(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                        (art. 1, comma 1, lettera ff) 
 
                                                          «Allegato I 
                                                (art. 4-bis, comma 1) 
 
                  REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA 
 
Osservazioni preliminari. 
  1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza  per
le  attrezzature  a  pressione  indicati  nel  presente  allegato  si
applicano   anche   agli   insiemi   qualora   esista   un   pericolo
corrispondente. 
  2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto
sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti  essenziali  di
sicurezza  si  applicano  soltanto  quando  sussistono   i   pericoli
corrispondenti  per  le  attrezzature  a  pressione  considerate,  se
utilizzate   alle   condizioni   ragionevolmente   prevedibili    dal
fabbricante. 
  3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i  rischi
per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della
pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto  della
sua analisi. 
  4.  I  requisiti  essenziali  di  sicurezza  vanno  interpretati  e
applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica  e  della
prassi al momento della progettazione e della fabbricazione,  nonche'
dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato
livello di protezione della salute e della sicurezza. 
1. Norme di carattere generale. 
  1.1. Le attrezzature a  pressione  sono  progettate,  fabbricate  e
controllate  e,  ove  occorra,  dotate  dei  necessari  accessori  ed
installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in
base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni  ragionevolmente
prevedibili. 
  1.2. Nella scelta delle soluzioni piu' appropriate  il  fabbricante
applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato: 
    eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura  in  cui  cio'
sia ragionevolmente fattibile; 
    applicazione  delle  opportune  misure  di  protezione  contro  i
pericoli che non possono essere eliminati; 
    informazione degli utilizzatori circa pericoli  residui,  se  del
caso, e indicazione della necessita' di opportune misure speciali  di
attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione. 
  1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilita' di un
uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere  progettata  in
modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se cio'  non  fosse
possibile, deve  essere  munita  di  un'avvertenza  adeguata  che  ne
sconsigli l'uso scorretto. 
2. Progettazione. 
  2.1. Norme di carattere generale. 
  Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate
tenendo conto  di  tutti  i  fattori  pertinenti  che  consentono  di
garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. 
  La progettazione comprende coefficienti  di  sicurezza  appropriati
basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza  adatti
a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione. 
  2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata. 
    2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere  progettate  per
carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre  condizioni
di esercizio ragionevolmente prevedibili. In  particolare  si  terra'
conto dei fattori seguenti: 
      pressione interna/esterna; 
      temperatura ambiente e di esercizio; 
      pressione  statica  e  massa  della  sostanza  contenuta   alle
condizioni di esercizio e durante le prove; 
      sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti; 
      forze di reazione e momenti di reazione provocati da  sostegni,
collegamenti, tubazioni, ecc.; 
      corrosione ed erosione, fatica, ecc.; 
      decomposizione dei fluidi instabili. 
  E' necessario tenere in considerazione  le  diverse  sollecitazioni
che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilita'
che esse avvengano allo stesso tempo. 
    2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata  deve
essere basata su uno degli elementi seguenti: 
      in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3,
integrato, se necessario, da un metodo di progettazione  sperimentale
riportato al punto 2.2.4; 
      su un  metodo  di  progettazione  sperimentale  senza  calcoli,
riportato al punto 2.2.4, ove il  prodotto  della  pressione  massima
ammissibile PS per il volume V sia inferiore  a  6  000  bar·L  o  il
prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar. 
    2.2.3. Metodo di calcolo. 
  a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi. 
  Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a
pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente  prevedibili
in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, e'  necessario
applicare coefficienti di sicurezza  che  consentano  di  fugare  del
tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione,  dalle  condizioni
concrete di  uso,  dalle  sollecitazioni,  dai  modelli  di  calcolo,
nonche' dalle proprieta' e dal comportamento dei materiali. 
  I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza
in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7. 
  Tali disposizioni possono essere  soddisfatte  applicando  uno  dei
seguenti  metodi,  a  seconda  dei  casi,  se  necessario  a   titolo
complementare o in combinazione: 
    progettazione mediante formule; 
    progettazione mediante analisi; 
    progettazione mediante meccanica della rottura. 
  b) Resistenza. 
  Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a  pressione
si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto. 
  In particolare: 
    le  pressioni  di  calcolo  non  devono  essere  inferiori   alle
pressioni massime ammissibili e devono tener  conto  della  pressione
statica  e  della  pressione  dinamica  del  fluido   nonche'   della
decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente e' separato
in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione,  la  parete  di
divisione va progettata tenendo conto della  pressione  piu'  elevata
che si possa raggiungere in uno scomparto e  della  pressione  minima
possibile nello scomparto limitrofo; 
    le temperature  di  calcolo  devono  offrire  idonei  margini  di
sicurezza; 
    la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le  eventuali
combinazioni di temperatura e di  pressione  che  possono  coincidere
durante  condizioni  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili  per
l'attrezzatura; 
    le   sollecitazioni   massime   e   le    concentrazioni    delle
sollecitazioni di punta  devono  essere  mantenute  entro  limiti  di
sicurezza; 
    nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare  uso
dei valori appropriati  relativi  alle  proprieta'  dei  materiali  e
basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al  punto
4 nonche' dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi,  fra
le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: 
      limite di elasticita', 0,2% o 1%,  a  seconda  dei  casi,  alla
temperatura di calcolo; 
      resistenza alla trazione; 
      resistenza riferita al tempo, cioe' resistenza allo scorrimento
plastico; 
      dati relativi alla fatica; 
      modulo di Young (modulo di elasticita'); 
      appropriato livello di sollecitazione plastica; 
      energia di flessione da urto; 
      resistenza alla rottura; 
    idonei   coefficienti   di   giunzione,   da    applicare    alle
caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo  di
prove non distruttive, delle proprieta' dei  materiali  assemblati  e
delle condizioni di esercizio previste; 
    la progettazione deve tenere  opportunamente  conto  di  tutti  i
meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio
corrosione,   scorrimento,   fatica)   relativi   all'uso    previsto
dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di  cui  al  punto  3.4  si  deve
richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che
influiscono in modo determinante sulla longevita'  dell'attrezzatura,
per esempio: 
      per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di  ore  di
esercizio alle temperature specificate, 
      per quanto riguarda la fatica:  numero  previsto  di  cicli  ai
livelli di sollecitazione specificati, 
      per  quanto  riguarda  la  corrosione:  corrosione  ammissibile
prevista. 
  c) Stabilita'. 
  Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilita'
strutturale  insufficiente,  andranno  adottate  misure  idonee   per
eliminare  l'inconveniente,  tenendo  conto  dei  rischi  legati   al
trasporto e alla movimentazione. 
    2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione. 
  La progettazione  dell'attrezzatura  puo'  essere  completamente  o
parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un
campione  rappresentativo  dell'attrezzatura  o  della  categoria  di
attrezzature. 
  Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire  chiaramente  il
suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da  parte
dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione  della
progettazione, laddove esso esista. 
  Il  suddetto  programma  deve  stabilire  le  condizioni   in   cui
effettuare le prove e i criteri  di  approvazione  e  di  rifiuto.  I
valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei
materiali di costruzione  delle  attrezzature  da  collaudare  devono
essere determinati prima dell'esecuzione della prova. 
  Se del caso, durante le prove deve essere  possibile  osservare  le
aree critiche dell'attrezzatura a pressione per  mezzo  di  strumenti
adeguati  che  consentano  di   misurare   le   deformazioni   e   le
sollecitazioni con sufficiente precisione. 
  Il programma di prove deve comprendere: 
    a) una prova di resistenza alla  pressione  intesa  a  verificare
che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza  fissato
in relazione alla pressione massima ammissibile,  l'attrezzatura  non
presenti fuoriuscite significative ne' deformazioni superiori  ad  un
certo limite. 
  Per l'esecuzione della prova  la  pressione  va  stabilita  tenendo
conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche
e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova  e
i valori ammessi per la progettazione, e deve  altresi'  tener  conto
della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto; 
    b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica,  prove
appropriate stabilite  in  funzione  delle  condizioni  di  esercizio
previste per l'attrezzatura  in  questione,  ad  esempio:  durata  di
funzionamento  a  determinate  temperature,   numero   di   cicli   a
determinati livelli di sollecitazione; 
    c) se necessario, prove complementari relative ad  altri  fattori
ambientali  specifici  di  cui  al  punto  2.2.1  quali   corrosione,
aggressioni esterne. 
  2.3. Disposizioni a garanzia  delle  manovre  e  dell'esercizio  in
condizioni di sicurezza. 
  I sistemi di funzionamento delle attrezzature  a  pressione  devono
essere  tali   da   escludere   qualsiasi   rischio   ragionevolmente
prevedibile  derivante  dal  funzionamento.  Se  necessario,  occorre
prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: 
    ai dispositivi di chiusura e di apertura; 
    agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza; 
    ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico  in  presenza  di
pressione o di vuoto; 
    alla  temperatura  superficiale,   in   considerazione   dell'uso
previsto; 
    alla decomposizione dei fluidi instabili. 
  In  particolare,  le  attrezzature  a  pressione   con   otturatori
amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale
che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura
non presenti alcun rischio.  Inoltre,  quando  questa  apertura  puo'
essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione  deve  essere
munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoche'  la
pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio. 
  2.4. Mezzi di ispezione. 
  a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in
modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni  necessarie
per garantirne la sicurezza. 
  b) Ove cio' sia necessario a garantirne la sicurezza permanente  si
devono   predisporre   mezzi    per    verificare    le    condizioni
dell'attrezzatura a pressione  al  suo  interno,  quali  aperture  di
accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura
in modo tale che si  possa  procedere  alle  opportune  ispezioni  in
condizioni ergonomiche e di sicurezza. 
  c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano  di  garantire
lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui: 
    essa sia troppo piccola per consentire l'accesso  fisico  al  suo
interno; 
    la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno; 
    sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non
e' dannosa  per  il  materiale  di  costruzione  dell'attrezzatura  a
pressione e  che  non  e'  ragionevolmente  prevedibile  alcun  altro
meccanismo di deterioramento. 
