IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,  concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015, in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che prevede  la  detrazione  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per  cento,  delle
spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
gennaio 2016, che prevede, tra l'altro, la  trasmissione  all'Agenzia
delle entrate ai fini  della  elaborazione  della  dichiarazione  dei
redditi dei dati riguardanti le  spese  universitarie  e  i  relativi
rimborsi da parte delle universita' statali e non statali; 
  Visto  l'art.  3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   che
nell'istituire  la  tassa  regionale  per  il  diritto  allo   studio
universitario,  prevede  che  le  regioni  e  le  province   autonome
concedano l'esonero parziale o totale dal  pagamento  di  tale  tassa
agli studenti capaci e  meritevoli  privi  di  mezzi,  agli  studenti
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui  alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonche' agli studenti risultati idonei
nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che contiene la delega  al
Governo per l'adozione di uno o piu' decreti legislativi  volti,  tra
l'altro, alla revisione della normativa di principio  in  materia  di
diritto allo studio; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  di  revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo  studio  che,
abrogando, con l'art. 24, la  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  ha
disciplinato, all'art.  9,  la  graduazione  dei  contributi  per  la
frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse  e
dai contributi, da parte delle Istituzioni e delle universita'; 
  Visto l'art. 16-bis  del  citato  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, che prevede la detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici; 
  Visto, in particolare, il comma 1, lettera a), del richiamato  art.
16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede che  la
detrazione spetta anche per gli interventi di cui  alle  lettere  a),
b), c) e d) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.  380,  effettuati  sulle  parti  comuni  di  edificio
residenziale di cui all'art. 1117 del codice civile; 
  Visto l'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, riguardante gli interventi di riqualificazione energetica  di
edifici esistenti; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  concernente  le
detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica; 
  Visto l'art. 16 del citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  che
prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche
delle spese per l'acquisto di mobili e  di  grandi  elettrodomestici,
finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; 
  Visto l'art. 1130 del codice civile, che disciplina le attribuzioni
dell'amministratore di condominio; 
  Considerato che le spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
universitaria  e  le  spese  per  gli  interventi  di  recupero   del
patrimonio edilizio e di riqualificazione  energetica  degli  edifici
sono tra gli oneri detraibili che ricorrono  con  maggiore  frequenza
nelle dichiarazioni dei redditi; 
  Considerato che, con riferimento a tali spese, occorre  individuare
i termini e le modalita' per la trasmissione telematica dei  relativi
dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Trasmissione telematica dei dati riguardanti 
            i rimborsi relativi alle spese universitarie 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2016, i soggetti che erogano rimborsi  relativi  alle  spese  di  cui
all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
13 gennaio 2016, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettono in
via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a  ciascuno
studente, una comunicazione contenente i dati  dei  rimborsi  erogati
nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale e'  stata
sostenuta la spesa rimborsata. 
  2. Non devono essere indicati nella comunicazione di cui  al  comma
1: 
    a)  i  rimborsi  contenuti  nella  certificazione  dei  sostituti
d'imposta  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; 
    b) i rimborsi trasmessi dalle universita' ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2016.