Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8 e 33; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 9; Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio - abitativo nonche' a parte del sistema produttivo dei comuni interessati, rendendo necessarie le conseguenti verifiche di agibilita' compiute da personale tecnico, il quale ha operato sotto il coordinamento della Dicomac ed ha compilato schede AeDES, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, con esiti differenziati dalla lettera A alla lettera F; Considerato che alle diverse classificazioni di agibilita' corrispondono livelli di gravita' del danno diversificati e che pertanto si e' ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidita', in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni che hanno subito danni consistenti, ma non gravi, e comunque riparabili con interventi di rafforzamento locale che consentano il ripristino immediato dell'agibilita'; Considerato altresi' che, per gli ulteriori danni causati dai successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, tenuto conto delle difficolta' di ottenere celermente la predisposizione di nuove schede AeDES ovvero l'aggiornamento di quelle precedentemente compilate, nonche' dell'ampliamento del novero dei comuni interessati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e' stata prevista dall'art. 9 del medesimo decreto l'effettuazione di procedure speditive da disciplinare con apposite ordinanze di protezione civile, sulla base delle quali gli immobili con danni lievi avrebbero potuto essere dichiarati non utilizzabili; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, che ha disciplinato un'attivita' di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato da compiersi utilizzando una scheda FAST (Fabbricati per l'agibilita' sintetica post-terremoto), con l'obiettivo di selezionare gli edifici agibili distinguendoli da quelli non utilizzabili nell'immediato; Ritenuto quindi di dover individuare, quale prima misura per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate o per la ripresa delle attivita' economiche danneggiate, la immediata riparazione delle unita' immobiliari destinate ad uso abitativo o produttivo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilita' temporanea, recuperabile con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES, ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e piu' complessi interventi di ricostruzione e riparazione; Ritenuto che gli interventi di «riparazione o intervento locale» cosi' come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, nel caso degli edifici oggetto della presente ordinanza, possono riguardare esclusivamente singole parti o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione, e che conseguentemente il progetto e la valutazione della sicurezza possono essere riferiti alle sole parti o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti; Ritenuto pertanto di dover disciplinare le modalita' di presentazione della documentazione al fine di consentire il ripristino immediato della agibilita' degli edifici che hanno subito danni lievi secondo le schede AeDES, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle suindicate schede FAST, attraverso interventi tesi alla riparazione con rafforzamento locale, salve le successive richieste di contributi da presentare secondo la disciplina di dettaglio che sara' dettata con ulteriore ordinanza; Considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero non utilizzabili, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili anche perche' coinvolgono un numero rilevante di famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate; Sentito il Ministero dell'interno che, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, ha predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potra' essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza; Sentita nelle sedute del 26 ottobre e del 14 novembre 2016 la cabina di coordinamento della ricostruzione; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, nonche' nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attivita' produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, con danni lievi attestati dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero che sono dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, e che sono oggetto di ordinanza di inagibilita' emessa dall'autorita' competente. 2. Per gli immobili di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalita' e le procedure stabilite con la presente ordinanza, salva la facolta' di richiedere l'accesso ai contributi di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo decreto, secondo le modalita' e le procedure stabilite con successiva ordinanza. 3. Agli effetti della presente ordinanza: a) per «edificio» si intende l'unita' strutturale caratterizzata da continuita' da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio: fabbricati costruiti in epoche diverse; fabbricati costruiti con materiali diversi; fabbricati con solai posti a quota diversa; fabbricati aderenti solo in minima parte; b) per «unita' immobiliare» si intende ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, e' di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali; c) per «attivita' produttive» si intendono quelle definite all'art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014; d) per «danni lievi» si intendono, in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza; e) per «riparazione con rafforzamento locale» si intendono gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008. 4. La comunicazione di cui all'art. 2 puo' essere presentata purche' all'interno di un edificio sia presente almeno una unita' immobiliare destinata ad uso abitativo o ad attivita' produttiva, oggetto di ordinanza di inagibilita' temporanea o parziale ovvero di dichiarazione di non utilizzabilita' come specificato al comma 1. Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse piu' ordinanze di inagibilita' relative a diverse unita' immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede all'ufficio speciale per la ricostruzione la riclassificazione univoca dell'edificio stesso. Sulla base delle verifiche condotte, l'ufficio speciale per la ricostruzione trasmette al comune territorialmente competente la documentazione necessaria per l'eventuale adozione di una nuova ordinanza che attribuisca all'edificio un'unica classificazione.