IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/27/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo  di  allinearle  al
regolamento  (CE)  n.  1272/2008,  relativo   alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per  le  sostanze
chimiche, che modifica  la  direttiva  1999/45/CE  e  che  abroga  il
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il  regolamento  (CE)  n.
1488/94  della  Commissione,  nonche'  la  direttiva  76/769/CEE  del
Consiglio e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
93/105/CE e 2000/21/CE; 
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   1272/2008,   relativo   alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele (CLP), che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE  e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n.  453/2010  della  Commissione  del  20
maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione  e  l'autorizzazione  e  la  restrizione  delle  sostanze
chimiche (REACH); 
  Visto il regolamento (UE) n.  830/2015  della  Commissione  del  28
maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n.  1907/2006  del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche (REACH) per quanto riguarda l'Allegato II; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2014,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52,  recante
attuazione della  direttiva  92/32/CEE  concernente  classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,  n.  65,  recante
attuazione della direttiva 1999/45/CE e  della  direttiva  2001/60/CE
relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  contenente  il
Testo unico delle disposizioni legislative in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della paternita', a  norma  dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53; 
  Vista la legge 17 ottobre 1967, n.  977,  recante  disposizioni  in
materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e  dello
sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV,
XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «miscele pericolose», all'articolo 28 le parole: «preparati
chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli
articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all'allegato  XLII  la
parola:  «preparati»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e
all'articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati
cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele
cancerogene o mutagene»; 
    b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato»  e'  sostituita
dalla seguente: «miscela» e all'allegato XXVI le  parole:  «preparato
pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»; 
    c) all'articolo 222, comma  1,  lettera  b),  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
      "1) agenti chimici che soddisfano i criteri di  classificazione
come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali  agenti
chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento;"; 
      2) il numero 2) e' soppresso; 
      3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: 
      "3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come
pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1),
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a
causa di loro proprieta' chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro,
compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un  valore  limite
di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII;"; 
    d) all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) le informazioni sulla salute  e  sicurezza  comunicate  dal
fornitore tramite la relativa  scheda  di  sicurezza  predisposta  ai
sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio;"; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. Fermo restando quanto  previsto  dai  regolamenti  (CE)  n.
1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti  chimici  pericolosi
e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio."; 
    e) all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) accesso ad ogni  scheda  dei  dati  di  sicurezza  messa  a
disposizione dal fornitore."; 
      2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: 
      "4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte  le
informazioni concernenti gli agenti  chimici  pericolosi  prodotti  o
forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006."; 
    f) all'articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 le parole "come molto tossici,  tossici,  nocivi,
sensibilizzanti,  corrosivi,  irritanti,   tossici   per   il   ciclo
riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3." sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   come    tossici    acuti,    corrosivi,    irritanti,
sensibilizzanti, tossici per il  ciclo  riproduttivo  o  con  effetti
sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in
caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2."; 
    g)  all'articolo  234,  comma  1,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) agente cancerogeno: 
      1) una  sostanza  o  miscela  che  corrisponde  ai  criteri  di
classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1  B  di
cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio; 
      2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato
XLII del presente decreto, nonche' sostanza o  miscela  liberate  nel
corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      "b) agente mutageno: 
      1)  una  sostanza  o  miscela  corrispondente  ai  criteri   di
classificazione  come  agente  mutageno  di  cellule   germinali   di
categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008."; 
    h) all'allegato XXV, alla sezione 3.2, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      1) il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» e'
soppresso; 
      2) e'  aggiunta  la  seguente  nota  collegata  al  segnale  di
avvertimento «Pericolo generico»: «Questo  cartello  di  avvertimento
non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le
sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei  casi  in
cui il cartello di  avvertimento  e'  utilizzato  conformemente  alla
presente sezione per  indicare  i  depositi  di  sostanze  o  miscele
pericolose»; 
    i) all'allegato XXVI: 
      1) la sezione 1 e' sostituita dalla seguente: 
      "1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro  e  contenenti
sostanze o miscele  classificate  come  pericolose  conformemente  ai
criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di  pericolo
per la salute  in  conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
nonche' i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze
o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a  contenere
o a trasportare tali sostanze  o  miscele  pericolose  devono  essere
etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo  in  conformita'
di tale regolamento. 
      Il primo comma non si  applica  ai  recipienti  utilizzati  sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il  cui  contenuto
cambia frequentemente, a condizione  che  si  prendano  provvedimenti
alternativi idonei, in particolare  azioni  di  informazione  e/o  di
formazione, che garantiscano un livello identico di protezione. 
      L'etichettatura di cui al primo comma puo' essere: 
        - sostituita da cartelli di avvertimento di cui  all'allegato
XXV che riportino lo stesso pittogramma  o  simbolo;  se  non  esiste
alcun  cartello  di  avvertimento  equivalente  nella   sezione   3.2
dell'allegato XXV, deve essere utilizzato il  pertinente  pittogramma
di pericolo di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
        - completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o  la
formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi
connessi; 
        - completata o sostituita, per quanto riguarda  il  trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano  applicabili
in  tutta  l'Unione  per  il  trasporto   di   sostanze   o   miscele
pericolose."; 
      2) la sezione 5 e' sostituita dalla seguente: 
      "5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono  essere
segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,  conformemente
all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1  del
presente allegato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi
imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo. 
      Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente  nella
sezione 3.2 dell'allegato XXV per mettere in guardia  dalle  sostanze
chimiche o  miscele  pericolose,  occorre  utilizzare  il  pertinente
pittogramma di pericolo, di cui all'allegato V del  regolamento  (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio.  I  cartelli  o
l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo  il  caso,  nei
pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al  locale
di magazzinaggio.". 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva n. 2014/27/UE del Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio che modifica le direttive 92/58/CEE,  92/85/C
          EE,  94/33/CE,  98/24/CE  del  Consiglio  e  la   direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio  delle  sostanze  e   delle   miscele,   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 5 marzo 2014, n. L 65. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio concernente  la  registrazione,  la
          valutazione,  l'autorizzazione  e  la   restrizione   delle
          sostanze  chimiche  (REACH),  che   istituisce   un'agenzia
          europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva
          1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93  del
          Consiglio  e  il  regolamento   (CE)   n.   1488/94   della
          Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del  Consiglio
          e le direttive  della  Commissione  91/155/CEE,  93/67/CEE,
          93/105/CE, e 2000/21/CE e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  30
          dicembre 2006, n. L 396. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele che modifica e abroga  le  direttive  67/548/CEE  e
          1999/45/CE e che  reca  modifica  al  regolamento  (CE)  n.