  2.5. Mezzi di scarico e di sfiato. 
  Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati  per  lo  scarico  e  lo
sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: 
    evitare fenomeni dannosi come il  colpo  d'ariete,  il  cedimento
strutturale  sottovuoto,  la  corrosione  e  le   reazioni   chimiche
incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e
di prova, in particolare le prove sotto pressione; 
    consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione  in
condizioni di assoluta sicurezza. 
  2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche. 
  Ove occorra, va previsto un  maggiore  spessore  o  una  protezione
adeguata contro la corrosione o altre  aggressioni  chimiche  tenendo
conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 
  2.7. Usura. 
  Ove sussista la possibilita' di erosioni o di abrasioni di notevole
entita', vanno prese misure adeguate per: 
    ridurre al minimo l'effetto con una  progettazione  adeguata,  ad
esempio aumentando lo spessore del materiale o  prevedendo  l'uso  di
incamiciature o di materiali di rivestimento; 
    consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; 
    attirare l'attenzione, nelle istruzioni  di  cui  al  punto  3.4,
sulle misure necessarie  per  un  uso  in  condizioni  permanenti  di
sicurezza. 
  2.8. Insiemi. 
  Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: 
    gli  elementi  da  assemblare  siano  adatti  e  affidabili   per
l'applicazione prevista; 
    tutti i componenti siano correttamente integrati e  adeguatamente
collegati. 
  2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico. 
  All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a  pressione  e
l'installazione dei relativi accessori, ovvero le  misure  necessarie
per la loro installazione, devono essere tali da garantire  che  esse
vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza,  tenendo  in
particolare conto i seguenti rischi: 
    a) per il caricamento: 
      l'eccessivo caricamento  o  l'eccessiva  pressurizzazione,  con
particolare riguardo al tasso di  caricamento  e  alla  pressione  di
vapore alla temperatura di riferimento; 
      l'instabilita' delle attrezzature a pressione; 
    b) per  lo  scarico:  la  fuoriuscita  incontrollata  del  fluido
pressurizzato; 
    c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e  scollegamento
insicuri. 
  2.10. Protezione  contro  il  superamento  dei  limiti  ammissibili
dell'attrezzatura a pressione. 
  Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili,  e'  possibile  che
vengano superati i limiti  ammissibili,  l'attrezzatura  a  pressione
viene dotata  ovvero  si  provvede  a  che  sia  dotata  di  adeguati
dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad
essere  protetta  da  altri  dispositivi  di   protezione   integrati
nell'insieme. 
  Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi  adeguati
sono determinati in funzione delle peculiarita'  dell'attrezzatura  o
dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. 
  I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: 
    a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera
d); 
    b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi  di  controllo  quali
indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto
pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale. 
  2.11. Accessori di sicurezza. 
    2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono: 
      essere progettati e costruiti in modo da  essere  affidabili  e
adatti al loro uso previsto e  da  tener  conto,  se  del  caso,  dei
requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi; 
      essere indipendenti da altre  funzioni,  a  meno  che  la  loro
funzione  di  sicurezza  non  possa  essere  intaccata  dalle   altre
funzioni; 
      essere conformi ai principi di  progettazione  appropriati  per
ottenere  una  protezione  adeguata  ed  affidabile.  Detti  principi
comprendono  segnatamente  un  sistema  «fail-safe»,  un  sistema   a
ridondanza, la diversita' e un sistema di autocontrollo. 
    2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione. 
  Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la  pressione
non superi in permanenza la  pressione  massima  ammissibile  PS;  e'
tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve  durata  in
base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3. 
    2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura. 
  Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto
il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 
  2.12. Incendio all'esterno. 
  Ove  necessario,  le  attrezzature  a   pressione   devono   essere
progettate e, ove occorra, dotate di accessori  adeguati,  ovvero  si
devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di
rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni  in  caso
d'incendio di  origine  esterna,  con  particolare  riguardo  all'uso
previsto dell'attrezzatura. 
3. Fabbricazione. 
  3.1. Procedure di fabbricazione. 
  Mediante applicazione  delle  tecniche  idonee  e  delle  procedure
opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle
istruzioni previste per le fasi  di  progettazione,  con  particolare
riguardo alle operazioni indicate di seguito. 
    3.1.1. Preparazione dei componenti. 
  La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e  smussatura)
non  deve  provocare  difetti  o  incrinature,  ne'   modificare   le
proprieta' meccaniche che potrebbero avere effetti  negativi  per  la
sicurezza delle attrezzature a pressione. 
    3.1.2. Giunzioni permanenti. 
  Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da
difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza  delle
attrezzature. 
  Le proprieta'  delle  giunzioni  permanenti  devono  soddisfare  le
proprieta'  minime  indicate  per  i  materiali  che  devono   essere
collegati a meno che altri valori di proprieta' corrispondenti  siano
stati  specificamente  presi  in  considerazione   nei   calcoli   di
progettazione. 
  Per le attrezzature a  pressione,  le  giunzioni  permanenti  delle
parti   che   contribuiscono   alla   resistenza    alla    pressione
dell'attrezzatura e le parti  ad  essa  direttamente  annesse  devono
essere realizzate da personale adeguatamente  qualificato  e  secondo
modalita' operative adeguate. 
  L'approvazione delle  modalita'  operative  e  del  personale  sono
affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV
ad una terza parte competente che e', a scelta del fabbricante: 
    un organismo notificato; 
    un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro  come  previsto
all'art. 13. 
  Al fine di procedere  a  tali  approvazioni,  detta  entita'  terza
effettua o fa effettuare gli esami e le prove  previsti  nelle  norme
armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 
    3.1.3. Prove non distruttive. 
  Per le attrezzature a pressione, le  prove  non  distruttive  delle
giunzioni  permanenti   devono   essere   effettuate   da   personale
adeguatamente qualificato. Per  le  attrezzature  a  pressione  delle
categorie III e IV, il  personale  deve  essere  stato  approvato  da
un'entita' terza competente, riconosciuta da  uno  Stato  membro,  ai
sensi dell'art. 13. 
    3.1.4. Trattamento termico. 
  Se vi e' rischio che il  processo  di  fabbricazione  modifichi  le
proprieta' dei materiali tanto da  pregiudicare  la  sicurezza  delle
attrezzature a pressione, si deve applicare  un  trattamento  termico
adeguato nella opportuna fase di fabbricazione. 
    3.1.5. Rintracciabilita'. 
  Devono  essere  stabilite  e  mantenute  opportune  procedure   per
identificare  i   materiali   delle   parti   dell'attrezzatura   che
contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati  dal
momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla  prova
definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita. 
  3.2. Verifica finale. 
  Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla  verifica
finale descritta qui di seguito. 
    3.2.1. Esame finale. 
  Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte  ad  un  esame
finale volto a verificare, de visu e tramite controllo della relativa
documentazione, il rispetto dei requisiti del  presente  decreto.  In
tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate
nel corso della fabbricazione. Nella  misura  necessaria  a  fini  di
sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e  all'esterno
di  tutte  le  parti  dell'attrezzatura,  eventualmente  durante   il
processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia
piu' ispezionabile all'atto dell'esame finale). 
    3.2.2. Prova. 
  La verifica finale delle attrezzature  a  pressione  comprende  una
prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una  prova
a pressione idrostatica a una pressione almeno pari,  ove  opportuno,
al valore fissato al punto 7.4. 
  Per le attrezzature della categoria I fabbricate  in  serie,  detta
prova puo' essere eseguita su base statistica. 
  Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa  o
non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre  prove
di comprovata validita'. Prima di effettuare le prove  diverse  dalla
prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative  quali
prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente. 
    3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza. 
  Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche  un  esame  degli
accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati
i requisiti di cui al punto 2.10. 
  3.3. Marcatura e/o etichettatura. 
  Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni  da
fornire conformemente all'art. 4-bis, comma 6, e  all'art.  4-quater,
comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso. 
  a) Per tutte le attrezzature a pressione: 
    anno di fabbricazione; 
    identificazione dell'attrezzatura  a  pressione  secondo  la  sua
natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero
di fabbricazione; 
    limiti essenziali massimi e minimi ammissibili. 
  b) A seconda del tipo di  attrezzatura  a  pressione,  informazioni
supplementari atte a garantire condizioni  sicure  di  installazione,
funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione  e  ispezione
periodica, quali: 
    volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L; 
    dimensione nominale della tubazione DN; 
    pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data; 
    pressione a cui e' tarato il dispositivo di sicurezza espressa in
bar; 
    potenza dell'attrezzatura in kW; 
    tensione d'alimentazione in V (volts); 
    uso previsto; 
    rapporto di riempimento in kg/L; 
    massa di riempimento massima in kg; 
    tara espressa in kg; 
    gruppo di fluidi. 
  c) Ove occorra,  mediante  avvertenze  fissate  all'attrezzatura  a
pressione si dovra' attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti
posti in risalto dall'esperienza. 
  Le  informazioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)   figurano
sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta  saldamente  fissata
ad essa, ad eccezione dei seguenti casi: 
    se del caso, si  puo'  usare  una  opportuna  documentazione  per
evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi,  come  ad  esempio
componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme; 
    nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole,  ad  esempio
accessori,   dette   informazioni   possono   essere   riportate   su
un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione; 
    per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla
lettera c) si possono utilizzare etichette o  altri  mezzi  adeguati,
purche' essi  rimangano  leggibili  per  tutto  il  periodo  di  vita
previsto. 
