(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                       MODIFICAZIONI APPORTATE 
                       IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210 
 
  All'articolo 1: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno
2012, n. 79, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n.  131,  la  parola:  "2014"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"2016"»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma  5,  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018,  e'
prorogato al 30 aprile 2016»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis.  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e'  prorogato  al
25 aprile 2016 per la presentazione  di  proposte  di  ricompense  al
valor militare per i caduti, i comuni e le province. 
    7-ter. Le  proposte  di  cui  al  comma  7-bis  con  la  relativa
documentazione sono inviate  al  Ministero  della  difesa,  cui  sono
demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di  primo
grado per la concessione delle  qualifiche  dei  partigiani  e  delle
decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della  legge
28 marzo 1968, n. 341. 
    7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei  partigiani,  di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    7-quinquies. All'attuazione dei commi  da  7-bis  a  7-quater  il
Ministero della difesa  provvede  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»; 
    al comma 8, dopo le parole: «All'articolo  2223,  comma  2,  del»
sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di  cui
al»; 
    il comma 9 e' sostituito dai seguenti: 
    «9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
    9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, le parole: "31 dicembre 2015" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2016" e le parole: "per  l'anno  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2015". 
    9-ter. All'articolo 1 della legge 7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 79, lettera b), le parole:  "entro  trenta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"; 
      b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono  sostituite  dalle
seguenti: "lettere a) e b)". 
    9-quater.  All'articolo  4,   comma   9,   terzo   periodo,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo,  dal
comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro
a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonche' i  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,"»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. Il termine  per  l'aggiornamento  delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio  2014/2017,
e'  prorogato  all'anno  scolastico   2018/2019   per   il   triennio
successivo. Conseguentemente, le prime  fasce  delle  graduatorie  di
istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro della pubblica istruzione  13  giugno  2007,  n.
131, per il conferimento delle supplenze ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 5, della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  sono  aggiornate  a
decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per
l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e  di  terza
fascia. 
    10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo
il comma 107 e' inserito il seguente: 
    "107-bis.   Il   termine   ultimo   di    validita'    ai    fini
dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati
dalle istituzioni di cui al comma 102 e'  prorogato  al  31  dicembre
2017". 
    10-quater. Al comma 14  dell'articolo  14  del  decreto-legge  30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
marzo 1998, n. 61, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Al
fine  di  prorogare  per   il   triennio   2016-2018   le   attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di  ricostruzione
nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria  e  i  relativi
comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie  e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
per un periodo massimo di tre  anni,  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato,  nei  limiti  di  quanto  strettamente   necessario   al
completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto
della normativa vigente in  materia  di  limitazioni  assunzionali  e
finanziarie, nonche' dei limiti  di  durata  dei  contratti  a  tempo
determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15  giugno
2015, n. 81". 
    10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma  1,  della
legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  limitatamente  allo  stanziamento
relativo all'anno 2016, per  un  importo  massimo  di  214.000  euro,
possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese
di avvio dei fondi di previdenza complementare dei  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche. 
    10-sexies.  Ai  fini  della  procedura   di   chiamata   di   cui
all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  il
termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma
2 e comma 3,  lettera  a),  della  medesima  legge,  come  modificato
dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  e'  prorogato
al 31 dicembre 2016. 
    10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge  30
dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili"  sono  sostituite
dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016". 
    10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31
dicembre 2016, con risorse a carico del  proprio  bilancio  e  previo
parere favorevole del  dipartimento  di  afferenza,  i  contratti  di
ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  in
scadenza  prima  della  medesima  data,  i  cui  titolari  non  hanno
partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012
o 2013. Ai fini  dell'ammissione  alle  procedure  di  selezione  dei
titolari dei contratti  della  medesima  tipologia,  gli  assegni  di
ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240  del  2010,
sono  equipollenti  a  quelli  erogati  ai  sensi  della   previgente
disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge  27  dicembre
1997, n. 449». 
