IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, recante codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136  recante
l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento  UE  n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Considerato che l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.  136
del 2016 prevede che con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso, sono definite le modalita'  operative
delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «prestatore di servizi»: l'impresa stabilita in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo ovvero un'agenzia di somministrazione  di
lavoro stabilita in un altro Stato membro che  distaccano  lavoratori
in Italia; 
    b) «soggetto distaccatario»:  l'impresa  stabilita  in  Italia  o
altro destinatario ivi operante che occupa lavoratori distaccati; 
    c) «UNI_Distacco_UE»: il modello con il quale  il  prestatore  di
servizi assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del
decreto legislativo n. 136 del 2016, di cui all'allegato A 
    d) «sistema informatico distacco - SID»: le procedure applicative
messe a disposizione dei prestatori  di  servizi  dal  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  per  consentire  la  trasmissione
telematica del modello UNI Distacco UE; 
    e) «codice identificativo del modello»:  il  codice  alfanumerico
univoco rilasciato dal sistema  informatico  SID  attestante  che  il
modello UNI Distacco UE e' stato trasmesso dal prestatore di  servizi
con le modalita' di cui all'art. 3; 
    f)  «data  certa  di  trasmissione»:  la  data  risultante  dalla
procedura di validazione temporale attestante il giorno  e  l'ora  in
cui il modello e' stato trasmesso dal prestatore di servizi; 
    g) «dati essenziali»: i dati della comunicazione di cui  all'art.
2, comma 3, come definiti dagli allegati al presente decreto; 
    h) «annullamento»: la cancellazione di dati  essenziali  e  nuova
comunicazione degli stessi, da effettuare ai sensi dell'art. 2, comma
3; 
    i)  «variazione»:  la  modifica  di  dati  non  essenziali  della
comunicazione di  cui  all'art.  2,  comma  4,  come  definiti  dagli
allegati al presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Gli allegati al presente decreto sono  disponibili  sul
          sito istituzionale http://www.lavoro.gov.it/  all'indirizzo
          http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Distacco-trans
          nazionale/Pagine/default.aspx