(Allegato)
                                                             Allegato 
  
 
                    LINEE GUIDA SUL CALCOLO DELLA 
                       PERCENTUALE DI RACCOLTA 
                 DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E 
                             ASSIMILATI. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
1. Finalita' ed ambito di applicazione. 
    Le presenti linee guida forniscono indirizzi  e  criteri  per  il
calcolo della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani  e  assimilati  raggiunta  in  ciascun  comune,  al  fine   di
uniformare, sull'intero territorio nazionale, il  metodo  di  calcolo
della stessa. 
    I  contenuti  delle  linee  guida   sono   da   intendersi   come
disposizioni  alle  quali  le  singole  regioni  si  attengono  nella
formulazione  del  proprio  metodo  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di raccolta  differenziata  ai  fini  del  raggiungimento
degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente. 
    Il  principio  alla  base  del  documento  risiede  anche   nella
necessita' di creare un complesso  di  raccomandazioni  tecniche,  da
applicarsi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, al fine
di rendere confrontabili, sia a livello  temporale  che  spaziale,  i
dati afferenti a diversi contesti territoriali. 
    Per raccolta differenziata ai sensi  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lettera p),  si  intende  «La
raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separatamente in  base
al tipo  ed  alla  natura  al  fine  di  facilitarne  il  trattamento
specifico». 
    La  raccolta  differenziata  rappresenta  lo  strumento   cardine
dell'economia circolare, perche' raccogliendo le singole frazioni  in
modo separato si contribuisce alla riduzione della pericolosita'  dei
rifiuti, si favorisce il trattamento specifico  e  la  valorizzazione
dei rifiuti che  diventano  risorse  e,  quindi,  un'opportunita'  di
sviluppo economico per il  Paese,  riducendo  al  contempo  l'impatto
complessivo sulla salute e sull'ambiente. 
    In questo modo, la raccolta  differenziata  diventa  un'attivita'
propedeutica e necessaria alle  operazioni  di  preparazione  per  il
riutilizzo, riciclaggio e recupero  dei  rifiuti,  che  permettono  e
favoriscono il risparmio di risorse vergini. 
2. Quadro normativo di riferimento. 
    Il decreto legislativo  n.  152/2006  all'art.  205  individua  i
seguenti obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere  in  ogni
ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune: 
      almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 
      almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 
      almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 
    L'art. 1, comma 1108 della legge  27  dicembre  2006  n.  296  ha
disposto che «Al fine di realizzare rilevanti risparmi  di  spesa  ed
una piu' efficace utilizzazione delle risorse  finanziarie  destinate
alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa  diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo  della
gestione dei rifiuti a livello di ambito  territoriale  ottimale  con
riferimento a quegli ambiti  territoriali  ottimali  all'interno  dei
quali non sia  assicurata  una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime: 
      a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; 
      b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; 
      c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.» 
    La direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE prevede  all'art.  11,
paragrafo 2, lettera a) che, entro il 2020, la  preparazione  per  il
riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti  quali,  come  minimo,  carta,
metalli,  plastica  e  vetro  provenienti  dai  nuclei  domestici,  e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali  flussi  di
rifiuti  sono  simili   a   quelli   domestici,   siano   aumentatati
complessivamente almeno al 50% in termini di  peso.  Di  conseguenza,
per  promuovere  il  riciclaggio  di   «alta   qualita'»   (direttiva
2008/98/CE, art. 11, paragrafo 1) gli Stati membri  «istituiscono  la
raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul  piano
tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i  necessari
criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti. Entro il
2015 la raccolta differenziata sara' istituita almeno per i  seguenti
rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro». 
    La direttiva 2008/98/CE, pur non prevedendo  target  di  raccolta
differenziata, richiede, dunque, che si proceda all'attivazione della
stessa e che  siano  conseguiti  obiettivi  di  preparazione  per  il
riutilizzo  e  riciclaggio  almeno  per  le  quattro  frazioni  sopra
indicate (carta, metalli, plastica e vetro). 