  All'articolo 2: 
    al comma 2, le parole: «All'articolo  13  dell'Allegato  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione
di cui all'allegato 2»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo  10  del
decreto legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  il  termine  per  la
cessazione  del  temporaneo  ripristino  delle   sezioni   distaccate
insulari   di   Ischia,    Lipari    e    Portoferraio,    ricadenti,
rispettivamente, nei circondari dei tribunali di  Napoli,  Barcellona
Pozzo di Gotto e Livorno, e'  prorogato  al  31  dicembre  2018.  Per
l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13,  del
decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato  al  1°  gennaio
dell'anno successivo a  quello  della  proroga  indicata  al  periodo
precedente. Dall'attuazione del presente comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro"». 
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  2-bis.  (Proroga  di  termini  in   materia   di   giustizia
ordinaria). - 1. E' prorogato fino al 31  dicembre  2016  il  termine
assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di
cui all'articolo 161-quater,  primo  comma,  secondo  periodo,  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368. 
  2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il  termine  assegnato  al
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia per  l'adozione  delle  specifiche  tecniche  di  cui
all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221. 
  Art. 2-ter. (Ridefinizione dell'assetto territoriale  degli  uffici
dei giudici di pace).  -  1.  All'articolo  2,  comma  1-bis,  quarto
periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "Entro
il 28 febbraio 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "Entro  il  31
maggio 2016". 
  Art. 2-quater. (Proroga di termini in  materie  di  competenza  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. All'articolo 2,
comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  le  parole:  "Per  il
periodo 2013-2015" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  il  periodo
2013-2016". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari  a
38 milioni di euro, si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Per i contratti di  solidarieta',  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,  e  successive  modificazioni,
stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione
salariale siano state presentate entro la  stessa  data,  l'ammontare
del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per  il  solo
anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10
per cento della retribuzione  persa  a  seguito  della  riduzione  di
orario, fino a concorrenza dell'importo  massimo  complessivo  di  50
milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, al primo periodo,  dopo  le  parole:  "forme  sostitutive"  sono
inserite le  seguenti:  "ed  esclusive"  e,  all'ottavo  periodo,  le
parole: "sessanta giorni" sono sostituite  dalle  seguenti:  "novanta
giorni"». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 43, comma 12, del» sono
inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, la parola: «inserito» e' sostituita dalla seguente:
«aggiunto»; 
      al capoverso 3-ter, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016,  in  tutto
il territorio nazionale, la  struttura  delle  componenti  tariffarie
relative agli  oneri  generali  di  sistema  elettrico  applicate  ai
clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici  ai
criteri  che  governano  la  tariffa  di  rete  per  i   servizi   di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore  alla  medesima  data,
tenendo  comunque  conto  dei  diversi  livelli  di  tensione  e  dei
parametri di connessione, oltre che  della  diversa  natura  e  delle
peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare,
con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al  sostegno
delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema
elettrico di cui all'articolo  39,  comma  3,  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento
di cui al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale  12
novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del  bando
di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso  regolamento,  sono
prorogati rispettivamente di dodici mesi per  gli  ambiti  del  primo
raggruppamento, di  quattordici  mesi  per  gli  ambiti  del  secondo
raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del  terzo,  quarto  e
quinto raggruppamento, di nove  mesi  per  gli  ambiti  del  sesto  e
settimo raggruppamento e di cinque mesi per  gli  ambiti  dell'ottavo
raggruppamento, in  aggiunta  alle  proroghe  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"Scaduti tali termini,  la  Regione  competente  sull'ambito  assegna
ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la  procedura
di gara attraverso la nomina di un  commissario  ad  acta,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale  termine  senza  che  la
Regione competente abbia proceduto alla  nomina  del  commissario  ad
acta, il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Regione,
interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
L'importo  eventualmente  anticipato  dai  gestori  uscenti  per   la
copertura  degli  oneri  di  gara,  di  cui  all'articolo  1,   comma
16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  trasferito
dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese  dalla
sua   nomina,   al   netto   dell'importo   relativo   agli   esborsi
precedentemente effettuati  per  la  preparazione  dei  documenti  di
gara."; 
      b) i commi 4 e 5 sono abrogati. 
