IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale; Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1 comma 1, lettera c), del citato decreto assegna per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; Vista la nota della Direzione generale del trasporto stradale e per l'intermodalita' n. 9557 del 12 maggio 2016; Ritenuto necessario definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 10 milioni. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto regolamento (CE) n. 651/2014, alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. 3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine entro il 31 maggio 2017. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.