IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari
ed ai loro compiti; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente  la  conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge  18  maggio  2006,  n.
181, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  riordino  delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri, con  la  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero  dello
sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  29  gennaio
2016  con  il  quale  l'on.  Teresa  Bellanova  e'   stata   nominata
Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7  marzo  2016
con il quale e' stato attribuito all'on. Teresa Bellanova  il  titolo
di Vice Ministro; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  10  maggio
2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'art. 10  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, di conferire all'on. Teresa Bellanova le deleghe
nelle materie di competenza del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  All'on.  Teresa  Bellanova  e'  delegata   la   trattazione   e
l'attuazione delle iniziative e degli  affari  afferenti  la  materia
dell'energia,    relativamente    ai    settori    della    sicurezza
dell'approvvigionamento,  delle   infrastrutture   energetiche,   del
mercato del gas  naturale,  del  mercato  elettrico,  delle  reti  di
trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica,
ivi incluse le energie rinnovabili. Sono esclusi gli affari  inerenti
l'impiego  delle  risorse  minerarie  ed  energetiche,  comprese   le
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione  e  stoccaggio  delle
risorse del sottosuolo. 
  2. All'on. Teresa Bellanova e' altresi' delegata la  trattazione  e
l'attuazione  degli  affari  che   attengono   alle   materie   della
competitivita'  del  sistema  produttivo   italiano,   nonche'   agli
interventi per il sistema industriale,  anche  con  riferimento  alla
materia  degli  incentivi  alle   imprese,   in   raccordo   con   il
Sottosegretario  delegato   nella   materia   dell'attrazione   degli
investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla  materia
delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato  di
insolvenza. 
  3. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate le iniziative  e
i rapporti istituzionali con le parti sociali inerenti le  situazioni
di crisi  industriali  nonche'  le  funzioni  connesse  all'attivita'
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari  che
ineriscono alla materia dello sviluppo d'impresa in raccordo  con  il
Sottosegretario  delegato   nella   materia   dell'attrazione   degli
investimenti. 
  4. All'on. Teresa Bellanova sono altresi' delegate la trattazione e
l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali in materia  di
servizi pubblici locali per  quanto  attinente  alle  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro  di  delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. 
  6. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art.  95
della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del  Ministro,
ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza  dei
dirigenti.