          1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE), e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. 
              - Il Regolamento (CE) n.  453/2010  della  Commissione,
          recante modifica del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione  delle   sostanze   chimiche   (REACH)   (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 31
          maggio 2010, n. L 133. 
              - Il Regolamento (UE)  n.  830/2015  della  Commissione
          recante modifica del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   concernente   la
          registrazione,  la  valutazione,  l'autorizzazione   e   la
          restrizione  delle   sostanze   chimiche   (REACH)   (Testo
          rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
          maggio 2015, n. L 132. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. " 
              "Allegato B 
              (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); (9) 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015)". 
              -  Il  decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n.  52
          (Attuazione   della   direttiva    92/32/CEE    concernente
          classificazione,   imballaggio   ed   etichettatura   delle
          sostanze pericolose) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 marzo 1997, n. 58, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2003,   n.   65
          (Attuazione della direttiva 1999/45/CE  e  della  direttiva
          2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
          all'etichettatura dei  miscele  pericolose)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123
          (Misure in tema di tutela della salute  e  della  sicurezza
          sul lavoro e delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma  della  normativa  in  materia),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185, cosi' recita: 
              "Art. 1 (Delega  al  Governo  per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di
          lavoro, in conformita' all'art. 117  della  Costituzione  e
          agli statuti delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  alle  relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela dei lavoratori sul territorio  nazionale  attraverso
          il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali, anche con  riguardo
          alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
              2.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono   adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
              a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti,
          nel  rispetto   delle   normative   comunitarie   e   delle
          convenzioni internazionali in materia,  in  ottemperanza  a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione; 
              b) applicazione della normativa in materia di salute  e
          sicurezza sul lavoro a tutti i settori  di  attivita'  e  a
          tutte le tipologie di rischio, anche  tenendo  conto  delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli presenti nella pubblica amministrazione,  come  gia'
          indicati nell'art. 1, comma 2,  e  nell'art.  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo,  del  decreto  legislativo  19
          settembre 1994, n. 626,  e  successive  modificazioni,  nel
          rispetto  delle  competenze   in   materia   di   sicurezza
          antincendio come definite dal decreto legislativo  8  marzo
          2006, n. 139, e  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18  dicembre  2006,
          nonche' assicurando il coordinamento, ove  necessario,  con
          la normativa in materia ambientale; 
              c) applicazione della normativa in  materia  di  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori  e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo: 
              1)  misure  di  particolare  tutela   per   determinate
          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita'; 
              2)  adeguate  e  specifiche  misure  di  tutela  per  i
          lavoratori autonomi, in relazione ai  rischi  propri  delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
              d) semplificazione degli adempimenti meramente  formali
          in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei  luoghi
          di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli  di  tutela,  con
          particolare riguardo alle piccole, medie e  micro  imprese;
          previsione di forme di unificazione documentale; 
              e) riordino della normativa  in  materia  di  macchine,
          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e
          dispositivi di protezione individuale, al fine  di  operare
          il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto  e
          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la
          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il   sistema
          pubblico di controllo; 
              f)  riformulazione  e  razionalizzazione  dell'apparato
          sanzionatorio, amministrativo e penale, per  la  violazione
          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle funzioni svolte da ciascun  soggetto  obbligato,  con
          riguardo in particolare alla responsabilita' del  preposto,
          nonche'  della   natura   sostanziale   o   formale   della
          violazione, attraverso: 
              1)  la  modulazione  delle  sanzioni  in  funzione  del
          rischio e l'utilizzazione di strumenti che  favoriscano  la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti   amministrativi,
          confermando  e  valorizzando   il   sistema   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
              2) la determinazione delle sanzioni penali dell'arresto
          e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano interessi generali dell'ordinamento, individuati  in
          base ai criteri ispiratori degli articoli  34  e  35  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          da comminare  in  via  esclusiva  ovvero  alternativa,  con
          previsione della pena dell'ammenda fino  a  euro  ventimila
          per le infrazioni formali, della pena dell'arresto  fino  a
          tre anni per le infrazioni di particolare  gravita',  della
          pena dell'arresto fino a tre anni ovvero dell'ammenda  fino
          a euro centomila negli altri casi; 
              3)  la   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma di  denaro  fino  ad
          euro centomila per le infrazioni non  punite  con  sanzione
          penale; 
              4)  la  graduazione  delle   misure   interdittive   in
          dipendenza della particolare  gravita'  delle  disposizioni
          violate; 
              5) il riconoscimento  ad  organizzazioni  sindacali  ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di esercitare, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui  agli
          articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i  diritti
          e  le  facolta'  attribuiti  alla   persona   offesa,   con
          riferimento ai reati commessi con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale; 
              6) la  previsione  della  destinazione  degli  introiti
          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati   alla
          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attivita'
          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie
          locali; 
              g)  revisione  dei  requisiti,  delle   tutele,   delle
          attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  sistema  di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare
          riferimento al rafforzamento del ruolo  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  introduzione
          della figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza di sito produttivo; 
              h) rivisitazione e potenziamento delle  funzioni  degli
          organismi paritetici, anche quali strumento di  aiuto  alle
          imprese  nell'individuazione  di   soluzioni   tecniche   e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
              i)  realizzazione  di  un  coordinamento  su  tutto  il
          territorio nazionale delle attivita' e delle  politiche  in
          materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  finalizzato
          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla
          promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche   sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione, nonche' ridefinizione  dei  compiti  e  della
          composizione, da prevedere su base tripartita  e  di  norma
          paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle  province  autonome  di  cui   all'art.   117   della
          Costituzione, della commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e  dei
          comitati regionali di coordinamento; 
              l) valorizzazione, anche mediante  rinvio  legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base volontaria, dei codici di condotta ed  etici  e  delle
          buone prassi che orientino i comportamenti  dei  datori  di
          lavoro, anche  secondo  i  principi  della  responsabilita'
          sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti  interessati,
          ai fini del miglioramento dei livelli  di  tutela  definiti
          legislativamente; 
              m) previsione di un  sistema  di  qualificazione  delle
          imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati; 