  3.4. Istruzioni operative. 
  a)  Al  momento  della  messa  a  disposizione  sul   mercato,   le
attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove  pertinente,
da un  foglio  illustrativo  destinato  all'utilizzatore,  contenente
tutte le informazioni  utili  ai  fini  della  sicurezza  per  quanto
riguarda: 
    il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a
pressione; 
    la messa in servizio; 
    l'impiego; 
    la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore. 
  b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni  presenti
nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3,
tranne  l'identificazione  della  serie,  e  deve  essere  corredato,
all'occorrenza, della documentazione tecnica nonche'  dei  disegni  e
dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni. 
  c) Ove occorra, il  foglio  illustrativo  deve  inoltre  richiamare
l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3,  e
sulle caratteristiche particolari della  progettazione,  in  base  al
punto 2.2.3. 
4. Materiali. 
  I  materiali  utilizzati  per  la  costruzione  di  attrezzature  a
pressione devono essere  adatti  per  tale  applicazione  durante  la
durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione. 
  I materiali di saldatura e  gli  altri  materiali  di  assemblaggio
devono  soddisfare  in  modo  adeguato  soltanto   i   corrispondenti
requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera a), e  4.3,  primo  comma,  sia
singolarmente che dopo la messa in opera. 
  4.1. I materiali delle parti pressurizzate: 
    a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di
prova e  di  esercizio  ragionevolmente  prevedibili,  e  soprattutto
possedere  duttilita'  e  tenacita'  sufficienti;  se  del  caso,  le
caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare  i  requisiti
del punto  7.5;  inoltre,  si  dovra'  procedere  in  particolare  ad
un'appropriata selezione dei  materiali  in  modo  da  prevenire,  se
necessario, una frattura di fragilita'; ove per motivi  specifici  si
debba far ricorso ad un materiale  fragile,  devono  essere  previste
idonee misure; 
    b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al  fluido
che sara' contenuto  nell'attrezzatura  a  pressione;  le  proprieta'
chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa  non  devono
essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata  di  vita
prevista dell'attrezzatura; 
    c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura; 
    d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste; 
    e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti  negativi
rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi. 
  4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve: 
    a) definire adeguatamente i valori necessari  per  i  calcoli  di
progettazione di  cui  al  punto  2.2.3  nonche'  le  caratteristiche
essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al  punto
4.1; 
    b)  allegare  alla  documentazione  tecnica  gli   elementi   che
attestano  il  rispetto  delle  prescrizioni  del  presente   decreto
riguardo ai materiali in una delle seguenti forme: 
      mediante  l'utilizzazione  di  materiali  in  base  alle  norme
armonizzate; 
      mediante  l'utilizzazione  dei  materiali  che  hanno   formato
oggetto di un'approvazione europea di materiali  per  attrezzature  a
pressione in base all'art. 11; 
      mediante una valutazione particolare dei materiali; 
    c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV,  una
valutazione  particolare  dello  specifico  materiale  e'  effettuata
dall'organismo notificato incaricato delle procedure  di  valutazione
della conformita' dell'attrezzatura a pressione. 
  4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve  prendere  le  opportune
misure per accertarsi che il  materiale  impiegato  sia  conforme  ai
requisiti richiesti.  In  particolare,  per  tutti  i  materiali,  il
fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformita' ad
un determinato requisito. 
  Per  quanto  riguarda  le  parti  pressurizzate  principali   delle
attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere
costituito da un certificato che prevede un controllo  specifico  sul
prodotto. 
  Allorche' un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia  di
qualita' appropriato certificato da un organismo competente stabilito
nell'Unione e che e' stato oggetto di una valutazione specifica per i
materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino
la conformita' ai corrispondenti requisiti del presente punto. 
Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche. 
  In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti  da  1  a  4,  per  i
prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i  requisiti  qui  di  seguito
specificati. 
5. Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,
  con rischio di surriscaldamento, di cui all'art. 3, comma 1. 
  Tra le suddette attrezzature figurano: 
    i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera b), come le caldaie per vapore e  acqua  calda  a
focolare, i surriscaldatori  e  i  risurriscaldatori,  le  caldaie  a
recupero calorico, le caldaie  per  l'incenerimento  di  rifiuti,  le
caldaie elettriche ad  elettrodi  o  a  immersione,  le  autoclavi  a
pressione, nonche' i relativi accessori e, ove  occorra,  i  relativi
sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi  di
alimentazione di combustibile; 
    gli  apparecchi  di  riscaldamento  a  scopo   industriale,   che
utilizzano fluidi diversi dal vapore e  dall'acqua  surriscaldata  di
cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a),  quali  riscaldatori  per  le
industrie chimiche e altre  industrie  affini  e  le  attrezzature  a
pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari. 
  Le suddette  attrezzature  a  pressione  devono  essere  calcolate,
progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi  di  una
perdita significativa di contenimento derivante da  surriscaldamento.
In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che: 
    a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per  limitare
parametri di funzionamento quali l'immissione e  lo  smaltimento  del
calore e, se del caso, il livello del fluido onde  evitare  qualsiasi
rischio di surriscaldamento localizzato o generale; 
    b) se necessario,  siano  previsti  punti  di  prelevamento  onde
valutare le proprieta' del fluido per evitare rischi connessi  con  i
depositi e/o la corrosione; 
    c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i  rischi  di
danni causati dai depositi; 
    d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore
residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura; 
    e) si prevedano disposizioni per evitare un  accumulo  pericoloso
di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un  ritorno
di fiamma. 
6. Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c). 
  Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che: 
    a)  il  rischio  di  sovrasollecitazioni  causate  da  un   gioco
eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio,
di  flange,  giunzioni,  soffietti  o   tubazioni   flessibili,   sia
controllato mediante idonei mezzi di sostegno,  vincolo,  ancoraggio,
allineamento e pretensione; 
    b) ove vi sia la possibilita' che si formi  condensa  all'interno
di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di  scarico  e  di
rimozione dei depositi dalle  zone  piu'  basse  onde  evitare  colpi
d'ariete o corrosione; 
    c) si presti debita attenzione  ai  possibili  danni  causati  da
turbolenze e vortici;  in  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni
pertinenti del punto 2.7; 
    d) si presti adeguata attenzione al rischio di  fatica  derivante
da vibrazioni nei tubi; 
    e)  se  le  sostanze  contenute  nelle  tubazioni   sono   fluidi
appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i
tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro
dimensioni; 
    f) venga ridotto al minimo il rischio  di  scarico  involontario,
segnando  chiaramente  sul  lato  fisso  i  punti  di  derivazione  e
indicando il fluido contenuto; 
    g) la posizione e il percorso delle tubazioni  e  delle  condotte
sotterranee siano indicati almeno nella documentazione  tecnica  onde
facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione  in
condizioni di completa sicurezza. 
7. Requisiti particolari,  espressi  in  cifre,  per  attrezzature  a
  pressione specifiche. 
  Sono di norma applicabili le disposizioni  che  seguono.  Tuttavia,
allorche' non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non
sia indicato specificamente e non siano applicate norme  armonizzate,
il  fabbricante  deve  comprovare  l'applicazione   di   disposizioni
adeguate che consentano di ottenere un livello di  sicurezza  globale
equivalente. 
  Le disposizioni previste dal presente punto integrano  i  requisiti
essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le  attrezzature
a pressione alle quali sono applicati. 
  7.1. Sollecitazioni ammissibili. 
    7.1.1. Simboli: 
      Re/t , limite di elasticita', indica il valore alla temperatura
di calcolo, a seconda dei casi: 
        del limite  massimo  di  scorrimento  per  un  materiale  che
presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo; 
        del limite di elasticita' convenzionale, pari  all'1,0%,  per
l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato; 
        del limite di elasticita'  convenzionale  pari,  negli  altri
casi, allo 0,2%; 
      Rm/20 indica il valore minimo della resistenza alla trazione  a
20° C; 
      Rm/t indica la resistenza alla  trazione  alla  temperatura  di
calcolo. 
    7.1.2. A  seconda  del  materiale  impiegato,  la  sollecitazione
generale  ammissibile  della  membrana  per  carichi  prevalentemente
statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni
di scorrimento sono significativi non deve essere superiore  al  piu'
basso dei valori elencati in appresso: 
      per  l'acciaio  ferritico,  compreso   l'acciaio   normalizzato
(acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e  gli  acciai
che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di Re/t e  5/12
di Rm/20 ; 
      per l'acciaio austenitico: 
        se l'allungamento dopo la rottura e' superiore al 30%, 2/3 di
Re/t ; 
        in via alternativa e se l'allungamento  dopo  la  rottura  e'
superiore al 35%, 5/6 di Re/t e 1/3 di Rm/t ; 
      per l'acciaio fuso non legato o scarsamente  legato,  10/19  di
Re/t e 1/3 di Rm/20 ; 
      per l'alluminio, 2/3 di Re/t ; 
      per le leghe di alluminio che non possono essere temprate,  2/3
di Re/t e 5/12 di Rm/20 . 
  7.2. Coefficienti di giunzione. 
  Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione  deve  essere  al
massimo pari ai seguenti valori: 
    per  le  attrezzature  sottoposte  a  prove  distruttive  e   non
distruttive che consentono di  verificare  l'inesistenza  di  difetti
rilevanti: 1; 
    per le attrezzature sottoposte a prove non  distruttive  mediante
sondaggio: 0,85; 
    per le  attrezzature  non  sottoposte  a  prove  non  distruttive
diverse da un'ispezione visiva: 0,7. 
  Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo  di
sollecitazione e le proprieta' meccaniche e tecnologiche del giunto. 
  7.3. Dispositivi di  limitazione  della  pressione,  specie  per  i
recipienti a pressione. 
  Il picco temporaneo di pressione  di  cui  al  punto  2.11.2,  deve
essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile. 
  7.4. Pressione di prova idrostatica. 
  Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica  di
cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al  piu'  elevato  dei  due
valori seguenti: 
    la pressione corrispondente al carico massimo che puo' sopportare
l'attrezzatura in funzione,  tenuto  conto  della  pressione  massima
ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per
il coefficiente 1,25, 
    la   pressione   massima   ammissibile,   moltiplicata   per   il
coefficiente 1,43. 
  7.5. Caratteristiche dei materiali. 
  Qualora non siano richiesti altri valori in base ad  altri  criteri
da prendere in considerazione, per  essere  conforme  al  punto  4.1,
lettera a), un acciaio e'  considerato  sufficientemente  duttile  se
l'allungamento dopo la rottura, in una prova di  trazione  effettuata
secondo un  procedimento  standard,  e'  pari  almeno  al  14%  e  se
l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V,  e'  pari
almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari  a  20°  C,  ma  non
superiore alla temperatura minima di esercizio prevista. 
 
                               ------- 
 
                                                          Allegato II 
                                                    (art. 9, comma 1) 
 
              TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 
 
  1. Nelle tabelle i riferimenti alle  diverse  categorie  di  moduli
sono i seguenti: 
      
 
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |     testata>I     |   =   |Modulo A               |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |        II         |   =   |Moduli A2, D1, E1      |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |                   |       |Moduli B (tipo di      |
        |                   |       |progetto) + D, B (tipo |
        |                   |       |di progetto) + F, B    |
        |                   |       |(tipo di produzione) + |
        |                   |       |E, B (tipo di          |
        |        III        |   =   |produzione) + C2, H    |
        +-------------------+-------+-----------------------+
        |                   |       |Moduli B (tipo di      |
        |                   |       |produzione) + D, B     |
        |                   |       |(tipo di produzione) + |
        |        IV         |   =   |F, G, H1               |
        +-------------------+-------+-----------------------+
 
  2. Gli accessori di sicurezza definiti all'art. 1, comma 2, lettera
d), e oggetto dell'art. 3, comma 1,  lettera  d),  sono  classificati
nella categoria  IV.  Eccezionalmente,  tuttavia,  gli  accessori  di
sicurezza  fabbricati  per  attrezzature  specifiche  possono  essere
classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere. 
  3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera
e), e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera d), sono classificati  in
base: 
    - alla pressione massima ammissibile PS; 
    - al volume proprio V o, a  seconda  dei  casi,  alla  dimensione
nominale DN; 
    - al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere. 
  La tabella corrispondente  per  i  recipienti  o  le  tubazioni  va
utilizzata  per  precisare  la   categoria   di   valutazione   della
conformita'. 
  Qualora il  volume  e  la  dimensione  nominale  siano  considerati
adeguati ai fini dell'applicazione del  secondo  trattino  del  primo
capoverso, l'accessorio in questione e' classificato nella  categoria
piu' elevata. 
  4. Le linee di demarcazione  nelle  tabelle  di  valutazione  della
conformita' che seguono indicano il  limite  superiore  per  ciascuna
categoria. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             ----------- 
 
                                                         Allegato III 
                                                (art. 4-bis, comma 2) 
Procedure di valutazione della conformita'. 
  Gli obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
allegato per le attrezzature a  pressione  si  applicano  anche  agli
insiemi. 
1. Modulo A: (controllo interno della produzione). 
  1. Il  controllo  interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4  nonche'  si  accerta  e  dichiara,
sotto  la  sua  esclusiva  responsabilita',  che   l'attrezzatura   a
pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto. 
  2. Documentazione tecnica. 
  Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. 
  Detta  documentazione   consente   di   valutare   la   conformita'
dell'attrezzatura a  pressione  ai  requisiti  pertinenti  e  include
un'adeguata  analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  precisa   i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La  documentazione  tecnica  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati, ecc.; 
    le relazioni sulle prove effettuate. 
  3. Fabbricazione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto. 
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    4.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   su   ciascuna
attrezzatura a  pressione  che  soddisfi  i  requisiti  del  presente
decreto. 
    4.2.  Il  fabbricante  redige  una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  dell'attrezzatura  a  pressione  che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La   dichiarazione   di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata. 
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  5. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
2. Modulo A2: controllo interno della produzione  unito  a  controlli
  ufficiali delle attrezzature a pressione  effettuati  a  intervalli
  casuali. 
  1.  Il  controllo  interno  della  produzione  unito  ai  controlli
ufficiali delle attrezzature  a  pressione  effettuati  a  intervalli
casuali e' la procedura di valutazione della conformita' con  cui  il
fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2,  3,  4  e  5
nonche'   si   accerta   e   dichiara,   sotto   la   sua   esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto. 
  2. Documentazione tecnica. 
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata  analisi  e
valutazione dei  rischi.  Essa  precisa  i  requisiti  applicabili  e
comprende, nella misura necessaria a tale valutazione,  il  progetto,
la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La
documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,  almeno  gli
elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati,
ecc., e 
    le relazioni sulle prove effettuate. 
  3. Fabbricazione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica
di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa  si
applicano. 
  4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione. 
  Il fabbricante effettua  la  verifica  finale  dell'attrezzatura  a
pressione, che viene controllata mediante visite senza  preavviso  da
un organismo notificato scelto dal fabbricante. 
  L'organismo notificato effettua, o  fa  effettuare,  controlli  sul
prodotto  a  intervalli  casuali  da  esso  determinati  al  fine  di
verificare la qualita'  dei  controlli  interni  sull'attrezzatura  a
pressione, tenendo conto tra l'altro della  complessita'  tecnologica
dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto. 
  Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato: 
    si accerta che il fabbricante svolga effettivamente  la  verifica
finale in base al punto 3.2 dell'allegato I; 
    preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito,  esemplari  di
attrezzature  a  pressione  ai  fini   del   controllo.   L'organismo
notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonche'  la
necessita' di effettuare o far effettuare  su  dette  attrezzature  a
pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente. 
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire  se  il  processo  di  fabbricazione  dell'attrezzatura   a
pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione. 
  Qualora una o piu' attrezzature a pressione  o  un  insieme  o  non
risultino  conformi,  l'organismo  notificato  prende  le   opportune
misure. 
  Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone,  sotto
la   responsabilita'    dell'organismo    notificato,    il    numero
d'identificazione di quest'ultimo. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura   CE   su   ciascuna
attrezzatura a pressione che soddisfi  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  redige  una   dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un  modello  dell'attrezzatura  a  pressione  che,
insieme alla documentazione tecnica, mantiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a
pressione  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La   dichiarazione   di
conformita' UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui e' stata
compilata. 
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  5  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
3. Modulo B: esame UE del tipo. 
  3.1. Esame UE del tipo - tipo di produzione. 
  1. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: e'  la  parte  di  una
procedura di valutazione  della  conformita'  con  cui  un  organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione,
nonche'  verifica  e  certifica  che  il  progetto  tecnico  di  tale
attrezzatura  a  pressione  rispetta  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  2. L'esame UE del tipo  -  tipo  di  produzione:  consiste  in  una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame  di
un   campione,    rappresentativo    della    produzione    prevista,
dell'attrezzatura a pressione finita. 
  3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a  un
unico organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda  sia
presentata dal  suo  rappresentante  autorizzato,  anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    la documentazione tecnica che  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
      una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
      disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
      le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
      un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      i risultati dei  calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.; 
      le relazioni sulle prove effettuate; 
      le informazioni relative alle prove previste nel  quadro  della
fabbricazione; 
      le  informazioni  relative  alle  qualifiche   o   approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
      i campioni rappresentativi della produzione prevista. 
  Il  campione  puo'  coprire  piu'  varianti  di  un'attrezzatura  a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano  sul
livello di sicurezza. 
  L'organismo  notificato  puo'  chiedere   ulteriori   campioni   se
necessari per effettuare il programma di prove: 
    la  documentazione  probatoria  attestante  l'adeguatezza   delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
  4. L'organismo notificato: 
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del  progetto  tecnico  dell'attrezzatura  a  pressione
nonche' le procedure di fabbricazione. 
  In particolare, l'organismo notificato: 
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per  attrezzature  a  pressione  e  verifica  il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I; 
    approva le modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  dei
pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive  sia
qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato
I; 
    4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente
alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono  stati
progettati conformemente alle disposizioni  applicabili  delle  norme
armonizzate  pertinenti,  nonche'  gli  elementi   che   sono   stati
progettati utilizzando altre  specifiche  tecniche  pertinenti  senza
applicare le relative disposizioni di tali norme; 
    4.3. esegue  gli  esami  opportuni  e  le  prove  necessarie  per
accertare se,  ove  il  fabbricante  abbia  scelto  di  applicare  le
soluzioni di cui alle  pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano
state applicate correttamente; 
    4.4. esegue  gli  esami  opportuni  e  le  prove  necessarie  per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante   applicando   altre   specifiche   tecniche   pertinenti
soddisfino i corrispondenti requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
presente decreto; 
    4.5. concorda con il fabbricante il  luogo  in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove. 
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
all'autorita' di  notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
  6.  Se  il  tipo  rispetta  i  requisiti  del   presente   decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il  punto  7,  il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione  del
tipo approvato. 
  Al certificato e' allegato un elenco  dei  fascicoli  significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato  conserva
una copia. 
