IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», che, dagli articoli 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visto l'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e successive modificazioni, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 7 dello stesso articolo concernenti gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative; Visto l'art. 9, comma 16-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2013, n. 196, con il quale e' disposto l'ampliamento al periodo d'imposta 2016 della durata dei citati incentivi fiscali; Visto l'art. 4, comma 11, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con il quale e' stato modificato uno dei requisiti richiesti dall'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, affinche' l'impresa possa qualificarsi start-up innovativa e, cioe', essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purche' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; Visto l'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2015, n. 70, con il quale e' stato esteso a sessanta mesi dalla data di costituzione l'arco temporale richiesto dall'art. 25, comma 2, lettera b), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il quale una societa' e' considerata start-up innovativa, al ricorrere degli altri requisiti previsti dal medesimo art. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario; Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 194 del 18 agosto 2006); nonche' la comunicazione della Commissione recante modifica degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2010/C 329/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 329 del 7 dicembre 2010); nonche' gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 19 del 22 gennaio 2014); Vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1° ottobre 2004); Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003); Vista la procedura di notifica comunitaria adottata ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conclusasi con la decisione della Commissione europea del 5 dicembre 2013 C(2013)8827 final che considera la misura di aiuto di Stato notificata SA.36866 (2013/N) compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); Vista la decisione della Commissione europea relativa all'aiuto di stato SA43005 (2015/N) emessa il 14 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. 2. Ai fini del presente decreto: a) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «start-up innovative» si intendono le societa' indicate all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, anche non residenti in Italia purche' in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; c) per «start-up a vocazione sociale» si intendono le societa' indicate nell'art. 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; d) per «incubatore certificato», si intende la societa' indicata nell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; e) per «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d); f) per «altre societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative» si intendono quelle societa' che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati di cui alla precedente lettera d).