IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 15-decies, del decreto legislativo 23  dicembre  1992,
n.  502,  e  successive  modificazioni,  che  prevede  per  i  medici
ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura  del  Servizio
sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, nonche'  per  i  medici
specialisti  che  abbiano  titolo  per   prescrivere   medicinali   e
accertamenti diagnostici a pazienti, all'atto della dimissione  o  in
occasione di visite ambulatoriali, l'obbligo di specificare i farmaci
e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  22  luglio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre  1996,  e
successive  modificazioni,   recante   «Prestazioni   di   assistenza
specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito   del   Servizio
sanitario nazionale e relative tariffe»; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella seduta del 2 luglio  2015  e,  in  particolare,  il
punto B.1. «Riduzione delle prestazioni inappropriate  di  assistenza
specialistica ambulatoriale»; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2015,   n.   125,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 9-quater del citato decreto-legge  n.
78 del 2015, con cui, in  attuazione  della  predetta  intesa  del  2
luglio 2015, si prevede che con decreto  del  Ministro  della  salute
sono individuate le condizioni di erogabilita' e  le  indicazioni  di
appropriatezza   prescrittiva   delle   prestazioni   di   assistenza
specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito   del   Servizio
sanitario nazionale ai sensi del decreto ministeriale 22 luglio 1996,
disponendo, altresi', che le prestazioni erogate al  di  fuori  delle
condizioni di erogabilita' previste dal decreto ministeriale  sono  a
totale  carico  dell'assistito,  nonche'  l'obbligo  dei  medici   di
conformare il proprio comportamento prescrittivo alle  condizioni  ed
indicazioni di cui al medesimo decreto ministeriale; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nelle
sedute del 14 settembre e del 25 settembre 2015 sulle  condizioni  di
erogabilita' e le indicazioni di  appropriatezza  prescrittiva  delle
prestazioni  di  assistenza  specialistica  ambulatoriale   erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  del  predetto
decreto ministeriale 22 luglio 1996; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nella seduta del 26 novembre 2015 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua le condizioni di erogabilita' e le
indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale 22 luglio
1996.