              n) definizione  di  un  assetto  istituzionale  fondato
          sull'organizzazione  e  circolazione  delle   informazioni,
          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire
          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, anche attraverso il sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le
          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o
          duplicazione di interventi; 
              o) previsione della partecipazione delle parti  sociali
          al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni  e
          province autonome, Istituto nazionale  per  l'assicurazione
          contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  Istituto  di
          previdenza per il settore  marittimo  (IPSEMA)  e  Istituto
          superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del  lavoro
          (ISPESL),  con  il  contributo  del   Consiglio   nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  del  concorso  allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle associazioni e degli istituti di settore a  carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne; 
              p)  promozione  della  cultura  e   delle   azioni   di
          prevenzione attraverso: 
              1) la realizzazione di un sistema  di  governo  per  la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti  formativi,  con  particolare   riferimento   alle
          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare,  anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
              2) il finanziamento degli investimenti  in  materia  di
          salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e  micro
          imprese,  i   cui   oneri   siano   sostenuti   dall'INAIL,
          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spese   istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure; 
              3) la promozione e la divulgazione della cultura  della
          salute   e   della   sicurezza   sul   lavoro   all'interno
          dell'attivita' scolastica ed universitaria e  nei  percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria; 
              q) razionalizzazione e  coordinamento  delle  strutture
          centrali e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'art.  19  del  decreto  legislativo  19
          dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 23, comma 4, del decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni,  al  fine  di  rendere  piu'  efficaci   gli
          interventi di  pianificazione,  programmazione,  promozione
          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto   dei   risultati
          verificati, per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni  e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle
          amministrazioni e degli  enti  statali  aventi  compiti  di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
              r) esclusione di qualsiasi  onere  finanziario  per  il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi equiparati  in  relazione  all'adozione  delle  misure
          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
              s) revisione della  normativa  in  materia  di  appalti
          prevedendo misure dirette a: 
              1)   migliorare   l'efficacia   della   responsabilita'
          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento ai subappalti, anche attraverso  l'adozione  di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale delle imprese  pubbliche  e  private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale
          elemento  vincolante  per  la  partecipazione   alle   gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico  della
          finanza pubblica; 
              2) modificare il sistema di assegnazione degli  appalti
          pubblici al massimo  ribasso,  al  fine  di  garantire  che
          l'assegnazione non determini la diminuzione del livello  di
          tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
              3) modificare la disciplina del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo  che
          i   costi   relativi   alla   sicurezza   debbano    essere
          specificamente indicati  nei  bandi  di  gara  e  risultare
          congrui rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto; 
              t) rivisitazione delle modalita'  di  attuazione  della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi  di
          lavorazioni ed esposizioni,  nonche'  al  criteri  ed  alle
          linee  guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche   con
          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della
          malattia: 
              u) rafforzare e garantire le tutele previste  dall'art.
          8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
              v)   introduzione   dello   strumento   dell'interpello
          previsto dall'art. 9  del  decreto  legislativo  23  aprile
          2004, n. 124, e successive modificazioni,  relativamente  a
          quesiti  di   ordine   generale   sull'applicazione   della
          normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
          individuando il  soggetto  titolare  competente  a  fornire
          tempestivamente la risposta. 
              3. I decreti di cui al presente  articolo  non  possono
          disporre un abbassamento  dei  livelli  di  protezione,  di
          sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti  e  delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 
              4. I decreti di cui al presente articolo sono  adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,  limitatamente  a  quanto  previsto   dalla
          lettera  s)  del  comma  2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera e) del  comma
          2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
          Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle
          finanze  e  il   Ministro   della   solidarieta'   sociale,
          limitatamente a quanto previsto dalla lettera l) del  comma
          2, nonche'  gli  altri  Ministri  competenti  per  materia,
          acquisito il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e sentite le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
          lavoro. 
              5. Gli schemi dei decreti  legislativi,  a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,  sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  essi  siano  espressi,   entro
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini previsti ai commi 1 e 6 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              6. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e
          5,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti
          medesimi. 
              7. Dall'attuazione dei criteri  di  delega  recati  dal
          presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale
          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi  della
          presente delega le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane, strumentali ed economiche, allo stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. 
              7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di  cui
          al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di  50
          milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008.". 
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151  (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O. 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53
          (Disposizioni per il  sostegno  della  maternita'  e  della
          paternita', per il diritto alla cura e  alla  formazione  e
          per il coordinamento dei  tempi  delle  citta',  pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  13  marzo  2000,  n.  60,  cosi'
          recita: 
              "Art. 15 (Disposizioni per il sostegno della maternita'
          e della  paternita',  per  il  diritto  alla  cura  e  alla
          formazione e per il coordinamento dei tempi delle  citta').
          - 1. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle
          norme in materia di tutela e sostegno  della  maternita'  e
          della paternita', entro dodici mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, il Governo e'  delegato  ad
          emanare un decreto legislativo recante il testo unico delle
          disposizioni legislative vigenti in materia,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) puntuale  individuazione  del  testo  vigente  delle
          norme; 
              b) esplicita indicazione delle  norme  abrogate,  anche
          implicitamente, da successive disposizioni; 
              c) coordinamento formale del testo  delle  disposizioni
          vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,  le
          modifiche necessarie per garantire  la  coerenza  logica  e
          sistematica della normativa, anche al fine  di  adeguare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
              d)  esplicita  indicazione  delle   disposizioni,   non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore; 
              e)  esplicita  abrogazione  di   tutte   le   rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  con  espressa  indicazione
          delle stesse in apposito allegato al testo unico; 
              f)  esplicita  abrogazione   delle   norme   secondarie
          incompatibili con le disposizioni legislative raccolte  nel
          testo unico. 