    2-quater. All'articolo 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, le parole:  "31  dicembre  2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2016". 
    2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) dopo le parole: "nell'anno 2014" sono inserite le  seguenti:
"e le riduzioni effettuate nell'anno 2015"; 
      b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  da  erogare
secondo i criteri e le  procedure  del  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo  1,  comma  160,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208"». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale  Gran
Sasso  Science  Institute  -  GSSI). -  1.  All'articolo  31-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Al fine di proseguire le  attivita'  di  sperimentazione,
alla scadenza del triennio individuato  dal  comma  2  l'operativita'
della scuola e' prorogata per un ulteriore triennio"; 
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della scuola per  il
triennio  di  cui  al  comma  2-bis,  a  integrazione  delle  risorse
assegnate con deliberazione  del  CIPE  n.  76  del  6  agosto  2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre  2015,  e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e,  quanto  a  1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e  2018,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204"; 
    c) al comma 6, dopo le parole: "Allo scadere del  triennio"  sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis"». 
  All'articolo 4: 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: "Per  l'anno  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Per gli anni 2015 e 2016". 
    1-ter. Il  termine  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  secondo
periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15  giugno
2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014. 
    1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6  luglio  2012,
n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai  partiti  e  ai
movimenti politici che non ottemperano  all'obbligo  di  trasmissione
degli atti di cui al secondo e al  terzo  periodo,  nei  termini  ivi
previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme  di  legge,  la
Commissione applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  di  euro
200.000"»; 
    al comma 2, le  parole:  «prevenzione  incendi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2014, n. 15, le parole:  "31  ottobre  2015"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2016"»; 
    al comma 4 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Per  i
comuni istituiti a seguito dei processi  di  fusione  previsti  dalla
legislazione vigente, che hanno concluso tali processi  entro  il  1°
gennaio 2016,  l'obbligo  del  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto
derivanti  dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita'  di  riparto
del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate  con
decreto del Ministro dell'interno 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle
risorse da ripartire e da  attribuire  si  provvede  annualmente  con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze.  Per  l'anno  2016  i  trasferimenti
erariali non oggetto di fiscalizzazione,  corrisposti  dal  Ministero
dell'interno in  favore  delle  province  appartenenti  alla  Regione
siciliana e alla regione Sardegna,  sono  determinati  in  base  alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 2,  del  decreto-legge  6  marzo
2014, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  maggio
2014, n. 68. 
    6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate,
senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  le
seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le parole:  "30  maggio  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 maggio 2017"; 
      b) al comma 1-bis, le parole: "15 luglio 2012" sono  sostituite
dalle seguenti: "15 luglio 2017". 
    6-quater. All'articolo 1, comma  379,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, le parole: "al 31 dicembre 2015" sono sostituite  dalle
seguenti: "al 31 dicembre 2016"». 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  4-bis.  (Ampliamento  dei  termini  per  la   richiesta   di
contributo da parte degli enti in dissesto). - 1. All'articolo 3-bis,
comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Per gli anni 2012, 2013 e  2014"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Dall'anno 2012 all'anno 2017"; 
    b) le parole: "dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data  di  entrata
in vigore  del  presente  decreto  per  i  contributi  relativi  agli
esercizi 2012, 2013 e 2014 e  dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per
i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017". 
  Art. 4-ter. (Proroga  di  termini  in  materia  di  prevenzione  di
delitti con finalita' terroristica di matrice  internazionale). -  1.
All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.
155, le parole: "Fino al  31  gennaio  2016"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino al 31 gennaio 2017". 
