LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella seduta odierna del 20 ottobre 2016; 
  Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  che
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in  sede
di  Conferenza  Stato-Regioni  o  unificata,   dirette   a   favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380 e  in  particolare  l'art.  4,  comma  1-sexies,  introdotto  dal
decreto-legge l2 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164, che dispone che il Governo, le  regioni  e  le
autonomie   locali,   in   attuazione   del   principio   di    leale
collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  o
intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  per
l'adozione di uno schema di regolamento  edilizio-tipo,  al  fine  di
semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti; 
  Visto l'ultimo periodo del citato comma 1-sexies  dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che  prevede  che
il regolamento edilizio-tipo, che indica  i  requisiti  prestazionali
degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio
energetico, e' adottato dai comuni  nei  termini  fissati  dai  sopra
citati accordi e comunque entro i termini previsti dall'art. 2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Vista l'intesa tra  Governo,  regioni,  province  autonome  e  enti
locali concernente le linee di indirizzo condivise e l'Agenda per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata il  13  novembre
del 2014, rep. atti n. 143/CU; 
  Visto l'Accordo tra Governo,  regioni,  province  autonome  e  enti
locali concernente  l'istituzione  del  comitato  interistituzionale,
l'attuazione delle linee di indirizzo condivise  e  l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017 e le forme di consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni, approvato  il
13 novembre 2014,  rep.  atti  n.  144/CU,  che  prevede  all'art.  2
l'istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione; 
  Considerato l'obiettivo  comune  di  uniformare  e  semplificare  i
regolamenti edilizi comunali, comunque  denominati  dalla  disciplina
vigente, prevedendo che essi non debbano riprodurre  le  disposizioni
statali  e  regionali  cogenti  e  auto  applicative   che   incidono
sull'attivita' edilizia e debbano  essere  predisposti,  anche  nelle
tematiche  riservate  all'autonomia  comunale,  secondo   un   elenco
ordinato delle varie parti valevole su tutto il territorio nazionale; 
  Considerata  l'opportunita'  che  la   disciplina   contenuta   nei
regolamenti edilizi sia guidata da principi generali, fondata  su  un
insieme di definizioni uniformi e che sia altresi' sviluppata secondo
le specificita' e le caratteristiche dei  territori  e  nel  rispetto
della piena autonomia locale; 
  Considerata l'attivita' del tavolo tecnico per  la  semplificazione
istituito ai sensi dell'art. 2 del suddetto Accordo del  13  novembre
2014 e, in particolare, i lavori del gruppo  di  lavoro  dedicato  al
regolamento  edilizio  unico,   azione   4.6   dell'Agenda   per   la
semplificazione, coordinati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti congiuntamente con il Dipartimento funzione pubblica  della
Presidenza e dai rappresentanti designati dalle regioni e  dall'ANCI,
svoltesi dal maggio 2015 al luglio 2016; 
  Considerati gli  esiti  delle  consultazioni  con  le  associazioni
imprenditoriali e la  rete  delle  professioni  tecniche  svolte  dal
tavolo tecnico nei corso dei lavori di predisposizione della proposta
di accordo, svoltesi in data 18 novembre 2015 e 29 settembre 2016; 
  Visto lo schema di accordo concernente l'adozione  del  regolamento
edilizio-tipo e i relativi allegati, trasmessi  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 4, comma  1-sexies
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  e
diramati con nota del 15 settembre 2016, prot. CSR 4107 P-4.23.2.13; 
  Visti gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3  ottobre
2016, nel corso della quale il coordinamento  tecnico  interregionale
competente in materia  di  infrastrutture,  mobilita'  e  govemo  del
territorio, nell'esprimere in linea di massima l'assenso sul testo in
esame, ha esposto le osservazioni e le  richieste  di  modifica  allo
schema di  regolamento  edilizio-tipo,  contenute  in  tre  documenti
consegnati  nel  corso  dell'incontro,   che   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  Dipartimento  per  la  funzione
pubblica hanno ritenuto in gran parte accoglibili; 
  Considerato che l'ANCI, nel corso del citato incontro tecnico del 3
ottobre  2016,  nell'esprimere  il  proprio  avviso  favorevole  allo
schema,  ha  chiesto  di  apportare  al  testo  dell'art.  2   alcune
modifiche; 
  Considerato che in sede tecnica e' stata rilevata l'opportunita' di
procedere,  piuttosto  che  alla  definizione  di  un  accordo,  alla
conclusione di un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.
131/2003 ed e' stata  quindi  valutata  l'ipotesi  di  modificare  la
tipologia di atto da sottoporre alla conferenza, mantenendo  comunque
immutato il testo e il contenuto delle disposizioni,  come  riportato
nella nota del 3 ottobre 2016, prot. CSR 4339 P-4.23.2.13; 
  Visti i documenti consegnati dalle regioni  nel  corso  del  citato
incontro tecnico del 3 ottobre 2016 e diramati  nella  medesima  data
con nota prot.  CSR  4339  P-4.23.2.13,  nei  quali  si  chiede,  tra
l'altro, di introdurre la clausola di salvaguardia per le  regioni  a
statuto speciale e le province autonome, come richiesto  anche  dalla
Provincia autonoma di Bolzano; 
  Visto il nuovo testo, trasmesso dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e diramato con nota del 14 ottobre  2016,  prot.  CSR
4538 P-4.23.2.13, nel quale si mantiene  sia  l'opzione  dell'accordo
che quella dell'intesa, lasciando alle regioni e agli enti locali  la
decisione finale sull'atto da adottare; 
  Visti gli esiti dell'odierna  seduta,  nel  corso  della  quale  le
regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di regolamento
edilizio-tipo, con una raccomandazione volta a sostituire il punto 15
del quadro delle definizioni uniformi e la richiesta di  sancire  sul
testo l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge n.  131  del
2003, secondo quanto indicato nel documento, consegnato in  seduta  e
che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante  (all.
2); 
  Considerato che l'ANCI ha espresso  il  proprio  avviso  favorevole
allo schema, alla luce delle  modifiche  che  sono  state  introdotte
nell'ultimo testo trasmesso con la sopra citata nota del  14  ottobre
2016, prot. CSR 4538 P-4.23.2.1,  con  particolare  riferimento  alla
possibilita', per i comuni, di far partire i termini  per  l'adozione
del  regolamento  successivamente  al  recepimento  da  parte   delle
regioni; 
  Considerato che l'UPI ha espresso il proprio avviso favorevole allo
schema di regolamento edilizio-tipo; 
 
                           Sancisce intesa 
 
  Nei termini di cui in premessa, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il  Governo,  le  regioni  e  i
comuni concernente l'adozione del regolamento  edilizio-tipo  di  cui
all'art.  4,  comma  1-sexies  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, secondo quanto sotto indicato: 
                               Art. 1 
 
 
               Adozione del regolamento edilizio tipo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-sexies del decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e'  approvato  lo  schema  di'
regolamento edilizio tipo (allegato 1) e i relativi allegati  recanti
le definizioni uniformi (allegato A) e la raccolta delle disposizioni
sovraordinate in materia edilizia (allegato  B),  che  formano  parte
integrante della presente intesa. 
  2. Ai sensi del medesimo  art.  4,  comma  1-sexies,  del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, lo schema di
regolamento edilizio tipo e i relativi allegati costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della  concorrenza
e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale. 
  3. In conformita' all'art. 2,  comma  2,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,  le  regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono
alle  finalita'  della  presente  intesa,   compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.