              2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' deliberato dal Consiglio dei ministri ed  e'  trasmesso,
          con apposita  relazione  cui  e'  allegato  il  parere  del
          Consiglio   di   Stato,   alle    competenti    Commissioni
          parlamentari permanenti,  che  esprimono  il  parere  entro
          quarantacinque giorni dall'assegnazione. 
              3. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          emanate, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di
          cui al medesimo comma 1 e con le modalita' di cui al  comma
          2, disposizioni correttive del testo unico.". 
              - La legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela  del  lavoro
          dei  bambini  e  degli  adolescenti)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.  20  (Obblighi  dei  lavoratori).   -   1.   Ogni
          lavoratore deve  prendersi  cura  della  propria  salute  e
          sicurezza e di quella  delle  altre  persone  presenti  sul
          luogo di lavoro, su cui  ricadono  gli  effetti  delle  sue
          azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
          istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
              2. I lavoratori devono in particolare: 
              a)  contribuire,  insieme  al  datore  di  lavoro,   ai
          dirigenti e ai  preposti,  all'adempimento  degli  obblighi
          previsti a tutela della salute e sicurezza  sui  luoghi  di
          lavoro; 
              b) osservare le disposizioni e le istruzioni  impartite
          dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
          della protezione collettiva ed individuale; 
              c) utilizzare correttamente le attrezzature di  lavoro,
          le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di  trasporto,
          nonche' i dispositivi di sicurezza; 
              d) utilizzare in  modo  appropriato  i  dispositivi  di
          protezione messi a loro disposizione; 
              e) segnalare immediatamente al  datore  di  lavoro,  al
          dirigente o al preposto  le  deficienze  dei  mezzi  e  dei
          dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche'  qualsiasi
          eventuale  condizione  di  pericolo  di   cui   vengano   a
          conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di  urgenza,
          nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
          salvo l'obbligo di cui alla  lettera  f)  per  eliminare  o
          ridurre le  situazioni  di  pericolo  grave  e  incombente,
          dandone notizia al rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza; 
              f) non rimuovere o modificare  senza  autorizzazione  i
          dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
              g) non compiere  di  propria  iniziativa  operazioni  o
          manovre che non sono di loro competenza ovvero che  possono
          compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
              h)  partecipare  ai  programmi  di  formazione   e   di
          addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
              i)  sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti   dal
          presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
          competente. 
              3. I lavoratori di aziende che  svolgono  attivita'  in
          regime di appalto o  subappalto,  devono  esporre  apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in  capo  ai
          lavoratori autonomi che esercitano direttamente la  propria
          attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
          a provvedervi per proprio conto". 
              - Il testo  dell'art.  28  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle premesse, c come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi).  -  1.
          La valutazione di cui all'art. 17,  comma  1,  lettera  a),
          anche nella scelta delle attrezzature  di  lavoro  e  delle
          sostanze o delle miscele chimiche impiegati, nonche'  nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti  i
          rischi per la sicurezza e la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari, tra cui  anche  quelli  collegati  allo
          stress lavoro-correlato, secondo i  contenuti  dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  nonche'
          quelli connessi alle differenze di genere,  all'eta',  alla
          provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
          tipologia  contrattuale  attraverso  cui  viene   resa   la
          prestazione di lavoro e i rischi  derivanti  dal  possibile
          rinvenimento di  ordigni  bellici  inesplosi  nei  cantieri
          temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89,  comma  1,
          lettera a), del presente decreto, interessati da  attivita'
          di scavo. 
              1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato  di
          cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
          di cui  all'art.  6,  comma  8,  lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
              2. Il documento di cui all'art. 17,  comma  1,  lettera
          a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'  essere
          tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui  all'art.  53,
          su supporto informatico e deve essere munito anche  tramite
          le procedure applicabili ai  supporti  informatici  di  cui
          all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
          del documento  medesimo  da  parte  del  datore  di  lavoro
          nonche',  ai  soli  fini  della  prova  della  data,  dalla
          sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
          e protezione, del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  o  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  territoriale  e  del  medico   competente,   ove
          nominato, e contenere: 
              a) una relazione sulla valutazione di  tutti  i  rischi
          per  la  sicurezza  e   la   salute   durante   l'attivita'
          lavorativa,  nella  quale  siano  specificati   i   criteri
          adottati per la valutazione stessa. La scelta  dei  criteri
          di redazione del documento e' rimessa al datore di  lavoro,
          che vi provvede con  criteri  di  semplicita',  brevita'  e
          comprensibilita', in modo da garantirne  la  completezza  e
          l'idoneita' quale  strumento  operativo  di  pianificazione
          degli interventi aziendali e di prevenzione; 
              b) l'indicazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'art. 17, comma 1, lettera a); 
              c) il programma delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
              d) l'individuazione delle  procedure  per  l'attuazione
          delle   misure   da   realizzare,   nonche'    dei    ruoli
          dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,  a
          cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
          di adeguate competenze e poteri; 
              e) l'indicazione del nominativo  del  responsabile  del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
              f) l'individuazione delle  mansioni  che  eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
              3. Il contenuto del documento di cui al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
              3-bis. In caso di costituzione  di  nuova  impresa,  il
          datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente  la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova  impresa,
          il datore di lavoro deve comunque dare immediata  evidenza,
          attraverso idonea  documentazione,  dell'adempimento  degli
          obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f),  e
          al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
          lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione  accede,
          su richiesta,  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza. 