  Il certificato e i suoi allegati contengono tutte  le  informazioni
pertinenti per consentire  la  valutazione  della  conformita'  delle
attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il
controllo delle attrezzature in funzione. 
  Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente  decreto  ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e  informa  di
tale decisione il  richiedente,  motivando  dettagliatamente  il  suo
rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso. 
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato,  qualora
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai
requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  sulle
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  comportano
una nuova approvazione sotto forma di un supplemento  al  certificato
di esame UE del tipo - tipo di produzione. 
  8. Ogni  organismo  notificato  informa  le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE  del  tipo  -  tipo  di
produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha  rilasciato  o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita'  di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o   degli
eventuali supplementi respinti, sospesi  o  altrimenti  sottoposti  a
restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo - tipo di  produzione,  e/o  dei
supplementi  da  esso  respinti,  ritirati,  sospesi   o   altrimenti
sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di  tali  certificati  e/o
dei supplementi da esso rilasciati. 
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo  -  tipo  di  produzione,  e/o  dei  relativi  supplementi.   La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta,  copia
della documentazione tecnica e dei risultati degli  esami  effettuati
dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una  copia
del certificato di esame UE del tipo  -  tipo  di  produzione,  degli
allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo  tecnico  contenente
la documentazione presentata  dal  fabbricante,  fino  alla  scadenza
della validita' di tale certificato. 
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di  produzione,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione  tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e'  stata
immessa sul mercato. 
  10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 
  3.2. Esame UE del tipo - tipo di progetto. 
  1. L'esame UE del tipo - tipo di  progetto,  e'  la  parte  di  una
procedura  di  valutazione  della  conformita'  in  cui   l'organismo
notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a  pressione
nonche' verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del
presente decreto. 
  2. L'esame UE  del  tipo  -  tipo  di  progetto,  consiste  in  una
valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a
pressione, effettuata  esaminando  la  documentazione  tecnica  e  la
documentazione probatoria  di  cui  al  punto  3,  senza  l'esame  di
campioni. 
  Il metodo sperimentale di  progettazione  di  cui  al  punto  2.2.4
dell'allegato I non puo' essere usato nell'ambito di questo modulo. 
  3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo  -  tipo
di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
    il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda  sia
presentata dal  suo  rappresentante  autorizzato,  anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    la documentazione tecnica che  deve  consentire  di  valutare  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili  del  presente  decreto  e  comprende  un'analisi  e  una
valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le
prescrizioni applicabili e  include,  se  necessario  ai  fini  della
valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il   funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
      una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
      disegni di progettazione e fabbricazione nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
      le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
      un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      i risultati dei  calcoli  di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.; 
      le  informazioni  relative  alle  qualifiche   o   approvazioni
richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
    la  documentazione  probatoria  attestante  l'adeguatezza   delle
soluzioni del progetto tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti  i
documenti  utilizzati,  in  particolare  qualora  non   siano   state
applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende,
se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
    La domanda puo' riguardare piu'  varianti  di  un'attrezzatura  a
pressione, purche' le differenze tra le varianti non influiscano  sul
livello di sicurezza. 
  4. L'organismo notificato: 
    4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per  valutare
l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto. 
  In particolare, l'organismo notificato: 
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per attrezzature a pressione; 
    approva le modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi
dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in
precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il
fabbricante abbia deciso  di  applicare  le  soluzioni  di  cui  alle
relative  norme  armonizzate,  tali  norme  siano   state   applicate
correttamente; 
    4.3. effettua gli esami appropriati per  verificare  se,  qualora
non siano state applicate le soluzioni di  cui  alle  relative  norme
armonizzate, le  soluzioni  adottate  dal  fabbricante  soddisfino  i
corrispondenti  requisiti  essenziali  di  sicurezza   del   presente
decreto. 
  5. L'organismo notificato redige una relazione di  valutazione  che
elenca le iniziative intraprese  in  conformita'  del  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
  6. Se il  progetto  rispetta  i  requisiti  del  presente  decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo - tipo di progetto. Fatto  salvo  il  punto  7,  il
certificato e' valido per 10 anni rinnovabili e contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione  del
progetto approvato. 
  Al certificato e' allegato un elenco  dei  fascicoli  significativi
della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato  conserva
una copia. 
  Il certificato e i suoi allegati contengono tutte  le  informazioni
pertinenti per consentire  la  valutazione  della  conformita'  delle
attrezzature  a  pressione  fabbricate  al   progetto   esaminato   e
permettere il controllo delle attrezzature in funzione. 
  Se il progetto non soddisfa i requisiti  applicabili  del  presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un  certificato
di esame UE del tipo - tipo di progetto, e informa di tale  decisione
il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
  7.  L'organismo  notificato  segue   l'evoluzione   del   progresso
tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo ne informa il fabbricante. 
  Il  fabbricante  informa  l'organismo  notificato  che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo -
tipo di progetto, di tutte le modifiche  al  progetto  approvato  che
possano influire sulla conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai
requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  sulle
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  richiedono
un'ulteriore  approvazione,  sotto  forma  di   un   supplemento   al
certificato originario di esame UE del tipo - tipo di progetto. 
  8. Ogni  organismo  notificato  informa  le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE  del  tipo  -  tipo  di
progetto, e/o agli eventuali supplementi che  esso  ha  rilasciato  o
revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle
autorita'  di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o   degli
eventuali supplementi respinti, sospesi  o  altrimenti  sottoposti  a
restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,  e/o  dei
supplementi  da  esso  respinti,  ritirati,  sospesi   o   altrimenti
sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei
supplementi da esso rilasciati. 
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del tipo -  tipo  di  progetto,  e/o  dei  relativi  supplementi.  La
Commissione e gli Stati membri possono ottenere,  su  richiesta,  una
copia della  documentazione  tecnica  e  dei  risultati  degli  esami
effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva
una copia del certificato di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,
degli allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo  tecnico
contenente la documentazione presentata dal  fabbricante,  fino  alla
scadenza della validita' di tale certificato. 
  9. Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo -  tipo  di  progetto,
degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione  tecnica
per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione e'  stata
immessa sul mercato. 
  10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. 
4. Modulo C2: conformita' al tipo basata sul controllo interno  della
  produzione unito a  prove  delle  attrezzature  a  pressione  sotto
  controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali. 
  1. La conformita'  al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione,  unito  a  prove  dell'attrezzatura  a  pressione   sotto
controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di  una
procedura di valutazione della  conformita'  in  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3  e  4  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a  pressione  in  questione  sono  conformi  al  tipo   oggetto   del
certificato di esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto ad esse applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita'  dell'attrezzatura  a  pressione  al  tipo  oggetto   del
certificato di esame UE  e  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto. 
  3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione. 
  Un organismo notificato, scelto del  fabbricante,  effettua,  o  fa
effettuare, controlli sul prodotto a  intervalli  casuali,  stabiliti
dall'organismo stesso, per  verificare  la  qualita'  della  verifica
finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto
conto tra l'altro della complessita' tecnologica di tali  prodotti  e
della quantita' prodotta. 
  L'organismo  modificato  si  accerta  che  il  fabbricante   svolga
effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2  dell'allegato
I. 
  Si esamina un adeguato  campione  delle  attrezzature  a  pressione
finali,   prelevato   in   loco   dall'organismo   notificato   prima
dell'immissione sul mercato, si effettuano  prove  appropriate,  come
stabilito dalle relative parti  delle  norme  armonizzate  e/o  prove
equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili del presente decreto. 
  L'organismo  notificato  valuta  il  numero  di   attrezzature   da
prelevare nonche' la necessita' di effettuare  o  far  effettuare  su
dette attrezzature a pressione  la  verifica  finale  parzialmente  o
integralmente. 
  Laddove  un  campione  non  e'  conforme  al  livello  di  qualita'
accettabile, l'organismo adotta le opportune misure. 
  La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira  a
stabilire  se  il  processo  di  fabbricazione  dell'attrezzatura   a
pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione. 
  Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante  il
processo  di  fabbricazione   il   fabbricante   appone,   sotto   la
responsabilita' di tale organismo,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
  4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    4.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  a  ogni  singola
attrezzatura a pressione o insieme conforme  al  tipo  descritto  nel
certificato di esame UE del tipo e  alle  prescrizioni  del  presente
decreto ad esso applicabili. 
    4.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per un modello  dell'attrezzatura  a  pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  5. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di  cui  al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
5. Modulo D: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
  del processo di produzione. 
  1. La conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'  nel
processo di produzione e' la parte di una  procedura  di  valutazione
della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli  obblighi  di
cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  l'attrezzatura   a   pressione   o   l'insieme
interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di  esame
UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
  2. Produzione. 
  Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di  qualita'  per  la
produzione,   l'ispezione   del   prodotto   finale   e   la    prova
dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al  punto
3, ed e' soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' a un  organismo  notificato  di  sua  scelta  per
l'attrezzatura a pressione in questione. 
  La domanda deve contenere: 
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    - tutte le informazioni pertinenti sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato; 
    - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    - la documentazione tecnica relativa  al  tipo  omologato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  che  l'attrezzatura  a
pressione e' conforme al tipo descritto nel certificato di  esame  UE
del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante costituiscono una documentazione sistematica  e  ordinata
sotto  forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.  Questa
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di qualita', della struttura organizzativa, delle
responsabilita' e dei poteri del personale direttivo  in  materia  di
qualita' dell'attrezzatura a pressione; 
    delle tecniche,  dei  processi  e  degli  interventi  sistematici
corrispondenti che si  intende  applicare  nella  fabbricazione,  nel
controllo e nella  garanzia  della  qualita',  in  particolare  delle
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvate  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc., e 
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la richiesta qualita' e se il sistema di  qualita'  funziona
efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. 
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine  di  verificare
la  capacita'  del  fabbricante  di   individuare   le   prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' del prodotto a tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  della  valutazione   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  di  accedere  ai  siti  di  fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
      la categoria dell'attrezzatura a pressione; 
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione; 
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema; 
      modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie  e
nelle tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare  il
corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso  fornisce  al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui tale  attrezzatura  e'  stata  immessa  sul  mercato.  La
dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di prodotto per
cui e' stata compilata. 
  Una copia di tale  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione di cui al punto 3.1; 
    le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione; 
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
  8. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
6. Modulo D1: garanzia della qualita' del processo di produzione. 
  1. La garanzia della qualita' del  processo  di  produzione  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto  ad
essa applicabili. 
  2. Documentazione tecnica. 
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti  pertinenti  e  deve  includere  un'adeguata
analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa   precisa   i   requisiti
applicabili e  comprende,  nella  misura  necessaria  ai  fini  della
valutazione, il progetto, la fabbricazione  e  il  funzionamento  del
prodotto. La documentazione tecnica  contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    risultati dei calcoli di progettazione  realizzati,  degli  esami
effettuati, ecc., e 
    le relazioni sulle prove effettuate. 
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato. 
  4. Fabbricazione. 
  Il fabbricante applica un sistema  di  qualita'  approvato  per  la
produzione,   l'ispezione   del   prodotto   finito   e   le    prove
sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato
al punto 5, ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6. 
  5. Sistema di qualita'. 
    5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' per l'attrezzatura a pressione interessata  a  un
organismo notificato di sua scelta. 
  La domanda deve contenere: 
    il nome e l'indirizzo del fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a  pressione
previsto; 
    la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
    5.2. Il sistema di qualita'  garantisce  che  le  attrezzature  a
pressione siano conformi ai requisiti del  presente  decreto  che  ad
esse si applicano. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dell'attrezzatura a pressione; 
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati,  in  particolare  delle
modalita' operative di giunzione permanente dei pezzi,  approvate  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione con indicazione  della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I, ecc.; 
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la richiesta qualita'  dei  prodotti  e  se  il  sistema  di
qualita' funziona efficacemente. 
  5.3. L'organismo notificato  valuta  il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume
la conformita' a tali requisiti dei sistemi qualita'  che  soddisfano
la corrispondente norma armonizzata. 
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione della tecnologia  delle  attrezzature  a
pressione  e  conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. 
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica  di  cui  al  punto  2,  per  verificare  la  capacita'   del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di effettuare gli esami atti  a  garantire  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    5.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
5.2 o se sia necessaria una seconda verifica. 
  Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene  le
conclusioni del  controllo  e  la  motivazione  circostanziata  della
decisione. 
  6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    6.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc. 
    6.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
      la categoria dell'attrezzatura a pressione; 
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione; 
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema; 
      modifiche significative  nell'organizzazione,  nelle  misure  o
nelle tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon  funzionamento  del  sistema  di  qualita'.  Esso  fornisce   al
fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove,
una relazione sulle stesse. 
  7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    7.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  5.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    7.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di  prodotto
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  8. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione di cui al punto 5.1; 
    le modifiche di cui al punto 5.5; 
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 5.5, 6.3 e 6.4. 
  9. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato  informa  altresi'  gli  altri  organismi
notificati  delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso
rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni  dei
sistemi di qualita' rilasciate. 
  10. Rappresentante autorizzato 
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1,  5.5,  7  e  8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
7. Modulo E: conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita'
  delle attrezzature a pressione. 
  1. La conformita' al tipo  basata  sulla  garanzia  della  qualita'
delle attrezzature a pressione  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la  sua
esclusiva responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata
e' conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo  e
soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 
  2. Fabbricazione. 
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al  punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione in questione. 
  La domanda deve contenere: 
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    - tutte le informazioni pertinenti sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato; 
    - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    - la documentazione tecnica relativa  al  tipo  approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    3.2. Il sistema di qualita' deve  garantire  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
    degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
    dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. 
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine  di  verificare
la  capacita'  del  fabbricante  di   individuare   le   prescrizioni
applicabili del presente decreto e di effettuare  gli  esami  atti  a
garantire la conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. 
  Esso notifica la decisione notificata al fabbricante.  La  notifica
contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata
della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso notifica la sua decisione al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  A  fini   della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      la documentazione tecnica; 
      registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive e
i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc. 
    4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi  ad
accertare che il  fabbricante  mantenga  e  applichi  il  sistema  di
qualita' e  fornisce  al  fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. 
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: 
    la categoria dell'attrezzatura a pressione; 
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione; 
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema; 
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon funzionamento del sistema di  qualita'.  L'organismo  notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La dichiarazione di conformita' UE identifica il modello di  prodotto
per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione di cui al punto 3.1; 
    le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; 
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4. 
  7. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
  8. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
8. Modulo E1: garanzia della qualita' dell'ispezione  e  della  prova
  delle attrezzature a pressione finite. 
  1. La garanzia della qualita' dell'ispezione e  della  prova  delle
attrezzature a pressione finite e' la procedura di valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2, 4 e 7 nonche' si accerta e dichiara, sotto la sua  esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 
  2. Documentazione tecnica. 
  Il   fabbricante   prepara   la   documentazione   tecnica.   Detta
documentazione consente di valutare la conformita'  dell'attrezzatura
a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata  analisi  e
valutazione dei  rischi.  Essa  precisa  i  requisiti  applicabili  e
comprende, nella misura necessaria  ai  fini  della  valutazione,  il
progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione. La documentazione tecnica contiene,  laddove  applicabile,
almeno gli elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    risultati dei calcoli di progettazione, degli  esami  effettuati,
ecc., e 
    le relazioni sulle prove effettuate. 
  3. Il fabbricante tiene la documentazione  tecnica  a  disposizione
delle pertinenti autorita' nazionali per un  periodo  di  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato. 
  4. Fabbricazione. 
  Il  fabbricante  applica  un  sistema  di  qualita'  approvato  per
l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato  nel
punto 5 ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6. 
  5. Sistema di qualita'. 
    5.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione in questione. 
  La domanda deve contenere: 
    il nome e l'indirizzo del fabbricante  e,  nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
    tutte le informazioni  pertinenti  sul  tipo  di  attrezzatura  a
pressione contemplato; 
    la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
    5.2. Il sistema di qualita' deve garantire la  conformita'  delle
attrezzature a pressione alle prescrizioni del  presente  decreto  ad
esse applicabili. 
  Nel  quadro  del  sistema  di  qualita'  ciascuna  attrezzatura   a
pressione viene esaminata e su di essa vengono  effettuate  opportune
prove, fissate nelle norme relative di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o
prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al  punto
3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformita' ai requisiti  del
presente decreto ad essa applicabili. 
  Tutti  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni   adottati   dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' delle attrezzature a pressione; 
    delle modalita'  operative  di  giunzione  permanente  dei  pezzi
approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    degli  esami  e  delle  prove  che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi  in  base  al
punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    dei  mezzi  per  controllare  l'efficacia  di  funzionamento  del
sistema di qualita'. 
    5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. 
  Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione  della  qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. 
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di  verificare  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di effettuare gli esami atti  a  garantire  la  conformita'
dell'attrezzatura a pressione a tali norme. 
  La decisione viene notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere  le  conclusioni  della  valutazione   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  5.4. Il fabbricante  deve  impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
  5.5. Il fabbricante deve tenere  informato  l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
5.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
  6. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    6.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
      i registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
del personale interessato, ecc. 
    6.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il  fabbricante.  La  necessita'  di  queste  visite
aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un  sistema
di controllo  sulle  visite  gestito  dall'organismo  notificato.  In
particolare nel sistema di  controllo  sulle  visite  sono  presi  in
considerazione i seguenti fattori: 
      la categoria dell'attrezzatura; 
      i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
      la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle  misure  di
correzione; 
      se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione
del sistema; 
      modifiche significative  nell'organizzazione,  nelle  misure  o
nelle tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione di tali visite, l'organismo notificato puo' svolgere o
far svolgere, se necessario, prove sul  prodotto  per  verificare  il
buon funzionamento del sistema di  qualita'.  L'organismo  notificato
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  7. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    7.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  5.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    7.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  8. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione di cui al punto 5.1; 
    le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione; 
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4. 
  9. Ciascun organismo notificato informa  le  proprie  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
  10. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1,  5.5,  7  e  8
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
9. Modulo  F:  conformita'  al  tipo  basata  sulla  verifica   delle
  attrezzature a pressione. 
  1. La conformita' al tipo basata sulla verifica delle  attrezzature
a pressione e' la  parte  della  procedura  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui  ai  punti  2  e  5  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le attrezzature
a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni  del
punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del
tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto  che  ad  esse  si
applicano. 
  2. Fabbricazione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' dei prodotti fabbricati al  tipo  omologato  oggetto  del
certificato di esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto che ad essi si applicano. 
  3. Verifica. 
  L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami  e
le prove del caso per verificare la conformita'  dell'attrezzatura  a
pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e  ai
pertinenti requisiti del presente decreto. 
  Gli  esami  e  le  prove   atti   a   verificare   la   conformita'
dell'apparecchiatura  a  pressione  ai  requisiti   pertinenti   sono
effettuati mediante esame e prova di ogni  singolo  prodotto  secondo
quanto stabilito al punto 4. 
  4. Verifica della  conformita'  mediante  esame  e  prova  di  ogni
attrezzatura a pressione. 