  Art. 4-quater. (Proroga di termini in materia di conservazione  dei
dati di traffico telefonico e telematico). -  1.  All'articolo  4-bis
del  decreto-legge  18  febbraio  2015,   n.   7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,  esclusi
comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli  operatori  dei
servizi di telecomunicazione alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al
traffico telefonico o telematico effettuato  successivamente  a  tale
data, sono conservati, in deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo
132, comma 1, del codice di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per
le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di  cui  agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),  del  codice
di procedura penale"; 
    b) al comma 2, le parole:  "31  dicembre  2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2017"; 
    c) al comma 3, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "1° luglio 2017"». 
  All'articolo 5: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  primo  periodo,   dopo   le   parole:   "e   successive
modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonche' l'attivita' della
struttura di supporto ivi prevista", le parole: "e' assicurato"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono assicurati" e la cifra: "100.000" e'
sostituita dalla seguente: "500.000"; 
      b) al secondo periodo, le parole: "Dal 1°  gennaio  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2017"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Proroghe in materia  di
beni e attivita' culturali e di turismo». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis. (Proroga del finanziamento del Museo  tattile  statale
"Omero"). - 1. E' prorogata per il triennio 2016-2018  l'applicazione
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  5-ter,   comma   1,   del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7   ottobre   2013,   n.   112.   All'onere   derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per  ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  2,  comma
396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
  All'articolo 6: 
    al  comma  3,   capoverso   16,   primo   periodo,   le   parole:
«costituiscono riferimento  fino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«costituiscono riferimento, fino»; 
    al comma 4, le parole: «e per l'anno 2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, e successive modificazioni,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il
seguente: 
    "7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come
regioni  di  riferimento,  di  quelle  stabilite   dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015,  e
per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di
sanita' sono altresi' confermati  i  costi  pro  capite  per  livelli
assistenziali delle regioni di riferimento rilevati  dai  modelli  LA
2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede  di
determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015"». 
  All'articolo 7: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti  alla  quota  di
cui  al  periodo  precedente  sono  utilizzate  dalle   regioni   per
interventi e servizi nel settore  delle  infrastrutture  scolastiche,
della protezione civile,  del  dissesto  idrogeologico,  nonche'  del
patrimonio culturale"»; 
    al comma 2: 
    all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 253 del» sono  inserite
le seguenti:  «codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al»; 
    e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «b-bis) al comma 20-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016"»; 
    al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 189, comma 5, del» sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
    al comma 4, dopo le parole: «all'articolo  357,  comma  27,  del»
sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  le
parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio
2016"»; 
    al comma 9, la parola: «previste» e' sostituita  dalla  seguente:
«previsti»; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: "Ferrovie dello Stato
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti:  "Rete  ferroviaria  Italiana
S.p.A.". 
    9-ter. Il termine di novanta giorni  entro  cui  il  commissario,
nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre
2015, n.  208,  predispone  un  piano  industriale  e'  prorogato  di
ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non  possono  essere
intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti  di
intervento nelle procedure esecutive pendenti,  nei  confronti  della
societa' di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge  n.  208
del 2015. I pignoramenti eventualmente  eseguiti  non  vincolano  gli
enti debitori e i terzi pignorati, i  quali  possono  disporre  delle
somme per le finalita' istituzionali della societa' di cui  al  primo
periodo»; 
    al comma 11: 
      le parole: «il termine previsto ai sensi del predetto articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «il termine previsto dall'articolo 2,
comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  3  marzo
2015,»; 
      sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  suddetto
termine e' prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui  le  procedure
di gara per l'affidamento dei lavori bandite  entro  il  29  febbraio
2016 siano andate deserte ovvero  prevedano  l'affidamento  congiunto
dei lavori e della progettazione. Il termine e' inoltre prorogato  al
15 ottobre 2016  per  gli  appalti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di  cui  all'articolo
28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara  siano
pubblicati entro il 29 febbraio 2016.»; 
    dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    «11-bis. Il termine di  cui  all'articolo  5,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27  luglio  2004,  n.  186,  riferito  alle  nuove  norme
tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,  anche
sismico e idraulico, delle dighe  di  ritenuta  e'  prorogato  al  28
febbraio 2017. 
    11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo  periodo,  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre   2015"   sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016". 