              3-ter. Ai fini della valutazione di  cui  al  comma  1,
          l'Inail, anche in collaborazione con le  aziende  sanitarie
          locali per  il  tramite  del  Coordinamento  Tecnico  delle
          Regioni e i soggetti di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro  strumenti
          tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di
          rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la
          predetta attivita' con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente". 
              - Il testo  dell'art.  36  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1.  Il  datore
          di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva  una
          adeguata informazione: 
              a) sui rischi per la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          connessi alla attivita' della impresa in generale; 
              b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
              c)  sui  nominativi  dei   lavoratori   incaricati   di
          applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
              d) sui nominativi del responsabile e degli addetti  del
          servizio  di  prevenzione  e  protezione   e   del   medico
          competente. 
              2. Il datore  di  lavoro  provvede  altresi'  affinche'
          ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
              a) sui rischi specifici cui  e'  esposto  in  relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia; 
              b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle
          miscele pericolose sulla base  delle  schede  dei  dati  di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica; 
              c)  sulle  misure  e  le  attivita'  di  protezione   e
          prevenzione adottate. 
              3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di  cui
          al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e  c),
          anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9. 
              4.  Il  contenuto  della   informazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro  di  acquisire  le   relative   conoscenze.   Ove   la
          informazione riguardi lavoratori  immigrati,  essa  avviene
          previa verifica della comprensione della lingua  utilizzata
          nel percorso informativo". 
              - Il testo  dell'art.  37  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 citato nelle note  alle  premesse  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art.  37  (Formazione  dei  lavoratori  e   dei   loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
              a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
          organizzazione  della  prevenzione  aziendale,  diritti   e
          doveri dei vari soggetti aziendali,  organi  di  vigilanza,
          controllo, assistenza; 
              b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
          alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
              2. La durata, i contenuti minimi e le  modalita'  della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
              3. Il datore di lavoro assicura, altresi', che  ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito ai rischi specifici di cui ai  titoli  del  presente
          decreto successivi al I.  Ferme  restando  le  disposizioni
          gia' in vigore in materia, la formazione di cui al  periodo
          che precede e' definita mediante l'accordo di cui al  comma
          2. 
              4.  La  formazione  e,  ove  previsto,  l'addestramento
          specifico devono avvenire in occasione: 
              a)  della  costituzione  del  rapporto  di   lavoro   o
          dell'inizio  dell'utilizzazione  qualora   si   tratti   di
          somministrazione di lavoro; 
              b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
              c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o
          di  nuove  tecnologie,  di   nuove   sostanze   e   miscele
          pericolose. 
              5. L'addestramento viene effettuato da persona  esperta
          e sul luogo di lavoro. 
              6.  La   formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti  deve  essere  periodicamente  ripetuta   in
          relazione all'evoluzione dei  rischi  o  all'insorgenza  di
          nuovi rischi. 
              7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore
          di  lavoro,  un'adeguata  e  specifica  formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: 
              a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
              b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
              c) valutazione dei rischi; 
              d) individuazione delle misure tecniche,  organizzative
          e procedurali di prevenzione e protezione. 
              7-bis. La formazione di cui  al  comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all'art. 51 o le scuole edili, ove esistenti, o  presso  le
          associazioni  sindacali  dei  datori  di   lavoro   o   dei
          lavoratori. 
              8. I soggetti di cui  all'art.  21,  comma  1,  possono
          avvalersi dei percorsi  formativi  appositamente  definiti,
          tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              9.   I   lavoratori   incaricati   dell'attivita'    di
          prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
          luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'art.  46,  continuano  a   trovare   applicazione   le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'art.  13
          del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
              10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
              11. Le modalita', la durata  e  i  contenuti  specifici
          della formazione del rappresentante dei lavoratori  per  la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
              12. La formazione dei  lavoratori  e  quella  dei  loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 13.  Il  contenuto
          della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
          lavoratori  e  deve  consentire  loro   di   acquisire   le
          conoscenze e competenze necessarie in materia di  salute  e
          sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori
          immigrati, essa avviene previa verifica della  comprensione
          e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso
          formativo. 
              14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n.  276,  e  successive  modificazioni,  se
          concretamente disponibile in quanto attivato  nel  rispetto
          delle  vigenti  disposizioni.  Il  contenuto  del  libretto
          formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della
          programmazione della formazione e di  esso  gli  organi  di
          vigilanza  tengono  conto  ai  fini  della  verifica  degli
          obblighi di cui al presente decreto. 
              14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento,
          previsti dal presente decreto  legislativo  per  dirigenti,
          preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la
          sicurezza in cui i  contenuti  dei  percorsi  formativi  si
          sovrappongano, in tutto o  in  parte,  e'  riconosciuto  il
          credito formativo per la durata e  per  i  contenuti  della
          formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.  Le
          modalita' di  riconoscimento  del  credito  formativo  e  i
          modelli per  mezzo  dei  quali  e'  documentata  l'avvenuta
          formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita la  Commissione  consultiva
          permanente di cui all'art. 6. Gli istituti di istruzione  e
          universitari   provvedono   a   rilasciare   agli   allievi
          equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'art.  2,  comma  1,
          lettera a), e dell'art. 37, comma 1, lettere a) e  b),  del
          presente decreto,  gli  attestati  di  avvenuta  formazione
          sulla salute e sicurezza sul lavoro". 
