La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure  per  la  sensibilizzazione  dei   proprietari   dei   carichi
                   inquinanti trasportati via mare 
 
  1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982,  n.
979, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  con
riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita'  e
alla  quantita'  del  carico  trasportato.  Ai   predetti   fini   il
proprietario del carico si munisce di idonea polizza  assicurativa  a
copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone  copia
al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di
bordo necessari in occasione dei  controlli  disposti  dall'autorita'
marittima». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  12  della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, recante "Disposizioni per la  difesa
          del mare" come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario
          di una nave o il responsabile di un mezzo o di un  impianto
          situato sulla piattaforma continentale o sulla  terraferma,
          nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili
          di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi  o  di
          altre sostanze  nocive  o  inquinanti,  danni  all'ambiente
          marino, al litorale o agli interessi connessi, sono  tenuti
          ad  informare  senza  indugio  l'autorita'  marittima  piu'
          vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che
          risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed
          eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti. 
              L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati  nel
          comma precedente immediata  diffida  a  prendere  tutte  le
          misure  ritenute  necessarie  per  prevenire  il   pericolo
          d'inquinamento e per eliminare gli effetti  gia'  prodotti.
          Nel caso in cui tale diffida resti  senza  effetto,  o  non
          produca  gli  effetti  sperati  in  un  periodo  di   tempo
          assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire  le  misure
          ritenute  necessarie  per   conto   dell'armatore   o   del
          proprietario,  recuperando,  poi,  dagli  stessi  le  spese
          sostenute. 
              Nei  casi  di  urgenza,  l'autorita'  marittima   fara'
          eseguire per conto  dell'armatore  o  del  proprietario  le
          misure   necessarie,   recuperandone,   poi,   le    spese,
          indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere. 
              Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure
          necessarie ai sensi del secondo e  terzo  comma,  le  spese
          sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico
          anche nei confronti  del  proprietario  del  carico  stesso
          quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo  o  la
          colpa del medesimo, anche con riferimento all'utilizzazione
          di una nave inadeguata alla qualita' e alla  quantita'  del
          carico trasportato. Ai predetti fini  il  proprietario  del
          carico  si  munisce  di  idonea  polizza   assicurativa   a
          copertura   integrale   dei   rischi   anche    potenziali,
          rilasciandone copia al comandante della nave che e'  tenuto
          ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione
          dei controlli disposti dall'autorita' marittima."