IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2014  e,  in
particolare, l'articolo 6; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in  particolare,
l'articolo 14; 
  Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre  2007,
sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise  delle
merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi; 
  Vista la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del  21  giugno  2011,
relativa alla struttura e  alle  aliquote  dell'accisa  applicata  al
tabacco lavorato; 
  Vista  la  direttiva  2014/40/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE; 
  Vista la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione,  del  10
ottobre 2014, che modifica l'allegato II della  direttiva  2014/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il  catalogo  delle
avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.184,  recante
attuazione della direttiva  2001/37/CE  in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 20 ottobre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali e  della  salute,  di
concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette: 
  a) a garantire un livello elevato di protezione della salute umana,
soprattutto per i giovani e  ad  adempiere  agli  obblighi  derivanti
dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di  ratifica  ed  esecuzione  della
Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonche'
ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del  fumo  tra  i
minori; 
  b) ad agevolare il  buon  funzionamento  del  mercato  interno  dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. 
  2. Il presente decreto disciplina: 
  a) gli ingredienti e le emissioni dei  prodotti  del  tabacco  e  i
relativi  obblighi  di  segnalazione,  compresi  livelli  massimi  di
emissioni  di  catrame,  nicotina  e  monossido  di  carbonio   delle
sigarette; 
  b) alcuni aspetti  dell'etichettatura  e  del  confezionamento  dei
prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che
devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco  e
sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli
elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco; 
  c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati; 
  d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di
nuova generazione; 
  e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura  di  alcuni  prodotti
correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche  e
i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a  base  di
erbe; 
  f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 9  luglio  2015,  n.
          114 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge di delegazione europea 2014 pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: 
              «Art. 6  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/40/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 3  aprile  2014,  sul  ravvicinamento  delle
          disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative
          degli  Stati  membri  relative   alla   lavorazione,   alla
          presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
          prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE). -
          1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto  compatibili,  un
          decreto  legislativo  recante  attuazione  della  direttiva
          2014/40/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  3
          aprile  2014,   sul   ravvicinamento   delle   disposizioni
          legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
          che  abroga  la  direttiva  2001/37/CE,  su  proposta   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari
          e  forestali  e  del  Ministro  della  salute,   sotto   il
          coordinamento del Dipartimento  per  le  politiche  europee
          della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6
          e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,  nel
          rispetto   delle   categorie   stabilite   dagli   articoli
          39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art.  1,   comma   1,   in   quanto
          compatibili, anche i seguenti principi e criteri  direttivi
          specifici: 
              a) sostituire, abrogandolo  espressamente,  il  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  184,  di  attuazione  della
          direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla  direttiva
          2014/40/UE; 
              b) tenere conto della  peculiarita'  dei  prodotti  del
          tabacco,  con  l'obiettivo  di  ostacolare  un  eccesso  di
          offerta e la diffusione del fumo tra i minori; 
              c)  determinare  la  scelta  del  primo   testo   delle
          avvertenze  di  cui  all'articolo  9,  paragrafo  1,  della
          direttiva 2014/40/UE, in modo da informare  il  consumatore
          sui rischi potenziali derivanti dal  fumo,  assicurando  un
          ampio livello di protezione della salute; 
              d) prevedere, in un'ottica di semplificazione,  che  la
          rotazione   del   catalogo   delle   avvertenze   sanitarie
          illustrate scelta dal Governo  italiano  rispetti  l'ordine
          numerico  delle  serie  previsto  dall'allegato  II   della
          direttiva  2014/40/UE,  come  modificato  dalla   direttiva
          delegata 2014/109/UE  della  Commissione,  del  10  ottobre
          2014; 
              e) escludere,  ai  sensi  dell'articolo  32,  comma  1,
          lettera  c),  della  legge  24  dicembre  2012,   n.   234,
          l'introduzione di norme piu'  severe  sul  confezionamento,
          considerato l'elevato livello di  protezione  della  salute
          umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE; 
              f) prevedere, per quanto riguarda  i  prodotti  di  cui
          all'articolo  39-terdecies  del  decreto   legislativo   26
          ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo
          19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di  stabilire  anche
          un adeguato quadro normativo che  riconosca  il  potenziale
          rischio  ridotto  dei  prodotti  del   tabacco   di   nuova
          generazione, per i produttori che ne facciano richiesta; 
              g)  consentire  fino  al   termine   massimo   di   cui
          all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE  la  vendita  al
          consumatore finale dei prodotti non conformi alla  medesima
          direttiva, fabbricati ed etichettati prima  del  20  maggio
          2016, ed equiparare i prodotti non  conformi  eventualmente
          giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai  prodotti
          con   difetti   di   condizionamento   e    confezionamento
          all'origine;  in  considerazione   dell'articolazione   del
          sistema  distributivo  dei  tabacchi  lavorati,   stabilire
          altresi' il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento
          di  detti  prodotti  dal  fabbricante  o   importatore   al
          depositario autorizzato e il termine del  20  ottobre  2016
          per  la  vendita  di   detti   prodotti   dal   depositario
          autorizzato alle rivendite; 
              h) per i soli prodotti di  cui  all'articolo  11  della
          direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di  stagionatura
          e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile
          con la normativa europea,  tutti  i  termini  di  cui  alla
          lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni. 
              3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al  comma
          1 e'  acquisito  il  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3  e  4,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale e successive  modificazioni)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              Il testo  dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri   e   successive
          modificazioni cosi' recita: 
              "Art.  14  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e
          successive  modificazioni).  -  1.  I  decreti  legislativi
          adottati  dal  Governo  ai   sensi   dell'art.   76   della
          Costituzione sono emanati dal Presidente  della  Repubblica
          con  la  denominazione  di  «decreto  legislativo»  e   con
          l'indicazione, nel preambolo, della legge  di  delegazione,
          della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  e  degli
          altri adempimenti del procedimento prescritti  dalla  legge
          di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni". 
              - La direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre
          2007  e'  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n. 15  del  21
          febbraio 2008. 
              - La direttiva 2011/64/UE del Consiglio del  21  giugno
          2011 pubblicata nella G.U.U.E. 5 luglio 2011, n. L 176. 
              - La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 3 aprile 2014 e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.
          del 29 aprile 2014, n. L 127 
              - La direttiva 2014/109/UE  della  Commissione  del  10
          ottobre 2014 e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014,
          n. L 360. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184
          (Attuazione  della  direttiva  2001/37/CE  in  materia   di
          lavorazione,  presentazione  e  vendita  dei  prodotti  del
          tabacco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  luglio
          2003, n. 169. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 18 marzo 2008 n. 75 (Ratifica ed  esecuzione
          della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della
          sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a  Ginevra
          il 21 maggio 2003 e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 17 aprile 2008, n. 91, S.O.