              - Il testo  dell'art.  50  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   50   (Attribuzioni   del   rappresentante   dei
          lavoratori per la  sicurezza).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          stabilito  in  sede  di   contrattazione   collettiva,   il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
              a) accede ai luoghi di lavoro in  cui  si  svolgono  le
          lavorazioni; 
              b) e' consultato preventivamente e  tempestivamente  in
          ordine alla valutazione dei  rischi,  alla  individuazione,
          programmazione, realizzazione e verifica della  prevenzione
          nella azienda o unita' produttiva; 
              c) e' consultato sulla designazione del responsabile  e
          degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di
          prevenzione incendi, al primo  soccorso,  alla  evacuazione
          dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
              d) e' consultato  in  merito  all'organizzazione  della
          formazione di cui all'art. 37; 
              e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale
          inerente  alla  valutazione  dei  rischi  e  le  misure  di
          prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze
          ed alle miscele pericolose, alle macchine,  agli  impianti,
          alla  organizzazione  e  agli  ambienti  di  lavoro,   agli
          infortuni ed alle malattie professionali; 
              f) riceve le informazioni provenienti  dai  servizi  di
          vigilanza; 
              g) riceve una  formazione  adeguata  e,  comunque,  non
          inferiore a quella prevista dall'art. 37; 
              h)   promuove   l'elaborazione,   l'individuazione    e
          l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a  tutelare
          la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; 
              i)  formula  osservazioni  in  occasione  di  visite  e
          verifiche  effettuate  dalle  autorita'  competenti,  dalle
          quali e', di norma, sentito; 
              l) partecipa alla riunione periodica  di  cui  all'art.
          35; 
              m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; 
              n) avverte il responsabile  della  azienda  dei  rischi
          individuati nel corso della sua attivita'; 
              o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti  qualora
          ritenga che le  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai
          rischi adottate dal datore di lavoro o dai  dirigenti  e  i
          mezzi impiegati per attuarle non siano idonei  a  garantire
          la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
              2. Il rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza
          deve  disporre  del  tempo  necessario   allo   svolgimento
          dell'incarico senza perdita di  retribuzione,  nonche'  dei
          mezzi  e  degli  spazi  necessari  per  l'esercizio   delle
          funzioni e delle facolta'  riconosciutegli,  anche  tramite
          l'accesso ai dati, di cui all'art. 18, comma 1, lettera r),
          contenuti in applicazioni  informatiche.  Non  puo'  subire
          pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della  propria
          attivita' e nei  suoi  confronti  si  applicano  le  stesse
          tutele  previste  dalla   legge   per   le   rappresentanze
          sindacali. 
              3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  cui
          al  comma  1  sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale. 
              4. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza,
          su sua richiesta e per l'espletamento della  sua  funzione,
          riceve copia del documento di cui  all'art.  17,  comma  1,
          lettera a). 
              5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei
          lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente
          e delle imprese  appaltatrici,  su  loro  richiesta  e  per
          l'espletamento della  loro  funzione,  ricevono  copia  del
          documento di valutazione dei rischi  di  cui  all'art.  26,
          comma 3. 
              6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
          tenuto al rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   e   del   segreto
          industriale relativamente alle informazioni  contenute  nel
          documento di valutazione dei  rischi  e  nel  documento  di
          valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonche'
          al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui  vengono
          a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 
              7. L'esercizio delle  funzioni  di  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la  nomina
          di responsabile o addetto  al  servizio  di  prevenzione  e
          protezione". 
              - Il testo dell'art.  222  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 222 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo
          si intende per: 
              a)  agenti  chimici:  tutti  gli  elementi  o  composti
          chimici, sia da soli sia  nei  loro  miscugli,  allo  stato
          naturale o ottenuti, utilizzati  o  smaltiti,  compreso  lo
          smaltimento  come  rifiuti,  mediante  qualsiasi  attivita'
          lavorativa, siano essi prodotti  intenzionalmente  o  no  e
          siano immessi o no sul mercato; 
              b) agenti chimici pericolosi: 
              1)  agenti  chimici  che  soddisfano   i   criteri   di
          classificazione come pericolosi  in  una  delle  classi  di
          pericolo fisico o di pericolo  per  la  salute  di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, indipendentemente  dal  fatto  che  tali  agenti
          chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento. 
              2) (soppresso). 
              3) agenti chimici che, pur non  essendo  classificabili
          come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b),
          numero 1), comportano un rischio  per  la  sicurezza  e  la
          salute  dei  lavoratori  a   causa   di   loro   proprieta'
          chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e  del  modo  in
          cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro,
          compresi gli agenti  chimici  cui  e'  stato  assegnato  un
          valore  limite  di   esposizione   professionale   di   cui
          all'Allegato XXXVIII;" 
              - Il testo degli allegati XV, XXIV, XXV, XXVI, XXXVIII,
          XXXIX, XL, XLII e XLIII al decreto legislativo  n.  81  del
          2008, richiamati o  modificati  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101,
          S.O. 
              - Il testo dell'art.  223  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  223  (Valutazione  dei  rischi).  -   1.   Nella
          valutazione  di  cui  all'art.  28,  il  datore  di  lavoro
          determina preliminarmente l'eventuale  presenza  di  agenti
          chimici pericolosi sul luogo di lavoro  e  valuta  anche  i
          rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  dei   lavoratori
          derivanti dalla  presenza  di  tali  agenti,  prendendo  in
          considerazione in particolare: 
              a) le loro proprieta' pericolose; 
              b) le informazioni sulla salute e sicurezza  comunicate
          dal fornitore  tramite  la  relativa  scheda  di  sicurezza
          predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006  del
          Parlamento europeo e del Consiglio; 
              c) il livello, il modo e la durata della esposizione; 
              d) le circostanze in cui  viene  svolto  il  lavoro  in
          presenza di tali agenti tenuto conto della quantita'  delle
          sostanze e dei miscele  che  li  contengono  o  li  possono
          generare; 
              e) i valori limite di  esposizione  professionale  o  i
          valori  limite  biologici;  di  cui  un  primo  elenco   e'
          riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX 
              f) gli effetti delle  misure  preventive  e  protettive
          adottate o da adottare; 
              g) se disponibili, le conclusioni tratte  da  eventuali
          azioni di sorveglianza sanitaria gia' intraprese. 
              2. Nella valutazione dei rischi  il  datore  di  lavoro
          indica quali misure sono state adottate ai sensi  dell'art.
          224 e, ove applicabile, dell'art.  225.  Nella  valutazione
          medesima devono essere incluse le attivita',  ivi  compresa
          la manutenzione e la pulizia, per le quali  e'  prevedibile
          la possibilita' di notevole esposizione o  che,  per  altri
          motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
          sicurezza,  anche  dopo  l'adozione  di  tutte  le   misure
          tecniche. 
