IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 come  modificata  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2016, n. 126; 
  Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»   ed   in
particolare l'art. 64 che modifica l'art. 93 del decreto  legislativo
1° agosto 2003, n. 259; 
  Visto l'art. 93, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, in base al quale il soggetto che presenta l'istanza  di
autorizzazione  per  l'installazione  di  nuove  infrastrutture   per
impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87 dello stesso decreto e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio
del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare
i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001,  n.  36,
purche' questo sia reso nei termini  previsti  dal  citato  art.  87,
comma 4; 
  Visto l'art. 93, comma 1-ter, del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  in  base  al  quale  il  soggetto  che  presenta  la
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui  all'art.  87-bis
dello stesso decreto e' tenuto, all'atto del  rilascio  del  motivato
parere positivo o  negativo  da  parte  dell'organismo  competente  a
effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge  22  febbraio
2001, n. 36, purche' questo sia reso nei termini previsti dal  citato
art. 87-bis, al versamento di un contributo per le spese; 
  Visto, in particolare,  l'art.  93,  comma  1-quater,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in base al  quale  il  tariffario
nazionale, dal quale sono calcolati i  contributi  previsti  all'art.
93, commi 1-bis  e  1-ter,  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante «regolamento per la semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133», ed in particolare l'art. 4, comma 13; 
  Rilevato che l'art. 93, comma 1-quater, del decreto legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, impone di  far  riferimento,  nell'adozione  del
tariffario  nazionale,   anche   al   principio   del   miglioramento
dell'efficienza  della  pubblica  amministrazione  tramite  l'analisi
degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Rilevato che il medesimo  art.  93,  comma  1-quater,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha stabilito, in via transitoria,
fino alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  che  i
contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 93 sono pari a €
250; 
  Vista la legge 28 giugno 2016, n.  132,  recante  «istituzione  del
sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina
dell'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano  nella  seduta
del 29 settembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  93,  comma  1-quater   del   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  introdotto  dall'art.  64  della
legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono  adottate  le  tariffe,  di  cui
all'allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante,
riguardanti il contributo alle spese relative al rilascio del  parere
ambientale, ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e il contributo alle spese  relative  al  rilascio  del
motivato parere positivo o negativo, ai sensi  dell'art.  87-bis  del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da  parte  dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36. 
  2. Il versamento delle tariffe di cui al comma 1 e'  effettuato  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
n. 160, art. 4, comma 13. 
  3. Ai fini  del  versamento  delle  suddette  tariffe,  l'organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14  della  legge
22 febbraio  2001,  n.  36,  provvede  ad  inviare  la  comunicazione
sull'esito della richiesta di parere contestualmente al  SUAP  ed  al
soggetto richiedente e dell'eventuale esecuzione di misure del fondo. 
  4. I dati relativi alle eventuali misure  di  fondo  eseguite  sono
messi a disposizione dell'operatore, secondo modalita' da  concordare
tra l'organismo competente a effettuare i controlli di  cui  all'art.
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 che ha rilasciato il parere ed
il soggetto che ha presentato l'istanza. 
  5. L'allegato al presente decreto e' soggetto ad aggiornamento  con
periodicita' di regola biennale, anche tenendo conto  dell'evoluzione
tecnologica    e    dell'efficientamento    organizzativo,    nonche'
dell'andamento dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT. 
  6. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
    Roma, 14 ottobre 2016 
 
                                     Il Ministro dell'ambiente        
                             e della tutela del territorio e del mare 
                                              Galletti                
 
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Calenda