IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 2011, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della «Grappa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2012, n. 18850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 2013, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della indicazione geografica (I.G.) «Grappa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 dicembre 2013, n. 15430, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, con il quale e' stata prorogata al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2014, n. 6623, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2014, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2014, n. 7242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 17 gennaio 2015, con il quale e' stata prorogata al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 luglio 2015, n. 4386, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 10 agosto 2015, con il quale e' stata prorogata al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore della previsione dell'obbligo di imbottigliamento sul territorio nazionale previsto dalla scheda tecnica della I.G. «Grappa»; Viste le note del 17 ottobre 2012, 21 ottobre 2013 e 20 febbraio 2014 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con le quali e' stato segnalato che eventuali restrizioni sulla zona di imbottigliamento del prodotto finito devono essere debitamente giustificate o abrogate; Vista la nota del 7 dicembre 2015 n. Ares(2015)5639689 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale l'Italia viene invitata ad eliminare la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale al fine di non ostacolare la libera circolazione delle merci e ad evitare incertezze agli operatori del settore interessati; Considerati gli approfondimenti condotti con il settore produttivo volti a soddisfare le richieste della Commissione europea, nel rispetto delle caratteristiche qualitative peculiari della I.G. «Grappa»; Ravvisata la necessita' di modificare il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 abrogando l'art. 2 che reca la previsione dell'imbottigliamento obbligatorio della I.G. «Grappa» sul territorio nazionale; Ravvisata l'opportunita' di modificare la scheda tecnica allegata al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° agosto 2011, n. 5389 al fine di dettagliare alcuni aspetti della elaborazione della I.G. «Grappa», distinti dall'imbottigliamento, che garantiscono la rispondenza alle peculiari caratteristiche qualitative della I.G.; Ravvisata, altresi', la necessita' di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. «Grappa» ed alcuni aspetti dell'etichettatura nella scheda tecnica; Ritenuto che le modifiche apportate alla scheda tecnica non alterano il metodo di produzione e la specifica qualita' della I.G. «Grappa»; Ravvisata, pertanto, la possibilita' di consentire che le operazioni di imbottigliamento del prodotto finito, certificato come I.G. «Grappa», possano avvenire al di fuori del territorio nazionale; Tenuto conto che gli scambi commerciali in atto sono relativi alla I.G. «Grappa» prodotta a partire dalle materie prime ottenute nella campagna vitivinicola corrente che si concludera' il 31 luglio 2016; Decreta: Art. 1 Modifica della scheda tecnica 1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Grappa» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce a partire dal 1° agosto 2016 l'allegato A del decreto ministeriale n. 5389 del 1° agosto 2011.