IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito
con modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio  immobiliare
pubblico (di seguito «art. 33»); 
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 33, in forza del  quale
l'apporto o il trasferimento ai fondi di cui  ai  commi  2,  8-ter  e
8-quater del medesimo articolo  e'  sospensivamente  condizionato  al
completamento delle procedure amministrative di valorizzazione  e  di
regolarizzazione; 
  Visto il comma 7 dell'art. 33, ai sensi del quale agli apporti e ai
trasferimenti ai fondi effettuati ai sensi del medesimo  articolo  si
applicano gli artt. 1, 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001,  n.
351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,  n.
410 (di seguito «decreto-legge 351»); 
  Visto il comma 8-ter dell'art. 33, il quale prevede che, allo scopo
di  conseguire  la  riduzione  del  debito  pubblico,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze promuove,  attraverso  la  societa'  di
gestione del risparmio di cui al comma 1 del medesimo art. 33, con le
modalita' di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 351, la costituzione
di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare cui trasferire
o conferire immobili di proprieta' dello  Stato  non  utilizzati  per
finalita' istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari e  che  ai
predetti fondi  possano,  tra  gli  altri,  apportare  beni  anche  i
soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33; 
  Visto il comma 8-quater dell'art. 33 il quale prevede che,  per  le
medesime finalita' del comma 8-ter, il Ministro dell'economia e delle
finanze, attraverso la citata societa'  di  gestione  del  risparmio,
promuove,  altresi',  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   4   del
decreto-legge n. 351/2001, uno o  piu'  fondi  comuni  d'investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del comma  4,
gli immobili di  proprieta'  dello  Stato  non  piu'  utilizzati  dal
Ministero della difesa per finalita' istituzionali e suscettibili  di
valorizzazione, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 351, concernente  il  conferimento
di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliari; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 351, in forza del quale  l'Agenzia
del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua, sulla base e
nei limiti della documentazione esistente presso gli  archivi  e  gli
uffici pubblici, i singoli beni, distinguendo tra  beni  demaniali  e
beni facenti parte del patrimonio indisponibile e  disponibile;  tali
decreti dirigenziali hanno effetto dichiarativo della proprieta',  in
assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti  previsti
dall'art.  2644  del  codice  civile,  nonche'  effetti   sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  19
marzo 2013, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 125 del 30 maggio 2013, che ha costituito, ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 33, la Societa' per azioni denominata «Investimenti
Immobiliari Italiani Societa' di Gestione del Risparmio Societa'  per
Azioni» (di seguito «la Societa'») per l'istituzione di  uno  o  piu'
fondi d'investimento immobiliari chiusi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
luglio 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 184 del 10 agosto 2015, che avvia, ai sensi dell'art. 33,
la costituzione del fondo  comune  di  investimento  immobiliare  cui
conferire o trasferire immobili di proprieta'  dello  Stato,  inclusi
quelli in uso al Ministero della difesa, non piu' utilizzati  a  fini
istituzionali, nonche' diritti reali immobiliari; 
  Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 19  luglio  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  183
del 6 agosto 2002, con il quale e' stata dichiarata la proprieta'  in
capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto
medesimo, tra i  quali  e'  incluso  l'immobile  denominato  «Caserma
Cesare di Saluzzo», sito in Torino; 
  Visto il decreto dell'Agenzia del demanio in data 3 novembre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  261
del 10 novembre 2014 - di rettifica  dei  decreti  n.  25933  del  19
luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 - con il quale sono stati
individuati, tra gli altri, i beni immobili di proprieta' dello Stato
