IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»; Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonche' del 31 ottobre 2016, n. 400, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Dispone: Art. 1 Ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilita' post sismica 1. Ferme restando le disposizioni in materia di verifica di agibilita' post-sisma degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici richiamati in premessa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, al fine di velocizzare quanto piu' possibile l'analisi del danno al patrimonio edilizio privato dei territori colpiti, anche allo scopo di individuare l'esatto fabbisogno di soluzioni abitative temporanee e di breve termine, la Dicomac provvede al coordinamento di una attivita' di ricognizione preliminare dei danni al suddetto patrimonio edilizio da effettuarsi su singoli edifici o a tappeto su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati. 2. La ricognizione di cui al comma 1 viene effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilita' Sintetica post-Terremoto) in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente. La ricognizione e' effettuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. 3. La ricognizione di cui al comma 1 potra' essere effettuata: a. da tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni o da professionisti gia' abilitati per lo svolgimento delle attivita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, di cui al richiamato art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016; b. da ulteriori tecnici professionisti che a titolo volontario si rendono disponibili, iscritti agli ordini e collegi professionali nazionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri dotati abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia; c. da ulteriori tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di professionalita' tecniche e adibiti, nelle amministrazioni di appartenenza, allo svolgimento di funzioni in materia di edilizia, opere e lavori pubblici e individuati dalle medesime amministrazioni. 4. I tecnici di cui alle lettere b. e c. del comma 3 sono impiegati previa formazione speditiva sulle finalita' ed i contenuti della scheda «FAST». Lo svolgimento dell'attivita' formativa e' coordinato dalla Dicomac in raccordo con le Regioni. 5. Ai tecnici di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, in materia di rimborso spese e copertura assicurativa. 6. Ai tecnici professionisti mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, in tutte le attivita' finalizzate allo svolgimento delle verifiche di agibilita' post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di cui all'art. 3 della citata ordinanza n. 392/2016 ed a quelli che, sempre mobilitati per il tramite dei rispettivi Consigli nazionali, a decorrere dalla data della presente ordinanza, saranno impegnati nelle attivita' di cui al presente articolo garantendo la propria presenza ed attivita' per almeno 10 giornate, anche non continuative, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, recante «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile», in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del medesimo regolamento. L'istanza di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al proprio Consiglio nazionale di afferenza, che provvedera' alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del compenso da parte del Dipartimento della protezione civile, anche con le modalita' previste dall'art. 38 del decreto-legge n. 189/2016 citato in premessa, non appena adottato il previsto decreto attuativo. Il Dipartimento della protezione civile provvede ad impartire le necessarie istruzioni operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente comma. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai tecnici professionisti che a titolo volontario si sono resi disponibili, su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali, impegnati, a far data dal 24 agosto 2016, in Dicomac presso la Funzione censimento danni e rilievo dell'agibilita' post evento nello svolgimento delle attivita' di data entry per l'informatizzazione delle schede Aedes o FAST od in quelle relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione stessa, nonche' presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.