IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, testo unico delle accise, ed in particolare: 
  l'articolo 6, che regola la circolazione in  regime  sospensivo  di
prodotti sottoposti ad accisa; 
  l'articolo 17, comma  4,  che  dispone  che  la  colorazione  e  la
marcatura dei prodotti destinati ad usi per  i  quali  sono  previsti
regimi  agevolati  o  l'applicazione  di  un'aliquota  ridotta   sono
stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e
sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito
fiscale; 
  l'articolo 24, comma 1,  che  prevede  che  i  prodotti  energetici
destinati agli usi elencati nella  Tabella  A  allegata  al  medesimo
testo unico sono ammessi ad esenzione o  all'aliquota  ridotta  nella
misura ivi prevista; 
  l'articolo 24-bis, comma  1,  che  dispone  che  le  formule  e  le
modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o
variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli; 
  l'articolo 62, comma  2,  che  prevede  per  gli  oli  lubrificanti
destinati a provvista di bordo di aerei o navi lo stesso  trattamento
stabilito per i carburanti; 
  l'articolo 67, comma 1, che prevede che con  decreto  del  Ministro
delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le  norme  regolamentari
per l'applicazione delle disposizioni  in  esso  contenute,  comprese
quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni,  abbuoni
o restituzioni; 
  il punto  3  della  predetta  Tabella  A  che  prevede  l'esenzione
dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come  carburanti  per
la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni private da diporto,  e  impiegati  come
carburanti per la navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al
trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; 
  Visto l'articolo  3-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che
stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli  impieghi  di  cui  al
punto 3 della predetta Tabella A del decreto legislativo n.  504  del
1995 si applica nel senso che, tra i carburanti  per  la  navigazione
nelle acque marine comunitarie, compresa  la  pesca,  con  esclusione
delle  imbarcazioni  private  da  diporto,  e  i  carburanti  per  la
navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto  delle
merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti, e'  compresa  la
benzina; 
  Visto l'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
che stabilisce che l'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al
punto 3, della predetta Tabella A del decreto legislativo n. 504  del
1995,  si  applica  nel  senso  di  ricomprendere  anche   la   pesca
professionale in acque interne e lagunari; 
  Visto il decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  22,  relativo
all'attuazione della direttiva 2004/22/CE sugli strumenti di misura; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18  gennaio
2011, n.  32,  recante  i  criteri  per  l'esecuzione  dei  controlli
metrologici successivi sui sistemi  per  la  misurazione  continua  e
dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua; 
  Vista la direttiva del Ministero dello sviluppo economico 4  agosto
2011, di indirizzo e di coordinamento tecnico in materia di controlli
metrologici successivi sui  distributori  di  carburante,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di pesca marittima; 
  Visto il regolamento adottato con il  decreto  del  Ministro  delle
finanze 16 novembre 1995, n.  577,  recante  norme  per  disciplinare
l'impiego dei prodotti petroliferi destinati  a  provvista  di  bordo
delle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie; 
  Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni  di  cui  al  citato
decreto del Ministro delle finanze n. 577 del  1995,  in  materia  di
esenzione  dall'accisa  per  il  gasolio,  la  benzina  e   gli   oli
combustibili utilizzati negli impieghi  previsti  al  punto  3  della
Tabella A acclusa al testo unico delle accise,  sia  per  effetto  di
quanto previsto dal predetto articolo 3-ter del decreto-legge  n.  16
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del  2012,
sia in  relazione  ai  cambiamenti  intervenuti  nelle  disposizioni,
nazionali  e  comunitarie,  in  materia  di  deposito   di   prodotti
sottoposti al regime dell'accisa nonche' di circolazione dei medesimi
prodotti, per la  quale  e'  ora  previsto  l'impiego  del  documento
amministrativo elettronico di cui  all'articolo  6  del  testo  unico
delle accise; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della  legge  n.
400 del 1988, con nota n. 444/UCL 2998 del 28 aprile 2015; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Ai fini del  presente  regolamento  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
  a) TUA: il  testo  unico  delle  accise,  recante  le  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  b) carburanti esenti per la navigazione: il gasolio, la  benzina  e
l'olio combustibile impiegati, previa denaturazione, per le attivita'
per le quali il punto  3  della  Tabella  A  allegata  al  TUA,  come
interpretato dall'articolo 3-ter  del  decreto-legge  2  marzo  2012,
n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.
