IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                           sulla proposta 
 
 
                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Vista la direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
2008/98/CE del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive», recepita con il  decreto  legislativo  3  dicembre
2010, n. 205; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti; 
  Visto l'art. 35  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
e, in particolare, il comma 2, che prevede che, con decreto  adottato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  venga
effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e  l'individuazione
del  fabbisogno  residuo  di  impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; 
  Rilevato altresi', che, ai sensi del medesimo art. 35, comma 2, del
decreto-legge  n.  133  del  2014,  l'individuazione  del  fabbisogno
residuo di impianti e' articolato per regioni ed e'  determinato  con
finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del
territorio  nazionale,  nel  rispetto  degli  obiettivi  di  raccolta
differenziata  e  di  riciclaggio,  nonche'   tenendo   conto   della
pianificazione regionale; 
  Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n.  1999/31/CE
del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5,  comma  2,  relativo
alla  fissazione  di  obiettivi  di  riduzione  del  conferimento  in
discarica dei rifiuti biodegradabili; 
  Visto  l'art.  11,  comma  2,  lettera  a),  della   direttiva   n.
2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, per quanto riguarda la
preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti  provenienti
dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, pari ad almeno
il 50%, da raggiungere entro il 2020; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  3,  paragrafi  1  e  3,  della
decisione della Commissione n. 2011/753/UE del 18 novembre  2011,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
optato, tra le metodologie indicate nell'allegato  I  della  predetta
decisione, per la metodologia n. 2, che consente di  conteggiare,  ai
fini del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  riciclaggio,  anche  la
frazione  organica   dei   rifiuti   urbani   raccolta   in   maniera
differenziata e conferita agli impianti di trattamento; 
  Tenuto conto che, ai sensi della predetta decisione n. 2011/753/UE,
anche il compostaggio domestico dei rifiuti puo'  essere  conteggiato
ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50%; 
  Visto l'art. 205, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006,  che  stabilisce  il  raggiungimento  di  una  raccolta
differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il  65%  dei  rifiuti
prodotti; 
  Rilevato che le regioni possono dotarsi di obiettivi piu' ambiziosi
di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 
  Rilevato che la direttiva n.  2008/98/CE  individua  «la  gerarchia
nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorita' della  normativa
e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti»  e
stabilisce i principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione
dei rifiuti; 
  Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti  obiettivi
di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica
e di riciclaggio dei rifiuti urbani, e in conformita' alla  gerarchia
nella gestione  dei  rifiuti  e  ai  principi  di  autosufficienza  e
prossimita',  e'  necessario  provvedere  in  via  prioritaria   alla
riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani
e alla  gestione  della  stessa  sul  luogo  di  produzione  o  nelle
immediate vicinanze, nonche' a un'adeguata raccolta  differenziata  e
alla  corretta  gestione  di  tale  frazione  raccolta   in   maniera
differenziata; 
  Tenuto conto che la corretta gestione della frazione  organica  dei
rifiuti urbani  potenzialmente  intercettabile  tramite  la  raccolta
differenziata prevede che la stessa sia, conformemente alla gerarchia
dei  rifiuti,  sottoposta  al  riciclaggio  per  la   produzione   di
«ammendanti compostati», ai sensi del decreto legislativo  29  aprile
2010, n. 75; 
  Considerato che una gestione della frazione  organica  dei  rifiuti
urbani, cosi' come sopra delineata, concorre alla  diminuzione  delle
emissioni di gas serra, all'incremento della fertilita' dei  suoli  e
al contrasto dell'erosione e della desertificazione  oltre  che  alla
tutela dei corpi idrici; 
  Ritenuto necessario, pertanto,  che  le  regioni  si  dotino  delle
capacita'  impiantistiche  necessarie  a  trattare  le  quantita'  di
rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto  delle  quantita'  di
rifiuto  gestite  tramite  l'autocompostaggio  o   altre   forme   di
compostaggio sul luogo di produzione; 
  Rilevato che le regioni possono attuare  politiche  di  prevenzione
che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno
di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto; 
  Tenuto conto che le regioni, in conformita'  con  il  principio  di
prossimita',  possono   attuare   politiche   incentivanti   per   il
compostaggio domestico e altre forme di  compostaggio  sul  luogo  di
produzione che riducono il  fabbisogno  di  impianti  di  trattamento
