(Allegato XIII)
                            Allegato XIII 
              Definizione di talune specifiche tecniche 
            (Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25) 
 
  Ai fini del presente codice si intende per: 
  1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso 
  a)  nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori:  l'insieme  delle
prescrizioni tecniche contenute, in  particolare,  nei  documenti  di
gara, che definiscono le caratteristiche richieste di  un  materiale,
un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono
destinati    dall'amministrazione    aggiudicatrice    o    dall'ente
aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i  livelli  della
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione
che tenga conto di tutti i requisiti (compresa  l'accessibilita'  per
persone  con  disabilita')  la  valutazione  della  conformita',   la
proprieta' d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le  procedure
riguardanti il sistema di garanzia della qualita', la terminologia, i
simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso,  nonche'  i  processi  e  i
metodi di produzione in qualsiasi  momento  del  ciclo  di  vita  dei
lavori.  Esse  comprendono   altresi'   le   norme   riguardanti   la
progettazione  e  la  determinazione  dei  costi,  le  condizioni  di
collaudo, d'ispezione e di accettazione dei lavori nonche' i metodi e
le tecniche di costruzione come pure ogni  altra  condizione  tecnica
che l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  puo'
prescrivere, mediante regolamentazione  generale  o  particolare,  in
relazione all'opera finita  e  ai  materiali  o  alle  parti  che  la
compongono; 
  b) nel caso di appalti pubblici  di  servizi  o  di  forniture,  le
specifiche  contenute   in   un   documento,   che   definiscono   le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui  i
livelli di  qualita',  i  livelli  di  prestazione  ambientale  e  le
ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto  di  tutte
le  esigenze  (compresa   l'accessibilita'   per   le   persone   con
disabilita') e la valutazione della conformita', la proprieta' d'uso,
l'uso  del  prodotto,  la  sicurezza  o  le  dimensioni,  compresi  i
requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di  vendita,
la terminologia,  i  simboli,  il  collaudo  e  i  metodi  di  prova,
l'imballaggio, la marcatura  e  l'etichettatura,  le  istruzioni  per
l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio  del  ciclo
di vita della fornitura  o  dei  servizi,  nonche'  le  procedure  di
valutazione della conformita'; 
  2)  «norma»:  una  specifica  tecnica  adottata  da  un   organismo
riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un'applicazione  ripetuta
o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria e  che  rientra  in
una delle seguenti categorie: 
  a) «norma  internazionale»:  norma  adottata  da  un  organismo  di
normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico; 
  b)  «norma  europea»:  una  norma  adottata  da  un  organismo   di
normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico; 
  c) «norma  nazionale»:  una  norma  adottata  da  un  organismo  di
normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico; 
  3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata  delle
prestazioni di un prodotto  da  costruzione  in  relazione  alle  sue
caratteristiche essenziali, conformemente al relativo  documento  per
la valutazione europea quale definito all'articolo 2, punto  12,  del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  4) «specifica tecnica comune»: una specifica  tecnica  nel  settore
delle  TIC  elaborata  conformemente  agli  articoli  13  e  14   del
regolamento (UE) 1025/2012; 
  5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle  norme
europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo
procedure adattate all'evoluzione delle necessita' di mercato.