IL MINISTRO 
                        DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                            DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento  (UE)  n.  1407  del  2013  della  Commissione
europea del 18 dicembre 2013, concernente gli aiuti in regime di  «de
minimis»; 
  Visti gli articoli 47, 54, 82 del  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuovo  codice
della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; 
  Vista la direttiva 21 maggio 2008, n.  2008/50/CE,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla qualita' dell'aria ambiente  e
per  un'aria  piu'  pulita  in  Europa,  adottata  con   il   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  23  aprile  2009,  n.  443/2009,  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  definisce  i  livelli  di
prestazione  in  materia  di  emissioni  delle   autovetture   nuove,
nell'ambito  dell'approccio  comunitario  integrato   finalizzato   a
ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che
prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo  illegittimo
dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare  le  procedure  di
recupero nei  casi  di  utilizzo  illegittimo  degli  stessi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti,  tenuti  al  recupero,  entro  i  termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, l'art. 1, commi 85 e 86,  che
prevedono,  tra  l'altro,  che  in  attuazione   del   principio   di
salvaguardia ambientale e al fine  di  incentivare  la  sostituzione,
mediante demolizione, dei  veicoli  di  cui  all'art.  54,  comma  1,
lettera m), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  di
categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2»  con  veicoli  nuovi,  aventi
classi di  emissione  non  inferiore  ad  «euro  5»,  della  medesima
tipologia, e' riconosciuto un contributo fino a un massimo  di  8.000
euro per ciascun veicolo acquistato nel 2016 ed  immatricolato  entro
il 31 marzo 2017, per una spesa massima di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2016; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 85 dispone,  altresi',  che
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite
le modalita' di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito
d'imposta, le modalita' di comunicazione delle  spese  effettuate  ai
fini della verifica della capienza dei fondi disponibili,  il  regime
dei controlli nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono: 
    a) per autocaravan, i  veicoli  di  cui  all'art.  54,  comma  1,
lettera  m),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,
richiamati dall'art. 1, comma 85, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208; 
    b) per autocaravan nuovi, gli autocaravan  mai  immatricolati  in
Italia o all'estero, sia in via definitiva sia  in  via  provvisoria,
accompagnati da  un  valido  certificato  di  conformita'  ovvero  da
certificato di approvazione.