IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120; Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio»; Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto; Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio quote di emissioni di gas a effetto serra; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009», e, in particolare, l'art. 1, commi l e 3, che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione, tra l'altro, alla direttiva 2009/29/CE comprese nell'Allegato B alla citata legge, e l'art. 4 ai sensi del quale: «In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e in particolare l'art. 30, commi 4 e 5, in base al quale «gli oneri relativi a prestazioni e controlli resi necessari dall'attuazione delle direttive europee indicate nella medesima legge sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso, predeterminate e pubbliche» e «le entrate derivanti dalle tariffe sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469»; Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra», come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30» e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» e in particolare l'art. 41, commi 2, 3 e 4, ai sensi del quale «I costi delle attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, all'art. 16, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28, comma 1, e all'art. 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.», «Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessita' delle prestazioni richieste. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.» e «Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese amministrative derivanti dall'attuazione del presente decreto.»; Considerato che le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, all'art. 28 e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013, relative alla redazione e all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, all'assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e alla gestione della sezione italiana del Registro dell'Unione sono effettuate ogni anno per i soggetti che rientrano nel sistema di scambio quote mentre le attivita' di cui all'art. 10, commi 3 e 4, all'art. 13, all'art. 15, comma 1, e all'art. 16 del medesimo decreto relative al rilascio, al riesame e alle modifiche dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e del Piano di monitoraggio sono effettuate su richiesta degli stessi soggetti interessati oppure, nel caso del riesame delle autorizzazioni, trascorsi cinque anni dall'ultimo aggiornamento; Ritenuto di disciplinare le tariffe per la copertura delle attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 30 del 2013; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i costi delle attivita' di cui all'art. 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di seguito «decreto legislativo n. 30 del 2013») che sono a carico degli operatori interessati. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le tariffe e le relative modalita' di versamento da parte degli operatori interessati per: a) le attivita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera o-bis), all'art. 8, comma 5, all'art. 9, all'art. 21, all'art. 22, comma 4, all'art. 23, comma 1, e all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2013 relative alla redazione e all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia, all'assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; b) le attivita' di cui all'art. 10, comma 3, all'art. 13 e all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto relative al rilascio e al riesame dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e all'approvazione del Piano di monitoraggio; c) le attivita' di cui all'art. 10, comma 4, e all'art. 16, del decreto legislativo medesimo relative alle modifiche degli impianti e all'aggiornamento dei Piani di monitoraggio; d) le attivita' di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo medesimo per la gestione della sezione italiana del Registro dell'Unione. 3. Le tariffe di cui al comma 2 coprono il costo effettivo dei servizi resi e sono aggiornate ogni due anni. 4. L'aggiornamento biennale di cui al comma 3 assorbe, altresi', gli eventuali scostamenti delle tariffe, desumibili in sede di espletamento delle attivita'.