IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, nonche' del 13 settembre, n. 393, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'art. 1, comma 2 della sopra citata ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016; Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 0130485 dell'8 settembre 2016; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Realizzazione delle strutture abitative di emergenza 1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1239 del 25 maggio 2016. Le regioni provvedono, a tal fine, all'esecuzione delle attivita' connesse e delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle centrali uniche di committenza regionali, ove esistenti, o nazionali, ovvero avvalendosi delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. 2. I Comuni interessati provvedono alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni considerando i soli edifici situati nelle zone rosse o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F», questi ultimi qualora non di rapida soluzione. Su tali basi, i suddetti comuni provvedono all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili, anche tenendo conto delle esigenze di natura non abitativa di cui all'art. 2 della presente ordinanza. L'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E. e' definita dalla regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneita' svolte dalle medesime regioni, nell'ambito del piu' generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 388/2016, assicurando la preferenza delle aree pubbliche rispetto a quelle private oltre che il contenimento del numero delle aree, pur nel rispetto delle esigenze abitative dei nuclei familiari. 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 388/2016, le funzioni regionali di cui alla presente ordinanza possono essere, in alternativa, esercitate dal Presidente della regione, in qualita' di soggetto attuatore, avvalendosi della propria struttura organizzativa.