IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante il Regolamento di polizia veterinaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, il quale prevede che «il Ministro della sanita', con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»; Visto il regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, sezione III, relativo al controllo delle informazioni sulla catena alimentare per gli animali inviati al macello; Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, concernente la protezione degli animali durante il trasporto, ed in particolare l'art. 4, che disciplina la «Documentazione di trasporto»; Vista la decisione della Commissione n. 2006/132/CE del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini; Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, concernente la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, recante «Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 aprile 2003, n. 96; Vista la nota del Ministero della salute prot. 3222 del 9 febbraio 2009, della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e della Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario, inerente chiarimenti circa le modalita' di trasmissione e di acquisizione delle informazioni sulla catena alimentare ed, in particolare, la possibilita' che le stesse possano essere fornite in forme diverse, ivi compresa la trasmissione elettronica; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, recante «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini», che prevede la possibilita' di compilare e trasmettere la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4) utilizzando le specifiche applicazioni informatiche della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 3, che ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevedendo, tra i principi per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale, anche quello della «informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che «su tutto il territorio nazionale le movimentazioni degli animali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalita' e' resa disponibile nella BDN» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144; Considerato che la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica contiene tutte le informazioni relative alle aziende, agli operatori ed agli animali e rappresenta la fonte ed il riferimento ufficiale dei dati da inserire nella dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (modello 4); Ritenuta la necessita' di avviare il processo di dematerializzazione dei documenti cartacei che accompagnano gli animali nelle movimentazioni e di ridurre al minimo le anomalie generate da errori nella compilazione dei modelli; Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'allegato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, anche al fine di uniformare in un unico documento le informazioni previste nella «dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali» (modello 4) con le «informazioni sulla catena alimentare» (ICA) di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e inoltre di consentirne l'informatizzazione; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 maggio 2016; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 1. L'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.