    11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo
1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  differita  al
1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo
1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di
cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
per le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per  le  risorse  relative  agli
anni 2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di  cui  al
citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013,  e  di  cui
all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 8: 
    al comma 1: 
      alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre  2016
e comunque non oltre il  collaudo  con  esito  positivo  della  piena
operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a  mezzo
di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando
pubblicato il  26  giugno  2015,  le  sanzioni  di  cui  all'articolo
260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono ridotte del 50 per cento."»; 
      e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
      «b-bis) al comma  9-bis sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "In ogni caso,  all'attuale  concessionaria  del  SISTRI  e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle  somme  da  versare  per
l'indennizzo  dei  costi  di  produzione  e  salvo   conguaglio,   da
effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente,
la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e  di  10  milioni  di
euro  per  l'anno  2016.  Al  pagamento  delle  somme  a  titolo   di
anticipazione  provvede,  entro  il  31  marzo  2016,  il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  nell'ambito
dei propri stanziamenti di bilancio"»; 
    al comma 2: 
      all'alinea, le parole: «, sono aggiunti i seguenti commi»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
      al capoverso 3-ter, le parole: «, dell'Allegato  II,  parte  I,
alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi  dell'Allegato
II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «della parte I dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla
parte quinta del presente decreto» e le  parole:  «nell'Allegato  II,
parte II, alla Parte Quinta» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella
parte II dell'allegato II alla parte quinta»; 
      alla rubrica, le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'ambiente e». 
  All'articolo 10: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 21, comma  1,  del  decreto  legislativo  17
dicembre 2014, n. 198, le parole: "entro  un  anno"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro diciotto mesi"»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 14, comma  11,  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole: "per i soli anni 2015  e  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2016"  e  le  parole:
"31 dicembre 2015"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2016". 
    2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  in  relazione
alle  attivita'  formative  svolte  dagli  organismi  di   formazione
professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati  ai
sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si
interpreta nel  senso  che  l'imposta  sul  valore  aggiunto  assolta
sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se  i  beni  e  servizi
acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di
operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione. 
    2-quater. Resta  ferma  la  detrazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi  di
formazione professionale utilizzati nella realizzazione di  attivita'
formative per l'acquisizione di una qualifica professionale,  per  le
quali  abbiano  percepito  contributi  a  fondo  perduto,  ai   sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  sempre  che  la
detrazione sia stata operata anteriormente alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  che
l'imposta  non  sia  stata  considerata   dall'ente   erogatore   del
contributo quale spesa ammessa al finanziamento. 
    2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi  dell'articolo  12
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  erogano  contributi  pubblici  in
relazione  alle  attivita'  formative  svolte  dagli   organismi   di
formazione professionale  tengono  conto,  nella  determinazione  dei
contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta  sugli  acquisti
di beni  e  servizi  che,  ai  sensi  dello  stesso  articolo  7  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  196
del 2008, si consideri  realmente  e  definitivamente  sostenuta  dal
beneficiario. 
    2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai  commi  2-ter,  2-quater  e
2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 3  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"»; 
    al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno
2016 gli enti locali sono  esclusi  dal  divieto  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Le richieste di cui all'articolo  56-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate,  secondo
le modalita' ivi indicate, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  ed  entro  il
termine perentorio del 31 dicembre 2016»; 
    al comma 7, la parola: «aggiunte» e' sostituita  dalla  seguente:
«inserite»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis.  La  rappresentanza,  il  patrocinio  e  l'assistenza  in
giudizio dell'Ente strumentale alla  Croce  Rossa  italiana,  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 28  settembre  2012,  n.  178,
continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato  ai  sensi
dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo  e'  richiamata
nello statuto dell'Ente, adottato  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze. 
    7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale
alla  Croce  Rossa  italiana,  prevista  per  il  1°  gennaio   2018,
all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, le parole: "2016" e  "2017"  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "2017" e "2018". 
