IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, nonche' del 23 settembre 2016, n. 396, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Ritenuto necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', individuate dall'art. 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' e partecipazione dei comuni 1. In ragione delle maggiori incombenze connesse agli eventi calamitosi in premessa, i Sindaci dei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 sono autorizzati, per la durata dello stato di emergenza, a sospendere l'efficacia delle convenzioni pattuite ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poter nominare Segretari comunali, anche se iscritti all'Albo di altra regione, da destinare all'esclusivo servizio delle predette amministrazioni comunali anche in qualita' di reggenti. 2. Per i Segretari comunali in servizio nei comuni di cui al comma 1, anche in qualita' di reggenti, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e' corrisposta, per la durata dello stato di emergenza, un'indennita' commisurata alla retribuzione aggiuntiva per il Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016. 3. L'indennita' di cui al comma 2 e' corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui all'art. 45, comma 1, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori del 16 maggio 2001, anche ai Segretari comunali in servizio nei comuni interessati dagli eventi del 24 agosto 2016 nei quali mantengono efficacia le convenzioni di cui al richiamato art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000. 4. Il Ministero dell'interno assicura il supporto, per lo svolgimento delle attivita' presso la Dicomac, di Segretari comunali in disponibilita' individuati nel limite massimo complessivo di 2 unita'. Al predetto personale, per la durata dello stato di emergenza, e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente gia' previsti dall'ordinamento, un'indennita' di funzione, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego, di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento nell'ultima sede di servizio di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e), nonche' la quota della maggiorazione di cui all'art. 41, comma 4, del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori 16 maggio 2001 e all'art. 1, commi 1 e 2, dell'Accordo integrativo del 13 gennaio 2009 in godimento nell'ultima sede di servizio, a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016. Il personale di cui al presente articolo svolge le proprie funzioni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016. 5. Per il personale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 392/2016 e all'art. 2 dell'ordinanza n. 396/2016.