denominati «Piazza d'Armi e Magazzini Militari  di  Baggio»  siti  in
Milano, «Palazzo Rinaldi» sito in Padova, «Ex Caserma Romagnoli» sito
in Padova; 
  Vista la nota n. U3359/2015 del 27 novembre 2015 con  la  quale  la
Societa'  ha  comunicato  che   con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione del 26 novembre 2015  e'  stato  istituito  il  fondo
comune di investimento immobiliare  chiuso  riservato  multicomparto,
denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»); 
  Visto il regolamento di gestione del Fondo, approvato con  delibera
del Consiglio di amministrazione della Societa' del 26 novembre  2015
(di seguito «Regolamento») e, in particolare, il par.  1.1  il  quale
prevede che il Fondo sia composto  di  due  comparti  rispettivamente
denominati         «i3-Stato/Difesa-comparto         8-ter»         e
«i3-Stato/Difesa-comparto 8-quater»; 
  Vista la nota n. U2806/2015 del 13 ottobre 2015  con  la  quale  la
Societa' ha  trasmesso  i  risultati  dell'attivita'  estimale  e  la
relazione di due diligence effettuata in data 9  ottobre  2015  dalla
societa'  Patrigest  S.p.a.  incaricata  in   qualita'   di   esperto
indipendente per gli  immobili  da  destinare  ai  Comparti  8-ter  e
8-quater; 
  Vista la nota n. U3114/15/2015 del 9 novembre 2015 con la quale  la
Societa' ha  trasmesso  i  nuovi  risultati  dell'attivita'  estimale
effettuata in data 5 novembre 2015 dalla societa' Patrigest  Spa  per
gli immobili da destinare ai comparti 8-ter e 8-quater; 
  Vista la nota n. U3365/15 del 27 novembre  2015  con  la  quale  la
Societa'  ha  trasmesso  l'elenco  concernente   gli   identificativi
catastali  del  perimetro  immobiliare,  individuato  dalla  Societa'
stessa, oggetto di apporto ai comparti 8-ter e 8-quater del Fondo; 
  Vista la nota prot.U3354/15 del 27 novembre 2015 con  la  quale  la
Societa' comunica che, relativamente agli immobili  da  apportare  ai
comparti 8-ter e  8-quater,  possono  considerarsi  completati  dalle
competenti amministrazioni comunali i relativi iter di valorizzazione
urbanistica attinenti la pianificazione generale  e,  pertanto,  tali
compendi hanno acquisito destinazioni  funzionali  conformi  al  loro
futuro sviluppo/riqualificazione delineato dalle strategie del Fondo; 
  Vista la nota prot. U3595/2015 del 3 dicembre 2015 con la quale  la
Societa' comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi il  2
dicembre 2015  ha  approvato  l'operazione  di  apporto  di  immobili
limitatamente al comparto 8-quater; 
  Vista la nota n. U3669/2015 del 10 dicembre 2015 con  la  quale  la
Societa' ha evidenziato le motivazioni per le quali il  Consiglio  di
mministrazione, nella riunione del 2 dicembre 2015,  ha  ritenuto  di
limitare l'approvazione al comparto 8-quater; 
  Vista la nota n. 2015/23047/DGP del 28 dicembre 2015 con  la  quale
l'Agenzia del demanio nel comunicare di aver  preso  in  consegna  la
porzione denominata  Magazzini  di  Baggio  in  Milano  e  l'immobile
denominato ex Caserma Cesare  di  Saluzzo  in  Torino,  dichiara  che
sussistono le condizioni per l'apporto  degli  immobili  al  comparto
8-quater; 
  Vista la valutazione del 5 novembre 2015 effettuata dalla  societa'
Patrigest S.p.a. per gli immobili  oggetto  di  apporto  al  comparto
8-quater  del  Fondo  nel  quale   vengono   indicati   due   valori,
rispettivamente, il piu' probabile valore di mercato, alla data del 5
novembre 2015 pari ad € 76.624.000,00 ed il piu' probabile valore  di
apporto pari ad € 60.750.000,00, al netto dello sconto di apporto  di
circa il 20,72%; 
  Vista la nota n. 2015/22794/CG del 21 dicembre 2012  con  la  quale
l'Agenzia del demanio rende noto che, in base a quanto riportato  nel
verbale  n.  2015/22397/CG  del  15  dicembre  2015   redatto   dalla
Commissione     per      la      verifica      delle      valutazioni
tecnico-economico-estimative, e  nell'elaborato  prot.  2015/22451/CG
del 15 dicembre 2015,  denominato  «Riepilogo  ed  osservazioni»,  il
Presidente  della  Commissione  ha  ritenuto  accettabile  il  valore
complessivo di € 60.750.000,00; 
  Vista la nota n. 2015/22979/DGP del 23 dicembre 2015 con  la  quale
l'Agenzia del demanio  fornisce  i  richiesti  chiarimenti  sui  dati
catastali indicati nel  perimetro  di  conferimento  trasmesso  dalla
Invimit Sgr con la nota del 27 novembre 2015; 
  Vista la nota n. 201673534/DGP-SOT del 3 marzo 2016  con  la  quale