    Tale direttiva  e'  stata  recepita  in  Italia  con  il  decreto
legislativo  3  dicembre  2010  n.  205,  di  modifica  del   decreto
legislativo n. 152/2006, che rafforza le indicazioni della  direttiva
in merito alla raccolta differenziata,  stabilendo  che  la  raccolta
differenziata deve riguardare almeno le seguenti frazioni: 
      a. carta; 
      b. metalli; 
      c. plastica; 
      d. vetro; 
      e. ove possibile il legno. 
    L'art. 205, comma 3-quater,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, modificato dall'art. 32, della legge 28 dicembre  2015,
n.  221,  dispone  che  «La   Regione,   avvalendosi   del   supporto
tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei  rifiuti  o
di  altro  organismo  pubblico  che  gia'  svolge   tale   attivita',
definisce,  con  apposita  deliberazione,  il  metodo  standard   per
calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani
e assimilati raggiunte in ogni comune,  sulla  base  di  linee  guida
definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. La Regione individua i  formati,  i
termini e le modalita' di rilevamento e trasmissione dei dati  che  i
comuni sono tenuti a comunicare ai fini  della  certificazione  della
percentuale di  RD  raggiunta,  nonche'  le  modalita'  di  eventuale
compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati  in  rapporto
alle percentuali da applicare.» 
    Il comma 2 dello stesso  art.  32  recita:  «L'adeguamento  delle
situazioni pregresse, per  il  raggiungimento  delle  percentuali  di
raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene
nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.» 
    Il decreto 8 aprile  2008  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare disciplina i centri di raccolta  dei
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato elencando le  tipologie
di rifiuti che possono essere ivi conferiti. 
    Si applicano le definizioni di cui agli articoli 183  e  218  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  i  criteri  di
classificazione dei rifiuti urbani di cui all'art. 184, comma 2 e, ai
fini  dell'attuazione  della  raccolta  differenziata   dei   rifiuti
organici, i criteri dell'art. 182-ter del medesimo decreto. 
3. La raccolta differenziata: indirizzi metodologici generali. 
    Viene di seguito descritto l'approccio metodologico da  adoperare
per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale
dei rifiuti urbani. 
    Ai fini del calcolo della percentuale di  raccolta  differenziata
sul  totale  dei  rifiuti  prodotti  devono  essere   considerati   i
quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti: 
      essere classificati come rifiuti urbani,  in  conformita'  alla
classificazione  dei  rifiuti  di  cui  all'art.  184   del   decreto
legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei  Codici  EER
di  cui  all'allegato  della  «Decisione  della  Commissione  europea
2000/531/CE e successive modifiche ed integrazioni,  o  come  rifiuti
assimilati agli urbani in base ad esplicita  previsione  dei  singoli
regolamenti comunali ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g; 
      essere raccolti in modo separato rispetto  agli  altri  rifiuti
urbani e raggruppati in frazioni  di  cui  all'elenco  riportato  nel
paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a  recupero
di materia. 
    In particolare, ai fini del  calcolo  dell'ammontare  di  rifiuti
raccolti in modo differenziato, vengono prese  in  considerazione  le
seguenti frazioni: 
      vetro, carta,  plastica,  legno,  metalli:  i  quantitativi  di
rifiuti di  imballaggio  o  di  altre  tipologie  di  rifiuti,  anche
ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti  separatamente  ed
avviati  alla  preparazione  per  il  riutilizzo,  al  riciclaggio  o
prioritariamente al recupero di materia; 
      multimateriale  (o  combinata):  i  quantitativi   di   rifiuti
derivanti dalla raccolta congiunta di piu' frazioni merceologiche  in
un unico contenitore; 
      ingombranti   misti   a    recupero:    ingombranti    raccolti
separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati  a  impianti  di
trattamento  finalizzati  al  recupero.  Nei  casi  in  cui  non  sia
disponibile il dato relativo alle quantita' destinate a operazioni di
riciclaggio/recupero, l'intero flusso deve essere escluso dal computo
della raccolta differenziata; 
      frazione organica: costituita  dalla  frazione  umida  e  dalla
frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi; 
      rifiuti da raccolta selettiva:  frazioni  omogenee  di  rifiuti
raccolti in modo  separato  al  fine  di  garantire  una  corretta  e
separata gestione delle stesse rispetto al  rifiuto  indifferenziato.
Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi  e  non,  di
provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici,
inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo  smaltimento,
vengono raccolti  separatamente  al  fine  di  garantire  una  chiara
riduzione di pericolosita' dei rifiuti urbani  e  di  facilitarne  un
trattamento specifico; 
      rifiuti di apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE):
sono compresi  tutti  i  rifiuti  da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche di cui all'art.  4,  comma  1  lettera  l)  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato; 
      rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad
esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani,  etc.)  e  gli
imballaggi tessili; 
      rifiuti  da  spazzamento  stradale  a  recupero:   rifiuti   da
spazzamento raccolti separatamente  dai  rifiuti  indifferenziati  ed
inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero.  Nei  casi
in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantita'  destinate
a operazioni di riciclaggio/recupero,  l'intero  flusso  deve  essere
escluso dal computo della raccolta differenziata; 
      altre tipologie  di  rifiuti:  tipologie  di  rifiuti  raccolti
separatamente, come indicate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
8 aprile 2008 «Disciplina dei centri di raccolta dei  rifiuti  urbani
raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1,
lettera mm)  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
successive modifiche» che  specifica  le  tipologie  di  rifiuti  che
possono  essere   conferite   al   centro   di   raccolta   comunale.
Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia
a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali. 
    E' data facolta' alle Regioni,  di  conteggiare  nella  quota  di
raccolta differenziata, i rifiuti avviati a  compostaggio  domestico,
di prossimita' e di comunita'  che,  secondo  quanto  indicato  dalla
decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalita' di calcolo  per  il
rispetto degli obiettivi di  riciclaggio  e  recupero  dei  rifiuti»,
rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti. 
    Si specifica che solo i  comuni  che  hanno,  con  proprio  atto,
disciplinato tale attivita' potranno inserire la  quota  relativa  al
compostaggio nella raccolta differenziata, poiche' ne e' garantita la
tracciabilita' e il controllo. 
    Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo  in  peso  da
computare dal singolo comune, e' dato dal  risultato  della  seguente
formula: 
 
                           PC =ΣVci *ps *4 
 
dove 
      PC = peso del compostaggio (Kg); 
      ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³; 
      ΣVci = volume totale delle  compostiere  assegnate  dal  comune
(m³); 
      4= numero massimo di svuotamenti annui. 
    La scelta di tale fattore e' effettuata considerando che il tempo
di maturazione minimo del compost  e'  non  inferiore  a  90  giorni,
pertanto si ritiene opportuno determinare  in  4  il  numero  massimo
annuo degli svuotamenti. 
    Per il compostaggio di prossimita' e di comunita' si  rimanda  al
decreto di attuazione dell'art. 183, comma  1,  lettera  qq-bis)  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato  dall'art.
38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
    Nell'ammontare del rifiuto urbano indifferenziato  prodotto  sono
da computare le seguenti tipologie di rifiuto: 
      rifiuti indifferenziati (EER 200301); 
      ingombranti avviati a smaltimento; 
      rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento. 
    Sono da considerarsi «frazioni neutre»: 
      i rifiuti  derivanti  dalla  pulizia  di  spiagge  marittime  e
lacuali  e  rive  dei  corsi  d'acqua  in  quanto,   se   annoverati,
penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica; 
      rifiuti cimiteriali. 
    Al computo della percentuale di raccolta differenziata  non  sono
applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale  di
raccolta differenziata e' calcolata come rapporto tra quantitativi di
rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti. 
    I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali
modifiche ed integrazioni  che  si  dovessero  rendere  necessarie  a
seguito dell'entrata  in  vigore  di  nuove  normative  nazionali  in
materia di rifiuti o di novita' tecnologiche derivanti dal  progresso
tecnico e scientifico. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico