(Allegato II)
                             Allegato II 
Attivita' svolte dagli enti aggiudicatori  di  cui  all'articolo  164
                               comma 1 
                        (Allegato II dir. 23) 
 
  Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni
aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo  164,  comma
1, si applicano alle seguenti attivita': 
  1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica: 
  a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate  alla
fornitura  di  un  servizio  al  pubblico  in  connessione   con   la
produzione, il trasporto o la  distribuzione  di  gas  o  di  energia
termica; 
  b) l'alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica. 
  L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di  cui
all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o  energia
termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico  non  e'
considerata  un'attivita'  se  tutte  le  seguenti  condizioni   sono
soddisfatte: 
  i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale  ente
aggiudicatore   e'   l'inevitabile   risultato   dell'esercizio    di
un'attivita' non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2  e
3 del presente allegato; 
  ii) l'alimentazione della  rete  pubblica  mira  solo  a  sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo  al  20%  del
fatturato di tale ente aggiudicatore,  considerando  la  media  degli
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso. 
  Ai  fini  del  presente   codice   «alimentazione»   comprende   la
generazione/produzione, la vendita all'ingrosso  e  al  dettaglio  di
gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra
nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato; 
  2) per quanto riguarda l'elettricita': 
  a) la messa a disposizione o la gestione di  reti  fisse  destinate
alla fornitura di un servizio  al  pubblico  in  connessione  con  la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; 
  b) l'alimentazione di tali reti fisse con l'elettricita'. 
  Ai fini  del  presente  codice,  l'alimentazione  con  elettricita'
comprende la generazione/produzione, la  vendita  all'ingrosso  e  al
dettaglio dell'elettricita'. 
  L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di  cui
all'articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3,  con  elettricita'
di reti che forniscono un servizio al  pubblico  non  e'  considerata
un'attivita' se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: 
  a)  la  produzione  di  elettricita'  da   parte   di   tale   ente
aggiudicatore  avviene  perche'  il   suo   consumo   e'   necessario
all'esercizio di un'attivita' non prevista  dal  presente  paragrafo,
ne' dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato; 
  b) l'alimentazione della rete pubblica  dipende  solo  dal  consumo
proprio di  tale  ente  aggiudicatore  e  non  supera  il  30%  della
produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando
la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso; 
  3) attivita' relative alla messa a disposizione o alla gestione  di
reti destinate a fornire  un  servizio  al  pubblico  nel  campo  del
trasporto  ferroviario,  tranviario,  filoviario,  mediante  autobus,
sistemi automatici o cavo. 
  Nei servizi di trasporto, si considera  esistere  una  rete  se  il
servizio viene fornito  alle  condizioni  operative  stabilite  dalla
competente autorita', quali le condizioni  relative  alle  tratte  da
servire, alla capacita' di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio; 
  4) attivita' relative allo sfruttamento di  un'area  geografica  al
fine della messa a  disposizione  di  aeroporti,  porti  marittimi  o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi
e fluviali; 
  5) attivita' relative alla fornitura di: 
  a) servizi postali; 
  b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali
servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi  postali
ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le
condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del presente  decreto  non
siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti  al  secondo
comma, punto ii). 
  Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, recante  «Attuazione  della  direttiva  97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei
servizi postali comunitari e  il  miglioramento  della  qualita'  del
servizio», e successive modifiche e integrazioni, si intende per: 
  i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva  in
cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso.  Oltre  agli
invii  di  corrispondenza,  si  tratta  -  ad  esempio  -  di  libri,
cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; 
  ii)   «servizi   postali»:   servizi   consistenti   in   raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di  invii  postali.  Includono
sia i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del  servizio
universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del  1999,
sia quelli che ne sono esclusi; 
  iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»:  servizi  forniti
nei seguenti ambiti: 
  - servizi  di  gestione  di  servizi  postali  (servizi  precedenti
l'invio  e  servizi  successivi  all'invio,  compresi  i  servizi  di
smistamento della posta), 
  - servizi di spedizione diversi da quelli di cui  alla  lettera  a)
quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo; 
  6) attivita' relative allo sfruttamento di  un'area  geografica  ai
seguenti fini: 
  a) estrazione di petrolio o di gas; 
  b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.