IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Visto il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamita' naturali del 27 giugno 2014; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 citata; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Efficacia dei contratti 1. I contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione covile n. 388 del 26 agosto 2016, strettamente connessi alle attivita' di cui al comma 2 del medesimo art. 1, sono dichiarati, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo, immediatamente efficaci ed esecutivi. Nel caso di mancata approvazione dei contratti e degli accordi quadro da parte degli organi di controllo, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 388/2016 provvederanno al pagamento del valore delle attivita' gia' eseguite nei limiti delle utilita' conseguite.