              3. Nel caso  di  attivita'  lavorative  che  comportano
          l'esposizione a piu' agenti chimici  pericolosi,  i  rischi
          sono  valutati  in  base  al  rischio   che   comporta   la
          combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 
              4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti  (CE)
          n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici
          pericolosi  e'  tenuto  a  fornire  al  datore  di   lavoro
          acquirente tutte le ulteriori informazioni  necessarie  per
          la completa valutazione del rischio. 
              5.  La  valutazione  del  rischio  puo'  includere   la
          giustificazione  che  la  natura  e  l'entita'  dei  rischi
          connessi con gli  agenti  chimici  pericolosi  rendono  non
          necessaria    un'ulteriore     valutazione     maggiormente
          dettagliata dei rischi. 
              6. Nel caso  di  un'attivita'  nuova  che  comporti  la
          presenza di agenti chimici pericolosi, la  valutazione  dei
          rischi che essa presenta e  l'attuazione  delle  misure  di
          prevenzione   sono   predisposte   preventivamente.    Tale
          attivita' comincia solo dopo  che  si  sia  proceduto  alla
          valutazione dei rischi che essa presenta  e  all'attuazione
          delle misure di prevenzione. 
              7. Il  datore  di  lavoro  aggiorna  periodicamente  la
          valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti
          che  potrebbero  averla  resa  superata  ovvero  quando   i
          risultati  della  sorveglianza  medica   ne   mostrino   la
          necessita'. 
              - Il testo dell'art.  227  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 227 (Informazione e formazione per i lavoratori).
          - 1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e  37,
          il datore di lavoro garantisce che i lavoratori  o  i  loro
          rappresentanti dispongano di: 
              a) dati ottenuti attraverso la valutazione del  rischio
          e   ulteriori   informazioni   ogni   qualvolta   modifiche
          importanti sul luogo di lavoro determinino  un  cambiamento
          di tali dati; 
              b)  informazioni  sugli   agenti   chimici   pericolosi
          presenti sul  luogo  di  lavoro,  quali  l'identita'  degli
          agenti, i rischi per la sicurezza e la salute,  i  relativi
          valori  limite  di  esposizione   professionale   e   altre
          disposizioni normative relative agli agenti; 
              c) formazione ed informazioni su precauzioni ed  azioni
          adeguate da intraprendere per  proteggere  loro  stessi  ed
          altri lavoratori sul luogo di lavoro; 
              d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a
          disposizione dal fornitore. 
              2. Il datore di lavoro  assicura  che  le  informazioni
          siano: 
              a)  fornite  in  modo  adeguato  al   risultato   della
          valutazione  del  rischio  di  cui   all'art.   223.   Tali
          informazioni possono  essere  costituite  da  comunicazioni
          orali o dalla formazione e  dall'addestramento  individuali
          con il supporto di informazioni scritte,  a  seconda  della
          natura e del grado di rischio  rivelato  dalla  valutazione
          del rischio; 
              b) aggiornate per tener  conto  del  cambiamento  delle
          circostanze. 
              3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti
          chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro  non  siano
          contrassegnati da segnali di sicurezza  in  base  a  quanto
          disposto  dal  titolo  V,  il  datore  di  lavoro  provvede
          affinche' la natura del contenuto dei contenitori  e  delle
          condutture  e   gli   eventuali   rischi   connessi   siano
          chiaramente identificabili. 
              4. Il fornitore deve trasmettere ai  datori  di  lavoro
          tutte  le  informazioni  concernenti  gli  agenti   chimici
          pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito  dal
          regolamento (CE) n. 1907/2006.". 
              - Il testo dell'art.  228  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 228 (Divieti). - 1. Sono vietate  la  produzione,
          la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul  lavoro
          e le attivita' indicate all'allegato XL.". 
              - Il testo dell'art.  229  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, citato nelle note alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 229 (Sorveglianza sanitaria). -  1.  Fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 224,  comma  2,  sono  sottoposti
          alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 i lavoratori
          esposti agli agenti chimici pericolosi per  la  salute  che
          rispondono ai criteri per  la  classificazione  di  cui  al
          Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni  come
          tossici  acuti,  corrosivi,   irritanti,   sensibilizzanti,
          tossici  per  il   ciclo   riproduttivo   o   con   effetti
          sull'allattamento, tossici specifici per organo  bersaglio,
          tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e  mutageni  di
          categoria 2. 
              2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
              a) prima di adibire il  lavoratore  alla  mansione  che
          comporta l'esposizione; 
              b) periodicamente, di norma  una  volta  l'anno  o  con
          periodicita'  diversa  decisa  dal  medico  competente  con
          adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione
          dei rischi e resa nota ai rappresentanti per  la  sicurezza
          dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e
          dei risultati della sorveglianza sanitaria; 
              c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In
          tale  occasione  il  medico  competente  deve  fornire   al
          lavoratore   le   eventuali   indicazioni   relative   alle
          prescrizioni mediche da osservare. 
              3. Il monitoraggio  biologico  e'  obbligatorio  per  i
          lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato
          un  valore  limite  biologico.  Dei   risultati   di   tale
          monitoraggio viene informato il lavoratore  interessato.  I
          risultati di tale monitoraggio, in forma  anonima,  vengono
          allegati  al  documento  di  valutazione   dei   rischi   e
          comunicati  ai  rappresentanti   per   la   sicurezza   dei
          lavoratori. 
              4. Gli accertamenti  sanitari  devono  essere  a  basso
          rischio per il lavoratore. 
              5. Il datore di lavoro, su parere conforme  del  medico
          competente,   adotta   misure   preventive   e   protettive
          particolari per  i  singoli  lavoratori  sulla  base  delle
          risultanze degli esami clinici e biologici  effettuati.  Le
          misure possono comprendere l'allontanamento del  lavoratore
          secondo le procedure dell'art. 42. 
