IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo dell'8  marzo  2006,  n.  139  recante
«riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,
recante «misure urgenti  in  materia  di  istruzione,  universita'  e
ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di  cui
agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81,  sono  definite  e
articolate,  con  scadenze   differenziate,   le   prescrizioni   per
l'attuazione delle vigenti disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica; 
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  30  dicembre  2015,  n.  210,
convertito con modificazioni dalla legge 25  febbraio  2016,  n.  21,
recante «Proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative»,
che prevede che  l'adeguamento  delle  strutture  adibite  a  servizi
scolastici alle disposizioni di  prevenzione  incendi  e'  completato
entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui
al richiamato art. 10-bis del decreto-legge  12  settembre  2013,  n.
104, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  1°  agosto
2011, n.  151  recante  «regolamento  recante  semplificazione  della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre
1975,  recante  «norme  tecniche  aggiornate  relative   all'edilizia
scolastica, ivi  compresi  gli  indici  di  funzionalita'  didattica,
edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di  opere  di
edilizia  scolastica»  pubblicato  nel  supplemento  ordinario   alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  29  del  2  febbraio
1976; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992,
recante «norme di  prevenzione  incendi  per  l'edilizia  scolastica»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  218
del 16 settembre 1992; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
recante «disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle
istanze concernenti i procedimenti  di  prevenzione  incendi  e  alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal  richiamato
art. 10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle   disposizioni   di
  prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del
  26 agosto 1992 
  1. Gli edifici scolastici e i locali  adibiti  a  scuole  esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati  ai
requisiti di sicurezza antincendio previsti  ai  seguenti  punti  del
decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini
temporali di seguito indicati: 
  a) entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  tutte  le  scuole  attuano  le  misure  di  cui  ai   punti:
7.0-8-9.2-10-12; 
  b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto: 
        1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore  del
decreto del Ministro per i lavori  pubblici  del  18  dicembre  1975,
attuano le misure di cui ai  punti:  2.4-3.1-5(5.5  larghezza  totale
riferita        al        solo        piano        di         massimo
affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 
        2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore
del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18  dicembre  1975
ed entro la data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui  ai  punti:
2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 
      3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto del  Ministro  dell'interno  del  26  agosto  1992
attuano tutte le misure ivi previste; 
      c) le misure di cui alle lettere a) e  b)  del  presente  comma
devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria
B e C dell'Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e
b); 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti  al  comma  1  e  comunque
entro la scadenza del termine  del  31  dicembre  2016,  deve  essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita'  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151. 
  4. Gli edifici scolastici e i locali  adibiti  a  scuole  esistenti
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  esentati
dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato
di prevenzione incendi, in corso di validita', o sia stata presentata
la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per  i  quali
siano  in  corso  lavori  di  adeguamento  al  decreto  del  Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un  progetto  approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve  essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attivita', ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151, relativa  al  completo  adeguamento  antincendio  della
struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).