44, e dall'articolo 34-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,  e
successive modificazioni, prevede l'esenzione dall'accisa; 
  c) oli lubrificanti esenti: gli oli lubrificanti impiegati  per  la
navigazione marittima, esentati  dall'imposta  di  consumo  ai  sensi
dell'articolo 62, comma 2, del medesimo TUA; 
  d) soggetti beneficiari: i soggetti che impiegano carburanti esenti
per la navigazione ovvero oli lubrificanti esenti; 
  e)  Ufficio  competente:  l'Ufficio  delle  dogane  competente  per
territorio in relazione all'ubicazione dell'impianto di distribuzione
dei carburanti esenti per la navigazione  ovvero,  per  i  carburanti
esenti per la  navigazione  riforniti  direttamente  da  un  deposito
fiscale, all'ubicazione del deposito fiscale mittente; 
  f) esercente: il soggetto autorizzato dal competente Ufficio  delle
dogane a gestire un impianto di distribuzione  di  carburanti  esenti
per la navigazione; 
  g) documento e-AD: il documento amministrativo elettronico  di  cui
all'articolo 6, comma 5, del TUA; 
  h) codice ARC: il codice unico di riferimento amministrativo di cui
all'articolo 6, comma 5, del  TUA  attribuito  al  documento  e-AD  a
seguito della convalida informatica della relativa bozza,  ovvero  il
numero di riferimento locale, inteso come il numero progressivo unico
attribuito al documento  e-AD  dallo  speditore,  che  identifica  la
spedizione nella contabilita' dello speditore stesso; 
  i) documento DAS: il documento di accompagnamento  semplificato  di
cui all'articolo 12 del TUA; 
  l) rifornimento diretto: il rifornimento di carburanti  esenti  per
la navigazione  effettuato,  direttamente  da  un  deposito  fiscale,
mediante autocisterna, bettolina o a mezzo tubazione; 
  m) scontrino:  la  ricevuta  emessa,  a  seguito  del  rifornimento
effettuato,  dai  misuratori  installati  sull'autocisterna  o  sulla
bettolina  adibite  al  trasporto  dei  carburanti  esenti   per   la
navigazione. 
  2. Il presente  regolamento  disciplina  l'impiego  dei  carburanti
esenti per la navigazione  nonche'  degli  oli  lubrificanti  esenti.
L'esenzione  e'  applicata  ai  prodotti  energetici  impiegati  come
carburanti  per  la  navigazione  nelle  acque  marine   comunitarie,
compresa  la  pesca,  per  la  navigazione   nelle   acque   interne,
limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonche'  per  il
dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono
costituite dalle acque territoriali e dalle acque  marittime  interne
degli  Stati  membri,  incluse  quelle  lagunari  ed  escluse  quelle
appartenenti a territori che non sono parte del  territorio  doganale
della Comunita'. 
  3. Relativamente alla navigazione nelle acque  marine  comunitarie,
l'esenzione di cui al comma 2 trova applicazione  con  riguardo  alle
imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni  o  licenze
previste dalla normativa vigente, in navigazione  diretta  fra  porti
nazionali, incluso il caso in cui il porto  di  arrivo  coincida  con
quello di  partenza,  o  in  navigazione  diretta  da  un  porto  del
territorio  dello  Stato  verso  porti  comunitari,   anche   se   la
navigazione include acque non comunitarie. 
  4. Relativamente all'attivita' di pesca marittima,  l'esenzione  di
cui al comma  2  del  presente  articolo  compete  ai  soli  soggetti
iscritti nei registri  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  che  esercitano  l'attivita'  di
pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui
all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 153 del 2004. 
  5. Relativamente al trasporto merci nelle acque marine  comunitarie
e nelle acque interne, all'attivita' di dragaggio di vie navigabili e
porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l'esenzione  di
cui al comma 2 del presente articolo  compete  ai  soli  soggetti  in
possesso delle specifiche autorizzazioni  o  licenze  previste  dalla
normativa vigente. 