    7-quater. All'articolo  49-quater  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1: 
        1) le parole:  "l'Associazione  italiana  della  Croce  Rossa
(CRI)" sono sostituite dalle seguenti: "l'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana"; 
        2) le parole:  "30  settembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 2016"; 
        3) le parole: "del direttore generale" sono sostituite  dalle
seguenti: "dell'amministratore"; 
        4)  le  parole:  "per  l'anno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per l'anno 2016"; 
        5) dopo le parole: "pagamenti dei debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili" sono inserite le seguenti: ", anche a  carico  di  singoli
comitati territoriali,  ivi  comprese  le  obbligazioni  estinte  nel
periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a  valere  su  anticipazioni
bancarie,"; 
        6) le parole da: "31 dicembre 2012" fino alla fine del  comma
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015, nei  limiti  delle
disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno  2016
e  non  piu'  necessarie  per  le  finalita'   originarie,   relative
all'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  10,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota
non ancora erogata"; 
      b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni  vigilanti,
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28  settembre  2012,
n.  178,  del  rendiconto  per  l'anno  2015  e  della  delibera   di
accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo,  con
l'indicazione di misure idonee e congrue  di  copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 178 del  2012,  con  asseverazione  del
collegio dei revisori dei conti"; 
      c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      "2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del  finanziamento
previsto per l'Ente strumentale  alla  Croce  Rossa  italiana  e  per
l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo  8,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a  valere
sul finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  a  decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al
rimborso dell'anticipazione di liquidita'  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, nella misura  di  6  milioni  di  euro  annui  per
l'intero  periodo  di  rimborso  della  medesima  anticipazione.   Il
predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo
periodo,  costituisce  un'economia  per  il  bilancio  statale.  Fino
all'applicazione delle citate  riduzioni  e,  comunque,  in  caso  di
insufficienza del predetto  importo,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino
a concorrenza della rata  da  rimborsare,  a  valere  sulle  somme  a
qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale  alla  Croce
Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana.  Tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n. 178  del  2012,  i  proventi  derivanti
dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  dell'Ente  strumentale
alla Croce Rossa  italiana  o  dell'Associazione  della  Croce  Rossa
italiana    sono    prioritariamente    destinati     al     rimborso
dell'anticipazione di liquidita' di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo"»; 
      al comma 8, le parole: «terzo periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarto periodo»; 
      dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Anche per l'anno 2016  e'  prorogato  l'utilizzo  delle
somme iscritte in conto residui nell'anno  2015  nel  bilancio  dello
Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema
di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      8-ter. All'articolo 6, comma 16,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, le parole: "2014, 2015 e 2016"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "2014, 2015, 2016 e 2017". 
      8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, le parole: "limitatamente al  periodo  2011-2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente al periodo 2011-2017". 
      8-quinquies.   L'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n.
186,  e'  prorogata  al  31  dicembre  2016  al  fine  di  consentire
l'integrale passaggio di tutto il personale  nella  sezione  "Dogane"
del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  conseguente
soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo  unico  del
personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse  disponibili  di
cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. 
      8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei  compensi  per
lavoro  straordinario  ai  corpi   di   polizia,   nelle   more   del
perfezionamento  del  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di   cui
all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.
121, sono prorogati all'anno 2016  i  limiti  massimi  stabiliti  dal
decreto adottato ai  sensi  del  medesimo  articolo  43,  tredicesimo
comma, per l'anno 2015». 
  All'articolo 11: 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  Il  termine  di  scadenza  dello  stato   di   emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20  e  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2018. 
    2-ter. Al comma 14-bis  dell'articolo  10  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015  e
2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017  e
2018" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015
e 2016" sono sostituite dalle  seguenti:  "per  ciascuno  degli  anni
2015, 2016, 2017 e 2018"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
    «3-bis.  Il  termine  del  31   dicembre   2015   relativo   alle
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3554 del  5  dicembre  2006,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  stabilito  dall'articolo  5,
comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,  n.  6,  come  modificato
dall'articolo 9, comma 4-quinquies,  del  decreto-legge  31  dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2015, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016. 
