tale contenuto minimo di riciclato e' indicato tramite asserzione ambientale auto dichiarata (ISO 14021) oppure se tale informazione e' riportata nella parte descrittiva della Dichiarazione Ambientale di Prodotto eventualmente posseduta.