    4.1.  Tutte  le  attrezzature  a  pressione   vengono   esaminate
singolarmente e su di esse vengono  effettuate  opportune  prove,  in
base  alle  relative  norme  armonizzate  o  prove  equivalenti   per
verificarne  la  conformita'  al   tipo   omologato   descritto   nel
certificato di esame UE  del  tipo  e  ai  pertinenti  requisiti  del
presente decreto. In assenza di tali  norme  armonizzate  l'organismo
notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare. 
  In particolare, l'organismo notificato: 
    verifica che il personale addetto alla giunzione  permanente  dei
pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato  o  approvato,  in
base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I; 
    verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei  materiali
in base al punto 4.3 dell'allegato I; 
    effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui  al
punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di
sicurezza. 
    4.2.  L'organismo   notificato   rilascia   un   certificato   di
conformita' relativo agli esami e alle prove effettuati e  appone,  o
fa  apporre,  sotto  la  sua  responsabilita',  il  suo   numero   di
identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata. 
  Il fabbricante tiene a disposizione  delle  autorita'  nazionali  i
certificati di conformita' a fini d'ispezione per  dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  3,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione conforme al tipo approvato descritto nel  certificato  di
esame UE del  tipo  e  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e  sotto
la responsabilita' dello stesso, il fabbricante puo' inoltre  apporre
sulle attrezzature a pressione il numero  d'identificazione  di  tale
organismo. 
  6.  Previo   accordo   dell'organismo   notificato   e   sotto   la
responsabilita' dello  stesso,  il  fabbricante  puo'  apporre  sulle
attrezzature  a  pressione  il  numero  d'identificazione   di   tale
organismo nel corso del processo di fabbricazione. 
  7. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del  fabbricante  possono  essere  adempiuti  dal  suo
rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita',  purche'   siano   specificati   nel   mandato.   Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui al punto 2. 
10. Modulo G: conformita' basata sulla verifica dell'unita'. 
  1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura
di valutazione della conformita' con  cui  il  fabbricante  ottempera
agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si  accerta  e  dichiara,
sotto  la  sua  esclusiva  responsabilita',  che   l'attrezzatura   a
pressione  interessata,  alla   quale   sono   state   applicate   le
disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente
decreto ad essa applicabili. 
  2. Documentazione tecnica 
  Il fabbricante compila la  documentazione  tecnica  e  la  mette  a
disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. 
  La   documentazione   permette   di   valutare    la    conformita'
dell'attrezzatura a pressione ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.  La  documentazione
tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se  necessario
ai fini  della  valutazione,  il  progetto,  la  fabbricazione  e  il
funzionamento dell'attrezzatura a pressione. 
  La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli
elementi seguenti: 
    una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
    disegni di progettazione e  fabbricazione  nonche'  diagrammi  di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
    le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione  di
tali disegni e diagrammi  e  del  funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
    un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o  in
parte, i  cui  riferimenti  siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
    i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli  esami
effettuati, ecc.; 
    le relazioni sulle prove effettuate; 
    gli elementi appropriati relativi all'approvazione  dei  processi
di  fabbricazione   e   di   prova,   nonche'   alle   qualifiche   o
all'approvazione del personale ad essi  preposto  in  base  ai  punti
3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I. 
  Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle
pertinenti autorita' nazionali per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul mercato. 
  3. Produzione. 
  Il fabbricante prende  tutte  le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il  relativo  controllo  garantiscano  la
conformita'   dell'attrezzatura   a   pressione   alle   prescrizioni
applicabili del presente decreto. 
  4. Verifica. 
  L'organismo  notificato  scelto  dal  fabbricante  effettua  o   fa
effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle  pertinenti
norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre  specifiche
tecniche, per verificare la conformita' dell'attrezzatura a pressione
alle prescrizioni applicabili del presente decreto.  In  mancanza  di
tali norme  armonizzate  l'organismo  notificato  interessato  decide
quali prove sia  opportuno  effettuare  applicando  altre  specifiche
tecniche. 
  In particolare, l'organismo notificato: 
    esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione  e
i processi di fabbricazione; 
    valuta i materiali  utilizzati  quando  questi  ultimi  non  sono
conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a  un'approvazione
europea di materiali per  attrezzature  a  pressione  e  verifica  il
certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto
4.3 dell'allegato I; 
    approva le modalita' operative  della  giunzione  permanente  dei
pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza,  in  base
al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2
e 3.1.3 dell'allegato I; 
    procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1  dell'allegato  I,
effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato
I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza. 
  L'organismo  notificato  rilascia  un  certificato  di  conformita'
riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su
ogni attrezzatura a  pressione  approvata.  Il  fabbricante  tiene  a
disposizione delle autorita' nazionali i certificati  di  conformita'
per un periodo di dieci anni  dalla  data  in  cui  l'attrezzatura  a
pressione e' stata immessa sul mercato. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato  di  cui  al  punto  4,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformita' UE e
la tiene a disposizione delle  autorita'  nazionali  per  dieci  anni
dalla data in cui l'attrezzatura a pressione  e'  stata  immessa  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'attrezzatura
a pressione per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5  possono  essere
adempiuti  dal  suo  rappresentante  autorizzato,   per   conto   del
fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati
nel mandato. 
11. Modulo H: conformita' basata sulla garanzia totale di qualita'. 
  1. La conformita' basata sulla garanzia totale di  qualita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai  punti  2  e  5,  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che  l'attrezzatura
a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto  ad
essa applicabili. 
  2. Fabbricazione. 
  Il fabbricante applica  un  sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e
delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato
al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione interessate. 
  La domanda deve contenere: 
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    - la documentazione tecnica per un modello  di  ciascun  tipo  di
attrezzatura a pressione che intende  fabbricare.  La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
      - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
      - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
      - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme   armonizzate   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      - i risultati dei calcoli di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.; 
      - le relazioni sulle prove effettuate; 
    - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la  conformita'  delle
attrezzature  a  pressione  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' del prodotto; 
    delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non  siano
applicate integralmente, dei mezzi  per  garantire  che  siano  stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del  presente  decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione; 
    delle tecniche di controllo e di  verifica  della  progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo  in  questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base  al  punto  4
dell'allegato I; 
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici  che  saranno  applicati,  in  particolare  le
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvati  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I,
ecc.; 
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la qualita' richiesta  in  materia  di  progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformita'  a  tali  requisiti  degli  elementi  del  sistema  di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
  Oltre all'esperienza con i  sistemi  di  gestione  della  qualita',
almeno un membro del  gruppo  incaricato  del  controllo  deve  avere
esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia  relativa
alle  attrezzature  a  pressione  in   questione   e   conoscere   le
prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende
una visita di valutazione dei locali del fabbricante. 
  Il  gruppo  incaricato  del  controllo  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la  capacita'
del  fabbricante  di  individuare  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto e di  effettuare  gli  esami  atti  a  garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. 
  La decisione e' notificata al fabbricante o al  suo  rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del  controllo
e la motivazione circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al  punto
3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  L'organismo notificato notifica la  decisione  al  fabbricante.  La
notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione. 
  4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo  notificato  di
accedere, a fini  della  valutazione,  ai  locali  di  progettazione,
fabbricazione,  ispezione,  prova  e  deposito  fornendo   tutte   le
necessarie informazioni, in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      i registri riguardanti la  qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove, ecc.; 
      i registri riguardanti la  qualita'  previsti  dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato, ecc. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche e' tale che
si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. 
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: 
    la categoria dell'attrezzatura; 
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione; 
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema; 
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione  di  tali  visite,  l'organismo  notificato  puo',  se
necessario,  svolgere  o  far  svolgere  prove  sul   prodotto,   per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
  5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    5.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola  attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione   di   conformita'   UE   identifica   il   modello
dell'attrezzatura a pressione per cui e' stata compilata. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  6. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; 
    la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1; 
    le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione; 
    le decisioni e relazioni  dell'organismo  notificato  di  cui  ai
punti 3.3, 3,4, 4.3 e 4.4. 
  7. Ogni organismo notificato informa le sue autorita'  di  notifica
delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o  revocate  e,
periodicamente o su richiesta, mette  a  loro  disposizione  l'elenco
delle approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  respinte,  sospese  o
altrimenti sottoposte a restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese
o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita'
rilasciate. 
  8. Rappresentante autorizzato. 
  Gli obblighi del fabbricante di cui  ai  punti  3.1,  3.5,  5  e  6
possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato,  a  nome
del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano
specificati nel mandato. 
12. Modulo H1: conformita' basata sulla garanzia totale  di  qualita'
  con controllo della progettazione. 
  1. La conformita' basata sulla  garanzia  totale  di  qualita'  con
controllo  della  progettazione  e  particolare  sorveglianza   della
verifica finale e' la procedura di valutazione della conformita'  con
cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai  punti  2  e  6
nonche'   si   accerta   e   dichiara,   sotto   la   sua   esclusiva
responsabilita', che l'attrezzatura a pressione interessata  soddisfa
i requisiti del presente decreto ad essa applicabili. 
  2. Fabbricazione. 
  Il fabbricante applica un sistema  di  qualita'  approvato  per  la
progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le
prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto  3
ed e' soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del
progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione e'  stata  oggetto  di
esame a norma delle disposizioni del punto 4. 
  3. Sistema di qualita'. 
    3.1. Il fabbricante presenta una  domanda  di  verifica  del  suo
sistema di qualita' a un organismo notificato di sua  scelta  per  le
attrezzature a pressione interessate. 