              6.  Nel  caso  in  cui  all'atto   della   sorveglianza
          sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un  gruppo  di
          lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente,
          l'esistenza  di  effetti  pregiudizievoli  per  la   salute
          imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore
          limite   biologico,   il    medico    competente    informa
          individualmente i lavoratori interessati ed  il  datore  di
          lavoro. 
              7. Nei casi di cui al comma  6,  il  datore  di  lavoro
          deve: 
              a) sottoporre a revisione  la  valutazione  dei  rischi
          effettuata a norma dell'art. 223; 
              b) sottoporre a revisione  le  misure  predisposte  per
          eliminare o ridurre i rischi; 
              c)  tenere  conto  del  parere  del  medico  competente
          nell'attuazione delle misure  necessarie  per  eliminare  o
          ridurre il rischio; 
              d) prendere le  misure  affinche'  sia  effettuata  una
          visita medica straordinaria per tutti gli altri  lavoratori
          che hanno subito un'esposizione simile. 
              8. L'organo di vigilanza, con  provvedimento  motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria diversi rispetto a  quelli  definiti  dal  medico
          competente". 
              - Il testo dell'art.  234  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 234 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si intende per: 
              a) agente cancerogeno: 
              1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di
          classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o
          1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.  1272/2008
          del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              2) una  sostanza,  miscela  o  procedimento  menzionati
          all'allegato XLII del presente decreto, nonche' sostanza  o
          miscela liberate nel corso  di  un  processo  e  menzionate
          nello stesso allegato; 
              3) una sostanza, un preparato  o  un  processo  di  cui
          all'allegato XLII, nonche' una  sostanza  od  un  preparato
          emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII; 
              b) agente mutageno: 
              1) sostanza o  miscela  corrispondente  ai  criteri  di
          classificazione come agente mutageno di  cellule  germinali
          di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del  regolamento
          (CE) n. 1272/2008; 
              2) un preparato contenente una o piu' sostanze  di  cui
          al punto 1), quando la concentrazione di una o  piu'  delle
          singole sostanze risponde ai requisiti relativi  ai  limiti
          di concentrazione per la classificazione  di  un  preparato
          nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti
          dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14  marzo
          2003, n. 65, e successive modificazioni; 
              c) valore limite: se  non  altrimenti  specificato,  il
          limite della concentrazione media,  ponderata  in  funzione
          del tempo, di un agente cancerogeno o  mutageno  nell'aria,
          rilevabile entro la zona di respirazione di un  lavoratore,
          in relazione  ad  un  periodo  di  riferimento  determinato
          stabilito nell'allegato XLIII". 
              - Il testo dell'art.  235  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 citato nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 235 (Sostituzione e riduzione). - 1. Il datore di
          lavoro  evita  o  riduce  l'utilizzazione  di   un   agente
          cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro  in  particolare
          sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una  sostanza
          o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui
          viene utilizzato non risulta nocivo o risulta  meno  nocivo
          per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
              2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente
          cancerogeno  o  mutageno  il  datore  di  lavoro   provvede
          affinche'  la  produzione  o  l'utilizzazione   dell'agente
          cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purche'
          tecnicamente possibile. 
              3.  Se  il  ricorso  ad  un  sistema  chiuso   non   e'
          tecnicamente  possibile  il  datore  di   lavoro   provvede
          affinche' il livello  di  esposizione  dei  lavoratori  sia
          ridotto  al  piu'  basso  valore  tecnicamente   possibile.
          L'esposizione non deve comunque superare il  valore  limite
          dell'agente stabilito nell'allegato XLIII". 
              - Il testo dell'art.  236  del  decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 citato nelle note  alle  premesse  cosi'
          come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 236 (Valutazione del rischio). - 1.  Fatto  salvo
          quanto previsto all'art. 235, il datore di lavoro  effettua
          una valutazione dell'esposizione  a  agenti  cancerogeni  o
          mutageni,  i  risultati  della  quale  sono  riportati  nel
          documento di cui all'art. 17. 
              2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
          caratteristiche delle  lavorazioni,  della  loro  durata  e
          della  loro   frequenza,   dei   quantitativi   di   agenti
          cancerogeni o mutageni prodotti  ovvero  utilizzati,  della
          loro  concentrazione,  della  capacita'  degli  stessi   di
          penetrare   nell'organismo   per   le   diverse   vie    di
          assorbimento,  anche  in  relazione  al   loro   stato   di
          aggregazione e, qualora allo  stato  solido,  se  in  massa
          compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se  o  meno
          contenuti  in  una  matrice  solida  che  ne  riduce  o  ne
          impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve  tener  conto
          di tutti i possibili modi di esposizione,  compreso  quello
          in cui vi e' assorbimento cutaneo. 
              3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
          valutazione di cui al comma 1, adotta le misure  preventive
          e  protettive   del   presente   capo,   adattandole   alle
          particolarita' delle situazioni lavorative. 
              4.  Il  documento  di  cui  all'art.  28,  comma  2,  o
          l'autocertificazione dell'effettuazione  della  valutazione
          dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, sono integrati  con
          i seguenti dati: 
              a) le attivita' lavorative che comportano  la  presenza
          di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di  processi
          industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei
          motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni; 
              b)  i  quantitativi  di   sostanze   ovvero   preparati
          cancerogeni o mutageni prodotti ovvero  utilizzati,  ovvero
          presenti come impurita' o sottoprodotti; 
              c)   il   numero   dei   lavoratori   esposti    ovvero
          potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni; 
              d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il
          grado della stessa; 
              e) le misure preventive e protettive  applicate  ed  il
          tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; 
              f) le indagini svolte  per  la  possibile  sostituzione
          degli  agenti  cancerogeni  e  le  sostanze  e  le  miscele
          eventualmente utilizzati come sostituti. 
              5.  Il  datore  di  lavoro   effettua   nuovamente   la
          valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
          dall'ultima valutazione effettuata. 
              6. Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere i
          dati di cui al comma 4, fermo  restando  l'obbligo  di  cui
          all'art. 50, comma 6".