IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI sulla proposta DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti; Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, venga effettuata la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata; Rilevato altresi', che, ai sensi del medesimo art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti e' articolato per regioni ed e' determinato con finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, nonche' tenendo conto della pianificazione regionale; Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 1999/31/CE del 26 aprile 1999, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, relativo alla fissazione di obiettivi di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; Visto l'art. 11, comma 2, lettera a), della direttiva n. 2008/98/CE, che fissa uno specifico obiettivo, per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, pari ad almeno il 50%, da raggiungere entro il 2020; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1 e 3, della decisione della Commissione n. 2011/753/UE del 18 novembre 2011, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha optato, tra le metodologie indicate nell'allegato I della predetta decisione, per la metodologia n. 2, che consente di conteggiare, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio, anche la frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata e conferita agli impianti di trattamento; Tenuto conto che, ai sensi della predetta decisione n. 2011/753/UE, anche il compostaggio domestico dei rifiuti puo' essere conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio del 50%; Visto l'art. 205, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti; Rilevato che le regioni possono dotarsi di obiettivi piu' ambiziosi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; Rilevato che la direttiva n. 2008/98/CE individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorita' della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» e stabilisce i principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti; Considerato che, ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio dei rifiuti urbani, e in conformita' alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e prossimita', e' necessario provvedere in via prioritaria alla riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani e alla gestione della stessa sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, nonche' a un'adeguata raccolta differenziata e alla corretta gestione di tale frazione raccolta in maniera differenziata; Tenuto conto che la corretta gestione della frazione organica dei rifiuti urbani potenzialmente intercettabile tramite la raccolta differenziata prevede che la stessa sia, conformemente alla gerarchia dei rifiuti, sottoposta al riciclaggio per la produzione di «ammendanti compostati», ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Considerato che una gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, cosi' come sopra delineata, concorre alla diminuzione delle emissioni di gas serra, all'incremento della fertilita' dei suoli e al contrasto dell'erosione e della desertificazione oltre che alla tutela dei corpi idrici; Ritenuto necessario, pertanto, che le regioni si dotino delle capacita' impiantistiche necessarie a trattare le quantita' di rifiuto organico prodotto dalle stesse al netto delle quantita' di rifiuto gestite tramite l'autocompostaggio o altre forme di compostaggio sul luogo di produzione; Rilevato che le regioni possono attuare politiche di prevenzione che riducono la produzione di rifiuti organici e quindi il fabbisogno di impianti di trattamento di tale frazione del rifiuto; Tenuto conto che le regioni, in conformita' con il principio di prossimita', possono attuare politiche incentivanti per il compostaggio domestico e altre forme di compostaggio sul luogo di produzione che riducono il fabbisogno di impianti di trattamento della frazione organica; Ritenuto di non dover considerare, ai fini dell'individuazione dell'offerta esistente, la capacita' degli impianti di compostaggio e di «digestione anaerobica» non in esercizio; Ritenuto necessario, ai fini della corretta individuazione dell'offerta esistente, sottrarre alla capacita' autorizzata degli impianti le quantita' di rifiuti trattate dagli stessi di provenienza non urbana (fanghi e «altro»); Vista la richiesta delle regioni, avanzata nella riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, di non considerare, per definire l'offerta esistente, gli impianti che trattano solo la frazione verde, nonche' di sottrarre alla capacita' degli impianti esistenti una quota del 30% destinata al materiale «strutturante», solitamente costituito da rifiuti verdi; Considerato che l'art. 35, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede l'individuazione del «fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata», e che tale frazione organica dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia il verde sia la frazione umida dei rifiuti urbani; Rilevato che gli impianti di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata non possono nella maggior parte dei casi operare senza una quota consistente in ingresso di materiale strutturante, e che, pertanto, i due flussi vanno considerati unitamente; Rilevato altresi' che, con l'incremento della raccolta differenziata fino al valore di legge del 65%, stabilito dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la frazione verde raccolta aumentera' considerevolmente, con conseguente necessita' di prevedere nuovi impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani; Ritenuto necessario, pertanto, considerare nella ricognizione dell'offerta esistente anche gli impianti che trattano solo verde e di non sottrarre alla capacita' degli impianti una quota del 30% pari al materiale strutturante; Ritenuto necessario, altresi', eliminare dalla ricognizione dell'offerta esistente gli impianti con capacita' autorizzata minore di 1000 tonnellate/anno, in quanto non sempre ufficialmente censiti e non sempre realmente operativi; Tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata destinati a operazioni di recupero non sono soggetti ai vincoli di trattamento all'interno dell'ambito territoriale di provenienza; Vista la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015, relativa alla necessita' di operare un'accurata verifica congiunta dei dati da utilizzare per la puntuale ricognizione dell'offerta; Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa la verifica dei predetti dati e le note di risposta pervenute da parte delle regioni; Vista altresi' la richiesta delle regioni, avanzata nel corso della riunione in sede tecnica della Conferenza Stato-Regioni del 9 settembre 2015, relativa all'aggiornamento dei dati e alla necessita' di rivedere i valori di intercettazione della frazione organica alla luce delle percentuali della stessa presenti nel rifiuto nonche' delle tipologie di gestione regionali, e in particolare delle percentuali di raccolta differenziata superiori al 65% o di applicazione del compostaggio domestico o di altre forme di compostaggio sul luogo di produzione; Viste la richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di fornire al riguardo le informazioni necessarie e le note di risposta pervenute da parte delle regioni; Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 2/CSR del 20 gennaio 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Per prevenire e ridurre il piu' possibile gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti dalla gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in tema di riciclaggio e di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti biodegradabili, il presente decreto indica le necessita' impiantistiche per la corretta gestione della frazione organica raccolta in maniera differenziata. 2. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto: a) effettua la ricognizione dell'offerta esistente di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, raccolta in maniera differenziata, articolata per regioni; b) individua il fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; c) individua il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni.