IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  comuni,  citta'  metropolitane  e
province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di comuni e province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscano  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale   della   spesa   relativa   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.
80,  recante  adozione  della  nota  metodologica  e  del  fabbisogno
standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia  locale  e,
per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo  economico  -
servizi del mercato del lavoro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2014,
n. 240, recante adozione della nota  metodologica  e  del  fabbisogno
standard  relativi,  per  i  comuni,  alle   funzioni   generali   di
amministrazione, di gestione e di controllo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10  giugno  2015,
n. 132, recante adozione delle note metodologiche  e  dei  fabbisogni
standard per  ciascun  comune  delle  regioni  a  Statuto  ordinario,
relativi alle  funzioni  di  istruzione  pubblica,  nel  campo  della
viabilita'  e  dei  trasporti,   di   gestione   del   territorio   e
dell'ambiente e nel settore sociale; 
  Vista la lettera b) dell'art. 5 del citato decreto  legislativo  n.
216 del 2010 che prevede che la Societa' per gli studi di  settore  -
Sose S.p.A. (ora Soluzioni per il sistema economico S.p.A.)  provvede
al monitoraggio della  fase  applicativa  e  all'aggiornamento  delle
elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard; 
  Vista la lettera e) dello stesso art. 5 del decreto legislativo  n.
216 del 2010, come modificata dall'art. 1, comma 31, della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, che prevede che le elaborazioni relative  alla
determinazione dei fabbisogni standard di cui alla  lettera  b)  sono
sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  anche
separatamente, per l'approvazione; in  assenza  di  osservazioni,  le
stesse si  intendono  approvate  decorsi  quindici  giorni  dal  loro
ricevimento.  Le  metodologie  e   i   fabbisogni   approvati   dalla
Commissione tecnica sono trasmessi dalla societa'  Soluzioni  per  il
sistema economico - Sose  S.p.A.  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato e al Dipartimento delle  finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 29, della citata legge n. 208 del  2015,  che
prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di  cui
al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2016, con il quale e' stata istituita la Commissione tecnica
per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo  26  novembre
2010, n. 216; 
  Visti i verbali della Commissione tecnica per i fabbisogni standard
ed in particolare il verbale n.  3  del  15  marzo  2016,  dal  quale
risulta l'approvazione all'unanimita' dei coefficienti di riparto dei
fabbisogni standard per il 2016 presentati dalla  societa'  Soluzioni
per il sistema economico Sose S.p.A. e  illustrati  nel  corso  delle
riunioni della predetta Commissione tecnica; 
  Vista la nota del 21 marzo 2016, prot. n. 46/2016, con la quale  la
Sose Soluzioni per il  sistema  economico  S.p.A.,  ha  trasmesso  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al  Dipartimento
delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   i
coefficienti di riparto dei fabbisogni standard per il 2016; 
  Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, come sostituito dall'art. 1, comma 32, della legge n.  208  del
2015, che dispone che con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, sono adottati, anche separatamente,  la  nota  metodologica
relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti  e
il  fabbisogno  standard  per  ciascun  comune  e  provincia,  previa
verifica da parte del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ai  fini  del
rispetto dell'art. 1, comma 3; 
  Visti in particolare il terzo e  il  quarto  periodo  del  predetto
comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo  n.  216  del  2010,  che
prevedono che sullo schema di decreto di cui  al  primo  periodo  del
ripetuto comma 1 e' sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali e che, nel caso di  adozione  dei  soli  fabbisogni  standard,
decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione  alla  Conferenza,  il
decreto  puo'  essere   comunque   adottato,   previa   deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Considerato che risultano trascorsi almeno  quindici  giorni  dalla
trasmissione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali  dello
schema di decreto di adozione dei soli fabbisogni standard di cui  al
comma 1 dell'art. 6; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono adottati i  nuovi  coefficienti  di  riparto  complessivo  dei
fabbisogni standard dei Comuni per il  2016  relativi  alle  funzioni
fondamentali di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 216 del 2010, allegati al presente decreto.