    3-ter. Per lo svolgimento di  attivita'  di  supporto  tecnico  e
amministrativo alla regione Campania in attuazione  degli  interventi
di  bonifica  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale
campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi  del  personale
con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente  in  servizio,
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nelle  more  dell'attuazione  delle  procedure  di  reclutamento
previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
    3-quater. Il termine di cui all'articolo 3,  comma  2-bis,  primo
periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito  dal
comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93,  e'
prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi  oneri  si  provvede,  nel
limite massimo di 500.000 euro, a valere  sulle  risorse  disponibili
delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  ricorrendo  eventualmente  alla
ridefinizione degli interventi programmati. 
    3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli  interventi  di
bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31
dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5,  del  decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 febbraio 2014, n. 6, per garantire  la  continuita'  dell'efficacia
delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  11   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  e'
prorogato al 31 luglio 2016». 
  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis. (Proroga di termini in materia ambientale). -  1.  Il
termine di cui  all'articolo  33,  comma  10,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni. 
  2.  Entro  trenta  giorni  dall'approvazione   del   programma   di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo  33
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci  di
detto programma relativi a  interventi  urgenti  o  propedeutici,  le
risorse residue dei fondi stanziati  dal  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  per  il  sito  di  interesse
nazionale "Bagnoli-Coroglio" ed erogati  al  comune  di  Napoli,  non
ancora impegnate alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  sono   destinate   al   finanziamento   dei   medesimi
interventi, secondo gli indirizzi della cabina di  regia  di  cui  al
comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 
  3. All'articolo 33 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12, le parole da: "Il Soggetto Attuatore  costituisce
allo scopo una societa' per azioni" fino alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "La   trascrizione   del   decreto   di
trasferimento al  Soggetto  Attuatore  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile.  Alla  procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura  Spa  e'  riconosciuto  un
importo corrispondente al  valore  di  mercato  delle  aree  e  degli
immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data  del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela
fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a
quindici anni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, emessi su mercati regolamentati  dal  Soggetto
Attuatore, anche al  fine  di  soddisfare  ulteriori  fabbisogni  per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma  8.
L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente  comma  non
comporta l'esclusione dai limiti relativi  al  trattamento  economico
stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla  consegna
dei suddetti titoli, tutti  i  diritti  relativi  alle  aree  e  agli
immobili trasferiti, ivi  compresi  quelli  inerenti  alla  procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa,  sono  estinti  e  le
relative  trascrizioni  cancellate.  La  trascrizione  del   predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e gli  altri  atti  previsti  dal
presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di  registro,  di
bollo e da ogni altro onere  e  imposta.  Il  Soggetto  Attuatore  ha
diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione
delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le  modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione
del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano  fermi
gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica"; 
    b) il comma 13.1 e' abrogato; 
    c) al comma 13-quater,  le  parole:  "ovvero  della  societa'  da
quest'ultimo costituita" sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 12-bis. (Proroga del termine  dei  lavori  della  Commissione
parlamentare di  inchiesta  sul  rapimento  e  sulla  morte  di  Aldo
Moro). -  1.  Il  termine  per  la  conclusione  dei   lavori   della
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte  di
Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio
2014, n. 82, e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura. 
  Art. 12-ter. (Proroga di termini in  materia  di  competenza  della
Presidenza del Consiglio dei ministri). - 1. All'articolo 4, comma 2,
della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola:  "dieci"  e'  sostituita
dalla seguente: "venti". 
  2. Le domande di cui al comma 1  dell'articolo  4  della  legge  30
marzo 2004, n. 92,  corredate  della  relativa  documentazione,  sono
inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della  medesima  legge
n. 92 del 2004. 
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Art. 12-quater. (Proroga  della  durata  in  carica  del  Consiglio
nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti). - 1.
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,  di
cui all'articolo 17 della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69,  e  dei
Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge  n.  69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016».