  6. Sono esclusi  dall'esenzione  di  cui  al  comma  2  i  prodotti
energetici utilizzati dalle imbarcazioni private  da  diporto,  fatti
salvi  i  rifornimenti  alle  unita'  adibite  ad   esclusivo   scopo
commerciale  mediante  contratto  di  noleggio  che   effettuano   la
navigazione di cui al comma 3,  sempreche'  ricorrano  la  necessaria
assunzione  dell'esercizio  nonche'  l'utilizzazione  della  medesima
unita' direttamente da parte del soggetto  esercente  l'attivita'  di
noleggio. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
          promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti  del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092,  al
          solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di
          legge modificate  o  alle  quali  e'  operante  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative): 
              «Art. 6 (Circolazione in regime sospensivo di  prodotti
          sottoposti ad accisa). - 1.  La  circolazione  di  prodotti
          sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello  Stato  e
          nel territorio della Comunita', compreso  il  caso  in  cui
          tali prodotti transitino  per  un  paese  o  un  territorio
          terzo, puo' avvenire: 
              a) per i prodotti provenienti da un  deposito  fiscale,
          verso un altro  deposito  fiscale,  verso  un  destinatario
          registrato, verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il
          territorio della Comunita' secondo le modalita' di  cui  al
          comma 7 ovvero verso i soggetti di cui all'art.  17,  comma
          1; 
              b) per i prodotti spediti da uno speditore  registrato,
          dal luogo di importazione verso qualsiasi  destinazione  di
          cui alla lettera a). 
              2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  luogo   di
          importazione si intende  il  luogo  in  cui  si  trovano  i
          prodotti   quando   sono   immessi   in   libera    pratica
          conformemente all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 
              3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in
          regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1,
          lettera a), nel momento in cui essi  lasciano  il  deposito
          fiscale di spedizione e,  nel  caso  di  cui  al  comma  1,
          lettera  b),  all'atto  della  loro  immissione  in  libera
          pratica. 
              4. Il depositario autorizzato mittente o  lo  speditore
          registrato e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del  pagamento
          dell'accisa gravante sui prodotti  spediti;  in  luogo  dei
          predetti soggetti la  garanzia  puo'  essere  prestata  dal
          proprietario, dal trasportatore o dal vettore  della  merce
          ovvero, in solido, da piu' soggetti tra  quelli  menzionati
          nel presente  periodo.  In  alternativa  la  garanzia  puo'
          essere prestata dal destinatario dei  prodotti,  in  solido
          con il depositario autorizzato mittente o con lo  speditore
          registrato. La garanzia deve essere prestata in conformita'
          alle  disposizioni  comunitarie  e,  per  i   trasferimenti
          comunitari, deve avere validita' in tutti gli Stati  membri
          della Comunita' europea.  E'  disposto  lo  svincolo  della
          cauzione quando e' data la prova della presa in carico  dei
          prodotti da parte del destinatario ovvero, per  i  prodotti
          destinati ad essere esportati, dell'uscita degli stessi dal
          territorio    della    Comunita',    con    le    modalita'
          rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi  7  e
          12. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di  concedere
          ai depositari  autorizzati  riconosciuti  affidabili  e  di
          notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare  la
          garanzia sia per  i  trasferimenti  nazionali  sia,  previo
          accordo  con  gli   Stati   membri   interessati,   per   i
          trasferimenti  intracomunitari,  di   prodotti   energetici
          effettuati per via marittima o a mezzo di condutture fisse. 
              5. La circolazione, in regime sospensivo, dei  prodotti
          sottoposti ad accisa  deve  aver  luogo  con  un  documento
          amministrativo elettronico di cui al  regolamento  (CE)  n.
          684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso  dal
          sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati
          da  parte  del  soggetto  speditore.  I  medesimi  prodotti
          circolano con la scorta di una copia stampata del documento
          amministrativo elettronico o di qualsiasi  altro  documento
          commerciale che indichi in modo chiaramente  identificabile
          il  codice  unico  di  riferimento   amministrativo.   Tale
          documento e' esibito su richiesta alle autorita' competenti
          durante la circolazione in regime sospensivo;  in  caso  di
          divergenza tra i dati in esso riportati e  quelli  inseriti
          nel  sistema  informatizzato,  fanno  fede   gli   elementi
          risultanti da quest'ultimo. 
