IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei sottosegretari ed ai loro compiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2016 con il quale il sen. Antonio Gentile e' stato nominato sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 2016, con il quale il dr. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico; Ritenuta l'opportunita' di conferire al sen. Antonio Gentile le deleghe nelle materie di competenza del Ministero; Decreta: Art. 1 1. Al sottosegretario di Stato, sen. Antonio Gentile, e' delegata: a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle piccole e medie imprese e all'artigianato nonche' in tema di responsabilita' sociale delle imprese; b) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alla promozione della concorrenza, alla semplificazione amministrativa, alle politiche per il consumatore, alla vigilanza e normativa tecnica, alle assicurazioni, alle professioni, nonche' alle liberalizzazioni; c) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle «smart cities», in raccordo con il vice Ministro delegato per le questioni inerenti la materia dell'energia e con il Sottosegretario di Stato delegato per le questioni inerenti la materia delle telecomunicazioni; d) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono al sistema cooperativo; e) la trattazione e l'attuazione degli affari relativi alla lotta alla contraffazione e alle politiche per la proprieta' industriale; f) la trattazione e l'attuazione degli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo. 2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.