IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della predetta direttiva 2009/28/CE; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare l'art. 183; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita' di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 (nel seguito decreto ministeriale 24 dicembre 2014); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (nel seguito decreto ministeriale 6 luglio 2012), in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare: a) l'art. 3, comma 2, con il quale e' stato disposto che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non puo' superare i 5,8 miliardi di euro annui; b) l'art. 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 24, comma 5, lettera f) del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti per i registri, le aste e i rifacimenti, nonche' le tariffe; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 novembre 2014 recante «Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricita' da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014; Visto il Piano di settore per le bioenergie, approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 5 agosto 2014, nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari; in seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni caso di interferire negativamente con le produzioni alimentari e ottimizzando la gestione del patrimonio boschivo ampiamente sottoutilizzato; Ritenuto che i criteri di cui all'art. 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere applicati, per quanto riguarda le biomasse prodotto, attribuendo gli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi; Considerato che la comunicazione (2014/C 200/01) consente un graduale adattamento dei regimi di aiuto esistenti, prevedendo in particolare, con riferimento agli aiuti al funzionamento a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che: a) in un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5% della nuova capacita' pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori; b) dall'1° gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino: i) che l'ammissibilita' e' circoscritta a un solo o a un numero molto limitato di progetti o siti; ii) che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici in sede di gara; iii) che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti per evitare un'insufficiente partecipazione; Vista la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art. 4 che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato», di cui ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine vengano attuate le misure necessarie per «impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»; Visto il punto 117 della comunicazione C(2014/C 200/01), il quale precisa che nel concedere gli aiuti al settore idroelettrico devono essere rispettati gli obblighi previsti dalla direttiva 2000/60/CE, con particolare riferimento all'art. 4.7, che definisce i criteri per l'ammissibilita' di nuove modifiche sui corpi idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi che la produzione idroelettrica puo' avere sui sistemi idrici e sulla biodiversita'; Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 1° luglio 2015, Causa C-461_13, nella quale in riferimento all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE, si chiarisce che, salvo deroghe, non e' ammissibile l'autorizzazione di progetti che provocano un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale ossia quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualita', ai sensi dell'allegato V della suddetta direttiva, si degradi di una classe; Considerato che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro e di aste al ribasso, svolte dal GSE in attuazione del predetto decreto ministeriale 6 luglio 2012, hanno evidenziato: a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in termini di ribassi dell'incentivo richiesto; b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico; c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d'asta per le altre fonti e tipologie di impianto; d) la completa saturazione dei contingenti per i registri dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche; Ritenuto necessario adeguare le modalita' di calcolo e la funzione del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui all'art. 2, comma 1, la lettera ac), del decreto ministeriale 6 luglio 2012, al fine di rappresentare l'effettivo onere medio annuo di incentivazione a carico dei consumatori di energia elettrica imputabile agli impianti in esercizio e in posizione utile nelle graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, tenendo conto in particolare delle date presunte di entrata in esercizio degli impianti inseriti nelle predette graduatorie e dell'evoluzione attesa del prezzo di mercato dell'energia elettrica; Considerato che la vigente disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definita con il decreto ministeriale 6 luglio 2012, ben si inserisce nel percorso delineato dalla predetta comunicazione (2014/C 200/01), sia per quanto attiene alle aste competitive, sia per la tipologia di incentivo (feed-in premium); Considerato che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili e' oggetto di regolazione dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; Ritenuto opportuno, nelle more del pieno adeguamento degli strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie, assicurare continuita' di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facolta' previste in particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo periodo di transizione; Ritenuto possibile, alla luce dei tempi di pieno adeguamento alle linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01) nonche' della struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti in Italia, fare ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i primi possibili adeguamenti alle citate linee guida e tenendo conto dell'esperienza maturata; Ritenuto per questo di dimensionare i contingenti di potenza dedicati alle varie tecnologie in base alla domanda cantierabile in tempi brevi, ferma restando la potenziale futura eleggibilita' di tutte le tecnologie al sistema di incentivi; Vista la risoluzione in materia di produzione di energia da impianti geotermici approvata il 15 aprile 2015 dalle commissioni VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attivita' produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, con la quale, tra l'altro, si impegna il Governo ad assumere iniziative dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie; Considerato che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell'anno 2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art. 12, comma 5, decreto ministeriale 5 maggio 2011; Considerato che la pratica dell'artato frazionamento consente agli operatori di percepire tariffe incentivanti piu' remunerative in violazione del criterio dell'inversa proporzionalita' tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, e puo' comportare l'elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, e' prevista l'iscrizione al registro ovvero la partecipazione all'asta; Considerato che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, puo' ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili; Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e in particolare il comma 9; Ritenuto, anche alla luce della crescente eta' media degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici, di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi, con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione; Ritenuto, anche ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonche' dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre 2014, che le disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a criteri di proporzionalita', in modo da ridurre l'incidenza degli oneri amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); Ritenuto opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al netto di quella assorbita dai servizi ausiliari, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna, sia con riferimento agli impianti che beneficiano dei certificati verdi sia di quelli che beneficiano della tariffa omnicomprensiva, onde continuare a stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli impianti e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di incentivazione ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile immessa nel sistema elettrico, in conformita' al quadro normativo di riferimento nazionale ed europeo in tema di energie rinnovabili; Vista la delibera del Comitato interministeriale bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2015, la quale prevede che, agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, inseriti nei progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dallo stesso Comitato, gia' autorizzati alla suddetta data e la cui costruzione risulti ultimata entro il 31 dicembre 2018 sia: assicurata la permanenza del medesimo regime di incentivazioni alle fonti rinnovabili come definito dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007, nonche' dal relativo decreto ministeriale attuativo del 18 dicembre 2008; garantito l'accesso agli incentivi e la corrispondente copertura finanziaria tenendo conto della predetta tempistica; Considerati gli approfondimenti effettuati sui progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, dai quali e' emerso che i predetti progetti ammissibili agli incentivi, comprensivi di quelli gia' ammessi o qualificati, corrispondono a una potenza complessiva di 83 MW, ridotta rispetto alla precedente configurazione; Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 489/2015/I/efr, reso il 14 ottobre 2015; Ritenute condivisibili le proposte dell'Autorita' in merito a: a) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al decreto 6 luglio 2012, e che hanno avviato i lavori di costruzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente; b) la richiesta che l'incentivo di tipo feed in premium sia calcolato come differenza oraria, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalita' di incentivazione senza partecipare ad aste, negativa, tra la tariffa base e il prezzo zonale orario; tale proposta e' peraltro coerente con analoga richiesta della Commissione europea nell'ambito del confronto per la verifica di compatibilita' con le citate linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente; c) l'introduzione di taluni adeguamenti alle modalita' di calcolo del costo indicativo annuo degli incentivi; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 novembre 2015; Considerato opportuno accogliere le proposte della Conferenza unificata relative a: a) l'inserimento di un contingente ad asta di 50 MW per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lettere c) e d); b) la modifica delle modalita' di calcolo dell'incentivo che dal 2016 sostituira' i certificati verdi per le fonti biologiche; c) una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla linee guida CE in materia di aiuti di Stato all'energia e all'ambiente; d) la riduzione del contingente ad asta, con pari aumento del contingente a registro, per gli impianti solari termodinamici; e) l'introduzione di disposizioni atte a favorire gli impianti idroelettrici ad accesso diretto e a registro, che presentano caratteristiche idonee a ridurre al minimo l'impatto ambientale; f) offrire possibilita' di iscrizione ai registri a progetti di impianti geotermici che hanno terminato la fase di ricerca del fluido geotermico ma che non hanno ancora conseguito ne' la concessione, ne' l'autorizzazione; g) l'introduzione di misure atte a stimolare migliori prestazioni ambientali degli impianti alimentati a biomasse e biogas; h) introdurre, come elemento indicativo di un artato frazionamento degli impianti, l'unicita' del nodo di raccolta dell'energia prodotta da impianti riconducibili a un medesimo soggetto, identificando tale nodo con la stazione di raccolta MT/AT per connessioni in alta tensione ovvero con la stessa cabina o linea MT nel caso di connessioni in media tensione; i) introdurre talune integrazioni e precisazioni in materia di utilizzo di sottoprodotti; Considerato che, in esito al confronto con la Commissione europea ai fini della verifica di compatibilita' con le linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente, si rende necessario introdurre le seguenti disposizioni: a) prevedere la non erogazione dell'incentivo nel caso in cui, per piu' sei ore consecutive, il prezzo zonale orario dell'energia elettrica sia nullo o negativo; tale disposizione, peraltro, trova immediata applicazione solo in caso di prezzi nulli, poiche' le vigenti regole del mercato elettrico non prevedono prezzi negativi, che potranno verificarsi solo a seguito di riforma delle predette regole di mercato; b) determinare l'incentivo di tipo feed in premium come differenza oraria tra la tariffa base e il prezzo zonale orario, sia positiva sia, limitatamente agli impianti che accedono a tale modalita' di incentivazione senza partecipare ad aste, negativa; c) introdurre disposizioni volte a consentire, in determinati limiti e a date condizioni, la partecipazione a procedure di asta anche ad impianti ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea; d) assicurare che i nuovi impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico possano accedere agli incentivi solo se la concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; e) assicurare che nei nuovi impianti l'uso della sansa per scopi energetici sia possibile solo nelle circostanze nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non energetici; f) introdurre disposizioni che riducano gli incentivi per gli impianti che beneficiano di aiuti sull'investimento; g) incentivare gli impianti geotermoelettrici pilota con le stesse modalita' previste per gli altri impianti; Considerato che la durata dell'incentivo riconosciuto alla produzione da fonti rinnovabili e' coerente con le disposizioni per l'ammortamento contabile degli impianti, di cui all'art. 2426, comma 2, del Codice civile italiano, fermo restando quanto previsto dalla normativa fiscale; Vista la decisione della Commissione europea C(2016) 2726 final del 28 aprile 2016 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto ha la finalita' di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalita' di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonche' il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).