              6. Fatto salvo quanto previsto ai  commi  7  e  12,  la
          circolazione di prodotti sottoposti  ad  accisa  in  regime
          sospensivo si conclude nel momento in cui i  medesimi  sono
          presi in consegna dal  destinatario.  Tale  circostanza  e'
          attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11,
          dalla  nota  di  ricevimento  trasmessa  dal   destinatario
          nazionale  all'Amministrazione  finanziaria   mediante   il
          sistema informatizzato e da quest'ultimo validata. 
              7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa  in
          regime sospensivo, si conclude, per i prodotti destinati ad
          essere esportati, nel  momento  in  cui  gli  stessi  hanno
          lasciato il territorio della Comunita'. Tale circostanza e'
          attestata dalla nota di esportazione che l'Ufficio doganale
          di esportazione compila sulla base del  visto  dell'Ufficio
          doganale di uscita di cui all'art. 793,  paragrafo  2,  del
          regolamento (CEE) n. 2454/93. 
              8. Qualora, al momento  della  spedizione,  il  sistema
          informatizzato sia  indisponibile  nello  Stato  membro  di
          spedizione,  le  merci  circolano  con  la  scorta  di   un
          documento cartaceo contenente gli stessi elementi  previsti
          dal documento  amministrativo  elettronico  e  conforme  al
          regolamento (CE) n. 684/2009. Gli stessi dati sono inseriti
          dallo  speditore  nel  sistema  informatizzato  non  appena
          quest'ultimo  sia  nuovamente  disponibile.  Il   documento
          amministrativo   elettronico   sostituisce   il   documento
          cartaceo di cui  al  primo  periodo,  copia  del  quale  e'
          conservata dallo speditore e  dal  destinatario  nazionale,
          che   devono   riportarne   gli   estremi   nella   propria
          contabilita'. 
              9.   Qualora   il   sistema   informatizzato    risulti
          indisponibile nello Stato al momento  del  ricevimento  dei
          prodotti da  parte  del  soggetto  destinatario  nazionale,
          quest'ultimo      presenta      all'Ufficio      competente
          dell'Amministrazione  finanziaria  un  documento   cartaceo
          contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui
          al  comma  6,  attestante  l'avvenuta   conclusione   della
          circolazione. Non  appena  il  sistema  informatizzato  sia
          nuovamente  disponibile  nello   Stato,   il   destinatario
          trasmette  la  nota  di  ricevimento  che  sostituisce   il
          documento cartaceo di cui al primo periodo. 
              10.  Il  documento  cartaceo  di  cui  al  comma  9  e'
          presentato   dal   destinatario    nazionale    all'Ufficio
          competente dell'Amministrazione finanziaria anche nel  caso
          in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema
          informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di
          spedizione all'inizio della  circolazione,  non  ha  ancora
          attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al
          documento  relativo  alla  spedizione  stessa;  non  appena
          quest'ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato,
          il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui  al
          comma 6, che sostituisce il documento cartaceo  di  cui  al
          comma 9. 
              11. In assenza della nota di  ricevimento  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   spedite   dal
          territorio  nazionale  puo'  essere  effettuata,  in   casi
          eccezionali, dall'Ufficio dell'Amministrazione  finanziaria
          competente in relazione al luogo di spedizione delle  merci
          sulla base  dell'attestazione  delle  Autorita'  competenti
          dello Stato membro di destinazione; per le  merci  ricevute
          nel territorio nazionale, ai fini della  conclusione  della
          circolazione da parte dell'Autorita' competente dello Stato
          membro  di  spedizione,  in  casi  eccezionali,   l'Ufficio
          dell'Amministrazione  finanziaria  competente  attesta   la
          ricezione delle merci sulla base di  idonea  documentazione
          comprovante la ricezione stessa. 
              12. In assenza della nota di esportazione  non  causata
          dall'indisponibilita'  del   sistema   informatizzato,   la
          conclusione  della  circolazione  di  merci   puo'   essere
          effettuata,    in    casi     eccezionali,     dall'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente in relazione al
          luogo di  spedizione  delle  merci  sulla  base  del  visto
          dell'Autorita' competente dello  Stato  membro  in  cui  e'
          situato l'Ufficio doganale di uscita. 