della frazione organica; 
  Ritenuto di non  dover  considerare,  ai  fini  dell'individuazione
dell'offerta esistente, la capacita' degli impianti di compostaggio e
di «digestione anaerobica» non in esercizio; 
  Ritenuto  necessario,  ai  fini   della   corretta   individuazione
dell'offerta esistente, sottrarre alla  capacita'  autorizzata  degli
impianti le quantita' di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza
non urbana (fanghi e «altro»); 
  Vista la richiesta delle regioni, avanzata nella riunione  in  sede
tecnica della Conferenza Stato-Regioni del  20  marzo  2015,  di  non
considerare, per  definire  l'offerta  esistente,  gli  impianti  che
trattano solo la frazione verde, nonche' di sottrarre alla  capacita'
degli impianti esistenti una quota del  30%  destinata  al  materiale
«strutturante», solitamente costituito da rifiuti verdi; 
  Considerato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge  n.  133  del
2014 prevede l'individuazione del «fabbisogno residuo di impianti  di
recupero della frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in
maniera differenziata», e che  tale  frazione  organica  dei  rifiuti
urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1,  lettera  d),  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il  verde  sia  la  frazione
umida dei rifiuti urbani; 
  Rilevato che gli impianti di trattamento  della  frazione  organica
dei rifiuti urbani raccolta  in  maniera  differenziata  non  possono
nella maggior parte dei casi operare senza una quota  consistente  in
ingresso di materiale strutturante, e che,  pertanto,  i  due  flussi
vanno considerati unitamente; 
  Rilevato   altresi'   che,   con   l'incremento   della    raccolta
differenziata fino al valore di legge del  65%,  stabilito  dall'art.
205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la  frazione
verde  raccolta   aumentera'   considerevolmente,   con   conseguente
necessita' di prevedere nuovi impianti  di  recupero  della  frazione
organica dei rifiuti urbani; 
  Ritenuto  necessario,  pertanto,  considerare  nella   ricognizione
dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo  verde  e
di non sottrarre alla capacita' degli impianti una quota del 30% pari
al materiale strutturante; 
  Ritenuto  necessario,  altresi',   eliminare   dalla   ricognizione
dell'offerta esistente gli impianti con capacita' autorizzata  minore
di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e
non sempre realmente operativi; 
  Tenuto conto che, ai  sensi  della  normativa  vigente,  i  rifiuti
organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni  di
recupero non sono soggetti  ai  vincoli  di  trattamento  all'interno
dell'ambito territoriale di provenienza; 
  Vista la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione
in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni  del  20  marzo  2015,
relativa alla necessita' di operare  un'accurata  verifica  congiunta
dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta; 
  Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare circa la verifica dei predetti dati e  le  note
di risposta pervenute da parte delle regioni; 
  Vista altresi' la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della
riunione  in  sede  tecnica  della  Conferenza  Stato-Regioni  del  9
settembre 2015, relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessita'
di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica  alla
luce delle percentuali della  stessa  presenti  nel  rifiuto  nonche'
delle  tipologie  di  gestione  regionali,  e  in  particolare  delle
percentuali  di  raccolta  differenziata  superiori  al  65%   o   di
applicazione  del  compostaggio  domestico  o  di  altre   forme   di
compostaggio sul luogo di produzione; 
  Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare  di  fornire  al  riguardo  le  informazioni
necessarie e le note di risposta pervenute da parte delle regioni; 
  Visto  il  parere  favorevole,   condizionato,   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 2/CSR del  20  gennaio
2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri,  prof.  Claudio  De  Vincenti,  e'  stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Per prevenire e ridurre il piu' possibile gli  effetti  negativi
sull'ambiente e sulla salute umana  derivanti  dalla  gestione  della
frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e  di  riduzione
del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente
decreto indica le necessita' impiantistiche per la corretta  gestione
della frazione organica raccolta in maniera differenziata. 
  2. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge  12  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164, il presente decreto: 
    a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di
recupero della frazione organica  dei  rifiuti  urbani,  raccolta  in
maniera differenziata, articolata per regioni; 
    b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della  frazione
organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera  differenziata,
articolato per regioni; 
    c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero  della
frazione  organica   dei   rifiuti   urbani   raccolta   in   maniera
differenziata, articolato per regioni.