IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione  STCW  '78  della  conferenza  dei
Paesi aderenti  all'Organizzazione  marittima  internazionale  (IMO),
tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, come emendato con la  risoluzione
1 del 1° luglio 2010 (emendamenti Manila); 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW  '95,  di  seguito  nominato  Codice  STCW)  della
conferenza   dei   Paesi   aderenti   all'Organizzazione    marittima
internazionale (IMO),  tenutasi  a  Londra  il  7  luglio  del  1995,
adottato con la risoluzione 2 del 3 agosto 2010 (emendamenti Manila); 
  Vista la regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-V/2  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti   minimi   obbligatori   relativi    all'addestramento    e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, comuni e  altro  personale
che prestino servizio su navi passeggeri; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 5 del  decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  71
«Attuazione della direttiva  2012/35/UE  che  modifica  la  direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti  minimi  di  formazione  per  la
gente di mare»; 
  Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto  il   decreto   dirigenziale   7   agosto   2001   «Requisiti
dell'addestramento speciale  per  il  personale  marittimo  destinato
all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su
navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  21   aprile   2010   «Istruzione,
addestramento e certificazione del personale imbarcato su navi veloci
HSC (High Speed Craft)»; 
  Visti gli IMO Model Courses 1.28 e  1.29  relativi  rispettivamente
«Gestione della  folla,  sicurezza  passeggeri  ed  addestramento  di
sicurezza al personale incaricato di prestare assistenza direttamente
ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi  passeggeri»
e  «Addestramento  in  gestione  delle  situazioni  di  crisi  e  del
comportamento umano includendo sicurezza  dei  passeggeri,  sicurezza
del carico e protezione dello scafo»; 
  Ritenuta la necessita'  di  dare  completa  attuazione  alla  sopra
citata regola V/2 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la
corrispondente sezione A-V/2 del codice STCW; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - divisione 3° - con  nota  prot.
n. 4050 del 10 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  Il  presente  decreto  definisce  i  requisiti   dell'addestramento
speciale per comandanti,  ufficiali,  comuni  e  altro  personale  in
servizio a bordo di navi passeggeri, passeggeri Ro-Ro, unita'  veloci
da passeggeri e unita' veloci passeggeri Ro-Ro (HSC,  DSC,  aliscafi)
indipendentemente dalla navigazione effettuata, di seguito denominate
navi passeggeri di cui alla regola V/2 dell'annesso della Convenzione
STCW '78 nella sua versione  aggiornata  e  alla  sezione  A-V/2  del
relativo codice.