IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate
agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni
di euro annui per interventi in favore del settore
dell'autotrasporto;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile
2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra
le diverse misure per le esigenze del settore;
Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c), del citato decreto
assegna per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione
professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno
evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;
Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per
l'intermodalita' n. 9557 del 12 maggio 2016;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da
destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto
regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle
imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono
essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti
richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il
31 maggio 2017. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014.