Allegato TARIFFARIO NAZIONALE 1. Contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale di cui all'art. 93, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, per impianti radioelettrici per telecomunicazioni: 1.1 Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del sopra citato decreto e' tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a; progetto singolo operatore: € 370; progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 300; 1.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine indicato al punto 1.1 il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di alcun contributo alle spese. 2. Contributo alle spese relative al rilascio del motivato parere positivo o negativo di cui all'art. 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36; 2.1. Qualora il parere ambientale e' reso nei termini previsti dall'art. 87-bis, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli enti locali, ai sensi dell'art. 87-bis del sopracitato decreto e' tenuto al versamento di un contributo alle spese pari a; progetto singolo operatore: € 315; progetto congiunto: ogni singolo operatore: € 270; 2.2 Qualora il parere ambientale e' reso oltre il termine indicato al punto 2.1 il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive ai sensi dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non e' tenuto al versamento di alcun contributo alle spese. 3. Contributo per le misure del fondo elettromagnetico I sopralluoghi con misure del fondo elettromagnetico - soggette quindi a contributo da parte del gestore - sono svolti anche a campione e nella misura non superiore al 10% del totale delle istanze inoltrate per ciascuna Regione e per ciascun operatore dall'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nel caso in cui le valutazioni teoriche facciano emergere un livello di campo elettromagnetico superiore alla meta' dei valori limite vigenti. Il relativo contributo alle spese risulta essere pari a € 300. Nel caso di progetto congiunto, tale importo viene ripartito tra gli operatori partecipanti al progetto.