Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
              Ambito di applicazione e organi direttivi 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto sono volte  a  disciplinare
gli interventi per la  riparazione,  la  ricostruzione,  l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica nei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli (( eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  ricompresi  nei  Comuni
indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di  Teramo,  Rieti,  Ascoli
Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 45, 46, 47  e  48  si  applicano  limitatamente  ai  singoli
soggetti danneggiati che dichiarino  l'inagibilita'  del  fabbricato,
casa di abitazione, studio professionale  o  azienda,  ai  sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale  per  la  previdenza  sociale
territorialmente competenti. )) 
  2. Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  possono  applicarsi,
altresi', in riferimento a immobili distrutti o  danneggiati  ubicati
in altri Comuni delle  Regioni  interessate,  ((  diversi  da  quelli
indicati negli allegati 1 e 2, su  richiesta  degli  interessati  che
dimostrino  il  nesso  di  causalita'  diretto  tra   i   danni   ivi
verificatisi e gli eventi sismici verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata. )) 
  3.  Nell'assolvimento  dell'incarico  conferito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016,  ((
il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi
ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il Commissario
straordinario opera con i poteri di cui al presente decreto, anche in
relazione  alla  ricostruzione  conseguente   agli   eventi   sismici
successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di  cui  al
comma 1. )) 
  4.  La  gestione  straordinaria  oggetto  del   presente   decreto,
finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018. 
  5. I Presidenti delle Regioni interessate operano  in  qualita'  di
vice commissari per gli interventi di cui  al  presente  decreto,  in
stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo'  delegare
loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale  scopo
e'  costituita  una  cabina  di  coordinamento  della   ricostruzione
presieduta  dal  Commissario  straordinario,  con   il   compito   di
concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di  assicurare
l'applicazione  uniforme  e  unitaria  in  ciascuna   Regione   delle
ordinanze  e   direttive   commissariali,   nonche'   di   verificare
periodicamente  l'avanzamento  del  processo  di  ricostruzione.   Al
funzionamento della cabina di coordinamento si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente. 
  6.  In  ogni  Regione  e'  costituito  un  comitato  istituzionale,
composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualita' di
vice commissario, dai Presidenti delle  Province  interessate  e  dai
Sindaci dei Comuni (( di cui agli allegati 1 e 2 )), nell'ambito  dei
quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di  competenza
dei  Presidenti.  Al  funzionamento  dei  comitati  istituzionali  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
  7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria
e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal  fine  programma
l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per  la  progettazione  ed  esecuzione  degli  interventi,
nonche' per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari
sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilita' e  di  costi
parametrici. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.