IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti; Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati; Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'art. 11, comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, e' necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come individuata nell'art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti; Visto l'art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti; Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica; Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonche' i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonche' l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale; Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015 - una puntuale ricognizione dei dati della capacita' e dell'operativita' delle infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e con tutti i singoli gestori degli impianti; Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione del fabbisogno di incenerimento nazionale dei rifiuti urbani e assimilati, sull'ipotesi di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e pari al 65 per cento in tutte le regioni; Rilevato inoltre che alcune regioni e province autonome hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione rifiuti, obiettivi piu' ambiziosi rispetto all'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge, nonche' obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati; Rilevato altresi' che in alcune regioni, caratterizzate da una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento, sono state adottate politiche relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacita' di incenerimento; Considerato che l'individuazione di un fabbisogno basato su percentuali di raccolta differenziata minori rispetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi di ulteriore riduzione di rifiuti urbani e assimilati, determinerebbe una capacita' impiantistica sovradimensionata rispetto alle esigenze nazionali; Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione di impianti di trattamento preliminare necessari a trattare tutti i rifiuti urbani che residuano dai livelli attuali di raccolta differenziata, anche al fine di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preliminare hanno una capacita' spesso superiore rispetto al fabbisogno di trattamento calcolato su una quantita' di rifiuti residui derivanti da una raccolta differenziata a norma di legge; Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al crescere della raccolta differenziata, potranno essere opportunamente convertiti coerentemente con la necessita' di ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti urbani; Ritenuto necessario tenere conto della capacita' impiantistica di trattamento preliminare realizzata e in previsione di realizzazione, ai fini della corretta gestione dei rifiuti in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di un deficit di capacita' di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati per determinate aree regionali; Considerata la necessita' di prevedere un meccanismo che consenta di definire e aggiornare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, individuato sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di riciclaggio e di pianificazione regionale, anche in ragione: a) delle politiche di prevenzione sulla produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di entrata in vigore del decreto; b) di politiche di dismissione di impianti o di riduzione di capacita' di incenerimento per le sole regioni caratterizzate da una sovracapacita' di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento; c) della efficienza di riciclaggio e recupero di materia degli impianti di trattamento meccanico-biologico, qualora superiore a quella indicata nell'allegato II; d) delle autorizzazioni assentite a far data da novembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo svolgimento di operazioni di recupero del combustibile solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani; e) di accordi interregionali volti ad ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati; Vista l'istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai piani di gestione dei rifiuti resi disponibili dalle amministrazioni regionali; Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare la capacita' di incenerimento e gli impianti con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo per macroaree geografiche e indicare, altresi', le regioni nelle quali tali impianti e tali potenzialita' devono essere realizzate; Ritenuto opportuno, altresi', individuare le capacita' di incenerimento e l'impiantistica necessaria da realizzare, tenendo conto dei rifiuti decadenti dal trattamento degli urbani e assimilati; Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in ragione della necessita' di autosufficienza delle stesse nel ciclo di gestione dei rifiuti e delle peculiarita' geografiche insulari; Ritenuto necessario, al fine di indicare le regioni nelle quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sulle disposizioni dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla «finalita' di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale», nonche' alla necessita' di tenere conto della «pianificazione regionale» e all'esigenza «di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»; Visto il parere favorevole, condizionato, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio n. 15/CSR del 4 febbraio 2016; Vista la direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, recante disposizioni in merito al procedimento di verifica di assoggettabilita' a valutazione ambientale strategica delle misure di pianificazione e programmazione previste in attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; Dato atto che, nell'ambito delle previsioni di cui alla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in adesione a quanto stabilito dalla direttiva sopra citata, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' procedente, ha provveduto a redigere il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' competente ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha trasmesso il citato rapporto preliminare alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per l'acquisizione del relativo parere; Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che «il Rapporto preliminare delinei un programma recante l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, senza i contenuti per essere sottoposto alla verifica di assoggettabilita' alla VAS», invitando, per l'effetto, «l'Autorita' competente a voler verificare la procedibilita' dell'istanza»; Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la quale la competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato che «anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CTVIA, il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VAS concernente il programma in oggetto non puo' essere ulteriormente proseguito»; Vista la nota prot. 10066 del 4 luglio 2016, con la quale la competente Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali relativi alla individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' l'individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilabili; Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sottoporre a valutazione ambientale strategica i contenuti programmatici generali previsti in attuazione dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in ragione di quanto espressamente stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui si dispone che «viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi che: ... a) sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV del presente decreto»; Considerato che i contenuti programmatici generali previsti in attuazione del dispositivo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, pur concernenti il settore della gestione dei rifiuti, non concretizzano il secondo presupposto richiesto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'obbligatoria sottoposizione a valutazione ambientale strategica, dal momento che non definiscono «il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato, infatti, che i suddetti contenuti programmatici generali stabiliscono un quadro di riferimento per successivi atti di pianificazione regionale, limitandosi ad indicare il numero e le dimensioni degli inceneritori da realizzare su scala territoriale di macroarea e di regioni, con riferimento al solo fabbisogno residuo complessivo di incenerimento calcolato su scala nazionale, non intervenendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni operative, ne' sulla ripartizione di risorse; Ritenuto pertanto che il presente decreto si configura esclusivamente come fattispecie programmatica e di riferimento per le amministrazioni territoriali che hanno il compito di attuarlo mediante l'adozione degli appositi strumenti di pianificazione, secondo quanto disposto dagli articoli 196 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006; Considerato che, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, spetta alle regioni il compito di recepire, nell'ambito dei rispettivi Piani di gestione dei rifiuti, le scelte strategiche contenute nel presente decreto, avviando le necessarie procedure di valutazione ambientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei progetti, in esito alla localizzazione dell'impiantistica da realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto: a) l'individuazione della capacita' attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015; b) l'individuazione della capacita' potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015; c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.