IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, nonche' del 31 ottobre 2016, n. 400, recanti  ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  conseguenti  all'eccezionale
evento sismico in rassegna; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre  2016  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  Commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ulteriori disposizioni  concernenti  i  rilievi  di  agibilita'  post
                               sismica 
 
  1. Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia  di  verifica  di
agibilita' post-sisma degli edifici  e  delle  strutture  interessate
dagli eventi sismici  richiamati  in  premessa,  di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento
del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre
2016, al fine di velocizzare  quanto  piu'  possibile  l'analisi  del
danno al patrimonio edilizio privato  dei  territori  colpiti,  anche
allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni  abitative
temporanee e di breve termine, la Dicomac provvede  al  coordinamento
di una attivita' di ricognizione preliminare dei  danni  al  suddetto
patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto  su
tutti i  fabbricati  ubicati  in  aree  perimetrate  individuate  dai
sindaci dei comuni interessati. 
  2. La ricognizione di cui al comma 1 viene  effettuata  utilizzando
la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui  Fabbricati
per l'Agibilita'  Sintetica  post-Terremoto)  in  allegato  1,  parte
integrante e sostanziale  della  presente  ordinanza,  finalizzata  a
selezionare gli edifici agibili rispetto a  quelli  non  utilizzabili
immediatamente. La ricognizione e'  effettuata  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 9 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 luglio 2014. 
  3. La ricognizione di cui al comma 1 potra' essere effettuata: 
    a. da  tecnici  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  o  da
professionisti gia' abilitati  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016; 
    b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si
rendono disponibili, iscritti agli  ordini  e  collegi  professionali
nazionali degli architetti, degli ingegneri  e  dei  geometri  dotati
abilitati all'esercizio della professione relativamente a  competenze
di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia; 
    c. da ulteriori tecnici dipendenti di  pubbliche  amministrazioni
dotati di professionalita' tecniche e adibiti, nelle  amministrazioni
di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia,
opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni. 
  4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati
previa formazione speditiva sulle  finalita'  ed  i  contenuti  della
scheda «FAST». Lo svolgimento dell'attivita' formativa e'  coordinato
dalla Dicomac in raccordo con le Regioni. 
  5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano  le  disposizioni  di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016,  in  materia  di  rimborso
spese e copertura assicurativa. 
  6.  Ai  tecnici  professionisti  mobilitati  per  il  tramite   dei
rispettivi Consigli nazionali, impegnati a titolo volontario,  a  far
data dal 24 agosto 2016,  in  tutte  le  attivita'  finalizzate  allo
svolgimento delle verifiche di agibilita' post-sismica degli  edifici
e  delle  strutture  interessate  di  cui  all'art.  3  della  citata
ordinanza n. 392/2016 ed a  quelli  che,  sempre  mobilitati  per  il
tramite dei rispettivi Consigli nazionali,  a  decorrere  dalla  data
della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attivita' di cui al
presente articolo garantendo la propria  presenza  ed  attivita'  per
almeno  10  giornate,  anche  non  continuative,  e'  corrisposto  il
rimborso per il mancato guadagno giornaliero  previsto  dall'art.  9,
comma 10, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  febbraio
2001, n. 194, recante «Regolamento  recante  nuova  disciplina  della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di
protezione civile», in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  13  del
medesimo regolamento. L'istanza di rimborso  deve  essere  presentata
dal tecnico volontario direttamente al proprio Consiglio nazionale di
afferenza, che  provvedera'  alle  necessarie  verifiche  istruttorie
propedeutiche  alla  liquidazione   del   compenso   da   parte   del
Dipartimento della protezione civile, anche con le modalita' previste
dall'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 citato  in  premessa,  non
appena adottato il previsto decreto attuativo. Il Dipartimento  della
protezione civile provvede  ad  impartire  le  necessarie  istruzioni
operative per lo svolgimento dei  procedimenti  di  cui  al  presente
comma. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai  tecnici
professionisti che a titolo volontario si sono resi  disponibili,  su
individuazione  dei  rispettivi  ordini  e   collegi   professionali,
impegnati, a far data dal  24  agosto  2016,  in  Dicomac  presso  la
Funzione censimento danni e rilievo dell'agibilita' post evento nello
svolgimento delle attivita' di  data  entry  per  l'informatizzazione
delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS
necessarie alla Funzione stessa, nonche' presso  i  Centri  operativi
locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.