              13.  Fatta  eccezione  per  i  tabacchi  lavorati,   le
          disposizioni del comma 5 si  applicano  anche  ai  prodotti
          sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo  quando,  su
          richiesta di  un  operatore  nell'esercizio  della  propria
          attivita' economica, sono avviati ad un  deposito  fiscale;
          la domanda di rimborso dell'imposta  assolta  sui  prodotti
          deve essere presentata prima della loro spedizione; per  il
          rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14. 
              14.   Con   determinazione   del   Direttore   generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato,
          sentito il Comando generale della Guardia di finanza,  sono
          stabilite, per la circolazione  dei  tabacchi  lavorati  in
          regime  sospensivo  che   abbia   luogo   interamente   nel
          territorio  dello  Stato,  le  informazioni  aggiuntive  da
          indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al
          comma 5 per la corretta identificazione della tipologia  di
          prodotto   trasferito   anche   al   fine   della    esatta
          determinazione  dell'accisa  gravante.  Fino   all'adozione
          della suddetta determinazione trovano applicazione, per  la
          fattispecie di cui al presente comma,  le  disposizioni  di
          cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67. 
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una
          procedura doganale  sospensiva  o  ad  un  regime  doganale
          sospensivo, nonche' ai prodotti  di  cui  all'art.  39-bis,
          comma 1, lettere d) ed e).»; 
              - Si riporta il testo degli articoli 17, comma  4,  del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 17 (Esenzioni). - (Omissis). 
              4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad
          usi  per  i  quali  sono  previsti   regimi   agevolati   o
          l'applicazione di una aliquota ridotta  sono  stabilite  in
          conformita' alle norme comunitarie adottate  in  materia  e
          sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti  in  regime
          di deposito fiscale. In luogo della marcatura, puo'  essere
          previsto il condizionamento in  recipienti  di  determinata
          capacita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni  previste  dall'art.  17  e  le  altre   norme
          comunitarie  relative  al  regime  delle  agevolazioni,   i
          prodotti  energetici  destinati  agli  usi  elencati  nella
          tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi  ad
          esenzione  o  all'aliquota   ridotta   nella   misura   ivi
          prevista.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 24-bis,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). -
          1. Le  formule  e  le  modalita'  di  denaturazione  per  i
          prodotti  energetici   sono   stabilite   o   variate   con
          determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 62, comma 2, del citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti,  sui
          bitumi di petrolio ed altri prodotti). - (Omissis). 
              2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione di lubrificazione e non  e'  dovuta  per  gli  oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della gomma naturale e sintetica per la  fabbricazione  dei
          relativi  manufatti,   nella   produzione   delle   materie
          plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
          le colle adesive, nella  produzione  degli  antiparassitari
          per le piante da frutta e nei consumi di cui  all'art.  22,
          comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati  per  provvista
          di bordo di aerei o navi si applica lo  stesso  trattamento
          previsto per i carburanti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 67, comma  1,  che  del
          citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art.  67   (Norme   di   esecuzione   e   disposizioni
          transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
          regolamentari per l'applicazione del presente testo  unico,
          con    particolare    riferimento    all'accertamento     e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          destinatario  registrato,   speditore   registrato   o   di
          obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla  concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento di non  assoggettabilita'  al  regime  delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,  alla  circolazione  e   deposito   dei   prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei contrassegni di  Stato,  all'istituzione  degli  uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere generale  stabiliti  dalle  norme  regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche per i singoli casi. Fino a  quando  non  saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle vigenti, in quanto applicabili. I  cali  ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati con il decreto previsto dall'art. 4,  comma  2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti.»; 
              - Si riporta il testo  del  punto  3  della  Tabella  A
          allegata al citato decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504: 
              «Tabella A  -  Impieghi  dei  prodotti  energetici  che
          comportano  l'esenzione  dall'accisa  o  l'applicazione  di
          un'aliquota  ridotta,  sotto   l'osservanza   delle   norme
          prescritte 
              (Omissis). 
              3. Impieghi come carburanti per  la  navigazione  nelle
          acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione
          delle imbarcazioni private  da  diporto,  e  impieghi  come
          carburanti  per  la  navigazione   nelle   acque   interne,
          limitatamente al trasporto delle merci, e per il  dragaggio
          di vie navigabili e porti (1): esenzione. 
              (1)  Per  "aviazione  privata   da   diporto"   e   per
          "imbarcazioni private da diporto" si intende  l'uso  di  un
          aeromobile o di una imbarcazione da parte del  proprietario
          o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli  in
          virtu' di un contratto di locazione o per  qualsiasi  altro
          titolo, per scopo non commerciale  ed  in  particolare  per
          scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci  o  dalla
          prestazione di servizi a titolo  oneroso  o  per  conto  di
          autorita' pubbliche.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16,  convertito  con  modificazioni  nella
          legge 26 aprile 2012, n. 44: 
              «Art. 3-ter (Norma di interpretazione autentica). -  1.
          L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3
          della tabella A allegata al testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica  nel  senso
          che tra i carburanti per la navigazione nelle acque  marine
          comunitarie,  compresa  la  pesca,  con  esclusione   delle
          imbarcazioni private da diporto,  e  i  carburanti  per  la
          navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto
          delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili  e  porti
          e' compresa la benzina.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'art.   34-bis,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116: 
              «Art. 34-bis (Disposizioni  interpretative).  -  1.  Al
          fine di favorire l'accesso al mercato  dei  prodotti  della
          pesca in condizioni  di  equita'  senza  alterazioni  della
          concorrenza,  conformemente  ai  principi  della  normativa
          europea vigente in materia, le disposizioni di cui all'art.
          3-ter, comma 1, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche  la
          pesca professionale in acque interne e lagunari.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art.  12  (Deposito   e   circolazione   di   prodotti
          assoggettati ad accisa). - 1. Fatte salve  le  disposizioni
          stabilite per i singoli prodotti, i  prodotti  assoggettati
          ad  accisa  sono  custoditi  e  contabilizzati  secondo  le
          modalita' stabilite e circolano con un  apposito  documento
          di accompagnamento, analogo a quello previsto dall'art. 10,
          comma 5. Nel caso di spedizioni fra localita' nazionali con
          attraversamento del territorio di un altro Stato membro, e'
          utilizzato il documento di cui all'art. 10, comma 5, ed  e'
          presentata, da parte del mittente e prima della  spedizione
          dei   prodotti,    apposita    dichiarazione    all'Ufficio
          dell'Amministrazione finanziaria competente per  territorio
          in relazione al luogo di spedizione. 
              2. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma  1
          non si applicano per i  prodotti  custoditi  e  movimentati
          dalle amministrazioni dello Stato.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2,  3  e  4  del
          decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153: 
              «Art. 2 (Registro dei pescatori marittimi). - 1. Coloro
          che intendono esercitare la pesca  marittima  professionale
          devono conseguire l'iscrizione al pertinente  registro  dei
          pescatori marittimi  istituito  presso  le  Capitanerie  di
          porto. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui all'art. 10, restano in vigore  le  disposizioni  in
          materia di iscrizione al registro dei  pescatori  marittimi
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
          1968, n. 1639, ad eccezione del requisito di  cui  all'art.
          35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto,  al  fine
          di agevolare l'accesso alla professione. 
              3.  L'iscrizione  non  e'  richiesta  per  coloro   che
          esercitano  la  pesca   scientifica   ed   appartengono   a
          organizzazioni  o  istituti  di  ricerca   riconosciuti   o
          espressamente autorizzati  dal  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali.». 
              «Art. 3 (Registro delle imprese di pesca).  -  1.  Sono
          soggetti all'obbligo della iscrizione  nel  registro  delle
          imprese di pesca,  istituito  presso  ogni  Capitaneria  di
          porto, gli imprenditori  ittici  che  esercitano  la  pesca
          marittima. 
              2. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui all'art. 10, restano in vigore  le  disposizioni  in
          materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2  ottobre
          1968, n. 1639.». 
              «Art.  4  (Licenza  di  pesca).  -  1.  Le  navi  ed  i
          galleggianti abilitati alla  navigazione,  ai  sensi  dell'
          art. 149 del  codice  della  navigazione,  per  l'esercizio
          della pesca professionale devono essere muniti  di  licenza
          di pesca.».