l'Agenzia del demanio precisa che, rispetto a  quanto  comunicato  da
Invimit con nota n. U3365/15 del  27  novembre  2015,  in  seguito  a
verifiche svolte con il Ministero della difesa e Invimit, si e'  reso
necessario  rettificare  il  perimetro  degli  immobili  oggetto   di
conferimento   al   comparto   8-quater   che,   pertanto,    risulta
sostanzialmente piu' ampio per il compendio «Magazzini di Baggio»; 
  Vista la nota n. 8535 dell'8 marzo 2016 con la quale  il  Ministero
della difesa precisa che, «relativamente al sedime dei  Magazzini  di
Baggio di Milano, gli alloggi di servizio di via Forze Armate n.  180
e  via  Olivieri  n.  8  non  rientrano  tra  i  beni   di   previsto
trasferimento al fondo immobiliare»; chiede, pertanto,  «di  emendare
anche il testo del decreto in oggetto, eliminando i riferimenti  alle
verifiche d'interesse culturale decretate dal MIBACT per le  suddette
palazzine alloggi»; 
  Visto il decreto direttoriale del 30 marzo 2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 6 aprile  2016  con  il  quale  l'Agenzia  del
demanio  individua  i  beni  immobili  di  proprieta'   dello   Stato
denominati  «Piazza  d'Armi,  via  delle  Forze  Armate,  Milano»   e
«Magazzini di Baggio, via delle Forze Armate, Milano»; 
  Vista la nota del 4 aprile 2016 dell'Agenzia del demanio con cui e'
stata trasmessa la tabella con le  particelle  catastali  oggetto  di
apporto al comparto 8-quater; 
  Vista la nota del 20 aprile 2016 con la quale Invimit ha  trasmesso
la nota dell'esperto indipendente  Patrigest  S.p.a.  del  19  aprile
2016, recante la correzione di refusi - presenti nella  relazione  di
stima del 5 novembre 2015 - riguardanti gli identificativi  catastali
e le superfici fondiarie degli immobili «Piazza d'Armi» e  «Magazzini
di Baggio»; 
  Considerato che il diverso  perimetro  degli  immobili  oggetto  di
conferimento  non  incide  sul  valore   della   perizia   effettuata
dall'esperto indipendente in data 5 novembre 2015, che comprende, tra
l'altro, l'intero compendio «Piazza d'Armi e  Magazzini  di  Baggio»,
come precisato nella nota Invimit del 20 aprile 2016; 
  Considerato che le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 3  del
decreto-legge 351, in materia di garanzia per vizi  e  per  evizione,
non risultano compatibili con l'art. 33, comma 4; 
  Preso atto  che,  per  gli  immobili  «Piazza  d'Armi»  in  Milano,
«Caserma Romagnoli» in Padova, non sussiste  interesse  culturale  di
cui al decreto legislativo 42/2004,  come  risulta,  rispettivamente,
dalle note del Ministero per i beni e le attivita' culturali  del  10
dicembre 2009 (Direzione regionale della Lombardia) e del 16  ottobre
2014 (Direzione regionale del Veneto); 
  Preso atto che per l'immobile «Caserma di  Saluzzo»  in  Torino  e'
stata rilasciata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo - Direzione regionale del Piemonte, con provvedimento  n.
505/2014 del 28 ottobre 2014,  l'autorizzazione  all'alienazione  con
prescrizioni ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 42/2004; 
  Preso atto che per l'immobile  «Palazzo  Rinaldi»  in  Padova,  con
provvedimento del 30 ottobre 2014, del Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo - Direzione regionale  del  Veneto,
e' stata rilasciata autorizzazione all'alienazione, con la condizione
che il bene alienato non potra' essere assoggettato ad interventi  di
alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente
autorizzato,  ai  sensi  dell'art.  21  del  decreto  legislativo  n.
42/2004;  inoltre,  il  trasferimento  del  bene  dovra'   rispettare
prescrizioni e condizioni indicate nel citato provvedimento, ai sensi
dell'art. 55 del decreto legislativo n. 42/2004; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 351,  sono  individuati  gli
immobili di cui all'elenco allegato,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto, per il conferimento al comparto 8-quater del  fondo
immobiliare «i3-Stato/Difesa» a  far  data  dalla  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.
Gli immobili sono conferiti nello stato di fatto e di diritto in  cui
si trovano, comprendente anche gli accessori e le pertinenze ad  esso
relativi,  ancorche'  non  espressamente  individuati   nei   decreti
dell'Agenzia del demanio citati in premessa, a condizione  che  siano
stati inseriti tra i cespiti valutati dall'esperto indipendente.