  La domanda deve contenere: 
    - il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel  caso  in  cui  la
domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il  nome
e l'indirizzo di quest'ultimo; 
    - la documentazione tecnica per un modello  di  ciascun  tipo  di
attrezzatura a pressione che intende  fabbricare.  La  documentazione
tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
      - una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
      - disegni di progettazione e fabbricazione,  nonche'  diagrammi
di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
      - le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
      - un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
      - i risultati dei calcoli di  progettazione  realizzati,  degli
esami effettuati, ecc.; 
      - le relazioni sulle prove effettuate; 
    - la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
    - una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  delle
attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva attuata con  il
presente decreto ad esse applicabili. 
  Tutti i  criteri,  i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
  Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
    degli obiettivi di  qualita'  e  della  struttura  organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
    delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che
saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non  siano
applicate integralmente, dei mezzi  per  garantire  che  siano  stati
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del  presente  decreto
che si applicano alle attrezzature a pressione; 
    delle tecniche di controllo e di  verifica  della  progettazione,
dei processi e degli  interventi  sistematici  per  la  progettazione
delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo  in  questione,
in particolare per quanto riguarda i materiali, in base  al  punto  4
dell'allegato I; 
    dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle  tecniche  di
controllo  e  di  garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici  che  saranno  applicati,  in  particolare  le
modalita' operative di giunzione permanente dei  pezzi  approvati  in
base al punto 3.1.2 dell'allegato I; 
    degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e
dopo la fabbricazione, con indicazione della  frequenza  con  cui  si
intende effettuarli; 
    dei registri riguardanti la qualita', come le relazioni ispettive
e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle  qualifiche
o sull'approvazione del personale interessato, in particolare  quelle
del personale addetto alla giunzione  permanente  dei  pezzi  e  alle
prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e  3.1.3  dell'allegato
I; 
    dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che  sia
ottenuta la qualita' richiesta  in  materia  di  progettazione  e  di
prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
  Esso presume la conformita' a tali  requisiti  degli  elementi  del
sistema  di  qualita'  conformi  alle  specifiche  pertinenti   delle
corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i  sistemi
di gestione della qualita', almeno un membro  del  gruppo  incaricato
del controllo deve avere esperienza nella valutazione del  settore  e
della tecnologia  delle  attrezzature  a  pressione  in  questione  e
conoscere  le  prescrizioni  applicabili  del  presente  decreto.  Il
controllo  comprende  una  visita  di  valutazione  dei  locali   del
fabbricante. 
  Il gruppo incaricato della valutazione  esamina  la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la  capacita'
del  fabbricante  di  individuare  le  prescrizioni  applicabili  del
presente decreto e di  effettuare  gli  esami  atti  a  garantire  la
conformita' dell'attrezzatura a pressione a tali norme. 
  La decisione e' notificata al fabbricante o al  suo  rappresentante
autorizzato. 
  La notifica deve  contenere  le  conclusioni  del  controllo  e  la
motivazione circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
  L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se  il
sistema di qualita' modificato continui a soddisfare i  requisiti  di
cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
  Esso  notifica  la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorita' di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tali autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
delle  approvazioni  dei  sistemi  di  qualita'  da  esso  rifiutate,
sospese,  ritirate  o  altrimenti  sottoposte  a  restrizioni  e,  su
richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate. 
  4. Esame del progetto. 
    4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di  cui  al
punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura
a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto. 
    4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il  processo
di fabbricazione e il funzionamento  dell'attrezzatura  a  pressione,
nonche' di accertare la conformita' ai requisiti del presente decreto
che ad essa si applicano. La domanda deve contenere: 
      il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
      una dichiarazione scritta che la stessa domanda  non  e'  stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      la documentazione tecnica.  Detta  documentazione  consente  di
valutare la conformita' dell'attrezzatura a  pressione  ai  requisiti
pertinenti e include un'adeguata analisi e  valutazione  dei  rischi.
Essa precisa  i  requisiti  applicabili  e  comprende,  nella  misura
necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il  funzionamento
dell'attrezzatura a pressione. La  documentazione  tecnica  contiene,
laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: 
        una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione; 
        disegni di progettazione e fabbricazione nonche' diagrammi di
componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.; 
        le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla  comprensione
di tali disegni e diagrammi e del funzionamento  dell'attrezzatura  a
pressione; 
        un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente  o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto.
In  caso  di  applicazione  parziale  delle  norme  armonizzate,   la
documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; 
        risultati  dei  calcoli   di   progettazione,   degli   esami
effettuati, ecc., e 
        le relazioni sulle prove effettuate; 
    la  documentazione  probatoria   attestante   l'adeguatezza   del
progetto  tecnico.  Tale  documentazione  cita  tutti   i   documenti
utilizzati,  in  particolare  qualora  non  siano   state   applicate
integralmente  le  norme  armonizzate  pertinenti,  e  comprende,  se
necessario, i risultati delle  prove  effettuate  conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
    4.3. L'organismo notificato esamina  la  domanda  e,  qualora  il
progetto sia conforme ai requisiti del presente  decreto  applicabili
alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato
di esame UE  del  progetto.  Tale  certificato  contiene  il  nome  e
l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali
condizioni di validita'  e  i  dati  necessari  per  identificare  il
progetto approvato.  Il  certificato  puo'  comprendere  uno  o  piu'
allegati. 
  Il certificato e gli  allegati  contengono  tutte  le  informazioni
pertinenti  per  consentire  la  valutazione  della  conformita'  dei
prodotti fabbricati al progetto esaminato nonche', se  del  caso,  il
controllo del prodotto in funzione. 
  Se il progetto non soddisfa i requisiti  applicabili  del  presente
decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il  certificato
di  esame  del  progetto  e  ne  informa  il  richiedente,  motivando
dettagliatamente tale rifiuto. 
    4.4. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico  generalmente  riconosciuto  e  valuta  se  il   progetto
approvato non e' piu' conforme ai requisiti applicabili del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo ne informa il fabbricante. 
  Il  fabbricante  tiene  informato  l'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato di  esame  UE  del  progetto  di  qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformita'
ai requisiti essenziali  di  sicurezza  del  presente  decreto  o  le
condizioni di validita' del certificato.  Tali  modifiche  richiedono
un'ulteriore  approvazione,  sotto  forma  di  un   supplemento   del
certificato  di  esame  UE   originale   del   progetto,   da   parte
dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato. 
    4.5. Ogni organismo notificato informa le  proprie  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione  delle  autorita'
di  notifica  l'elenco  di  tali  certificati  e/o  degli   eventuali
supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
  Ogni organismo notificato informa gli  altri  organismi  notificati
dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
  La Commissione, gli Stati membri e gli altri  organismi  notificati
possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE
del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati
membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione
tecnica  e  dei  risultati  degli  esami  effettuati   dall'organismo
notificato. 
  L'organismo notificato conserva una copia del certificato di  esame
UE del  progetto,  degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il
fascicolo  tecnico  contenente  la  documentazione   presentata   dal
fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 
    4.6.  Il  fabbricante  tiene  a  disposizione   delle   autorita'
nazionali una copia del certificato di esame UE del  progetto,  degli
allegati e dei supplementi insieme alla  documentazione  tecnica  per
dieci anni dalla data in cui  l'attrezzatura  a  pressione  e'  stata
immessa sul mercato. 
  5. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato. 
    5.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    5.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      i registri riguardanti la qualita' previsti dalla  sezione  del
sistema  di  qualita'  relativa  alla  progettazione,   ad   esempio,
risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.; 
      i registri riguardanti la qualita' previsti dalla  sezione  del
sistema di qualita' relativa alla fabbricazione,  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato, ecc. 
    5.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. La frequenza dei controlli periodici e' tale che si procede a
una rivalutazione completa ogni tre anni. 
    5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso il fabbricante. 
  La necessita' di queste visite aggiuntive e la loro frequenza  sono
determinate in base a un sistema di controllo  sulle  visite  gestito
dall'organismo notificato. In particolare nel  sistema  di  controllo
sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori: 
    la categoria dell'attrezzatura; 
    i risultati delle visite di sorveglianza precedenti; 
    la  necessita'  di  garantire  il  controllo  delle   misure   di
correzione; 
    se del caso, le condizioni speciali connesse  con  l'approvazione
del sistema; 
    modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle
tecniche relative alla fabbricazione. 
  In occasione  di  tali  visite,  l'organismo  notificato  puo',  se
necessario,  svolgere  o  far  svolgere  prove  sul   prodotto,   per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se  sono  state
svolte prove, una relazione sulle stesse. 
    5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale. 
  La verifica finale di cui all'allegato  I,  punto  3.2,  si  svolge
secondo criteri di ancor piu' severa sorveglianza in forma di  visite
senza preavviso da  parte  dell'organismo  notificato.  Durante  tali
visite, l'organismo notificato procede a esami sulle  attrezzature  a
pressione. 
  L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se
sono state effettuate prove, un verbale delle prove. 
  6. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE. 
    6.1.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e,   sotto   la
responsabilita' dell'organismo notificato di cui  al  punto  3.1,  il
numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura
a pressione  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. 
    6.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita' UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione  e  la
tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci  anni  dalla
data in cui l'attrezzatura a pressione e' stata immessa sul  mercato.
La  dichiarazione  di  conformita'  UE  identifica  il   modello   di
attrezzatura a pressione per cui  e'  stata  compilata  e  indica  il
numero del certificato di esame del progetto. 
  Una  copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
  7. Il fabbricante,  per  dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dell'attrezzatura  a  pressione,  tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
    la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto
3.1; 
    le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; 
    le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di  cui  ai
punti 3.5, 5.3 e 5.4. 
  8. Rappresentante autorizzato. 
  Il rappresentante autorizzato del fabbricante  puo'  presentare  la
domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai
punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante  e  sotto  la
sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.».