IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  «Misure  di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che  ha  istituito  il
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale», e in particolare la Parte Quarta, Titolo I; 
  Visto l'art. 181, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152/2006 il quale stabilisce che «entro il 2020, la preparazione  per
il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo,  carta,
metalli,  plastica  e  vetro  provenienti  dai  nuclei  domestici,  e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali  flussi  di
rifiuti   sono   simili   a   quelli   domestici,   sara'   aumentata
complessivamente almeno al 50 % in termini di peso»; 
  Visto l'art. 183, comma 1, lettera p), del decreto  legislativo  n.
152/2006 che definisce la raccolta differenziata come «la raccolta in
cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo  ed  alla
natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico»; 
  Visto  l'art.  184,  del  decreto  legislativo  n.   152/2006   che
classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e  rifiuti
speciali; 
  Visto il decreto 8 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 aprile 2008, n. 99, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti  urbani  raccolti  in  modo  differenziato,   come   previsto
dall'art. 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche»; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti   e,   in
particolare, l'art. 11,  paragrafo  1,  che  istituisce  la  raccolta
differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano  tecnico,
ambientale ed economico e al fine di soddisfare i  necessari  criteri
qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti; 
  Vista la decisione della Commissione europea, del 18 novembre 2011,
che istituisce regole  e  modalita'  di  calcolo  per  verificare  il
rispetto degli obiettivi di  cui  all'art.  11,  paragrafo  1,  della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»,   e   in
particolare l'art. 32 che modifica l'art. 205 del decreto legislativo
n.  152/2006,  prevedendo  misure  per   incrementare   la   raccolta
differenziata; 
  Rilevato che l'art. 205, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  n.
152/2006, come modificato dalla legge n.  221/2015,  prevede  che  la
misura del tributo di cui  all'art.  3,  comma  24,  della  legge  n.
549/1995, e' modulata in base alla quota percentuale  di  superamento
del livello di raccolta differenziata; 
  Rilevato che l'art. 205, comma 3-ter, del  decreto  legislativo  n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, stabilisce che per
la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di
raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente; 
  Visto l'art.  205,  comma  3-quater,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015,  che  prevede  che
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare vengono definite le  linee  guida  per  il  calcolo  della
percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  solidi  urbani  e
assimilati; 
  Visto l'art.  205,  comma  3-quater,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, come modificato dalla legge n. 221/2015, che consente  alle
regioni  e  alle  Province  di  Trento  e  di  Bolzano  di  definire,
avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del  catasto
regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che  gia'  svolge
tale attivita', con apposita deliberazione, il  metodo  standard  per
calcolare e verificare le percentuali di raccolta  differenziata  dei
rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte  in  ogni  comune  sulla
base delle citate linee guida; 
  Sentite le regioni per il tramite della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 205,  comma  3-quater,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanate  le  allegate
«Linee guida  relative  al  calcolo  della  percentuale  di  raccolta
differenziata  dei  rifiuti  solidi   urbani   e   assimilati»,   che
costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti