IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre  1992,
n. 474, relativo al regolamento recante disciplina delle modalita' di
iscrizione nel registro dei revisori contabili  in  attuazione  degli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1998,  n.
99, relativo al regolamento recante norme concernenti le modalita' di
esercizio della funzione di revisione contabile; 
  Vista la legge 8  luglio  1998,  n.  222,  recante  modifiche  agli
articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997,  n.  132,  in  materia  di
ammissione all'esame di idoneita' per l'iscrizione nel  registro  dei
revisori contabili; 
  Vista la legge 30 luglio 1998, n. 266, recante disposizioni per  la
nomina dei  componenti  dei  collegi  sindacali  e  degli  organi  di
controllo contabile degli enti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernente la
costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e  degli  esperti
contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio  2005,  n.
34; 
  Visto  l'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  dello  stesso   decreto
legislativo n. 39 del 2010; 
  Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n.  145
del 20 giugno  2012  e  n.  146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2 e 3 del decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE; 
  Visto il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126; 
  Vista la legge 2 maggio 2014, n. 68, che all'articolo 1,  comma  2,
ha fatto salvi gli atti e gli effetti prodotti con  il  decreto-legge
n. 126 del 2013, non convertito; 
  Visto il parere della Commissione Nazionale per le  Societa'  e  la
Borsa emesso in data 30 luglio 2012; 
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato,  espressi  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi rispettivamente nell'adunanza del 7
novembre 2013 e nell'adunanza del 3 luglio 2014; 
  Viste le note del 2 dicembre 2014 e del 30  novembre  2015  con  la
quale lo schema di regolamento e' stato  comunicato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori legali 
 
  1. L'esame previsto dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39, consiste in prove scritte  e  orali  dirette  ad
accertare  il   possesso   delle   conoscenze   teoriche   necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della capacita' di
applicare concretamente  tali  conoscenze,  e  verte  sulle  seguenti
materie: 
  a) contabilita' generale; 
  b) contabilita' analitica e di gestione; 
  c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 
  d) principi contabili nazionali e internazionali; 
  e) analisi finanziaria; 
  f) gestione del rischio e controllo interno; 
  g) principi di revisione nazionali e internazionali; 
  h) disciplina della revisione legale; 
  i) deontologia professionale ed indipendenza; 
  l) tecnica professionale della revisione; 
  m) diritto civile e commerciale; 
  n) diritto societario; 
  o) diritto fallimentare; 
  p) diritto tributario; 
  q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
  r) informatica e sistemi operativi; 
  s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
  t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
  u) matematica e statistica. 
  2. Per le materie  indicate  al  comma  1,  lettere  da  m)  a  u),
l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e  della  capacita'   di
applicarle  concretamente  e'  limitata   funzionalmente   a   quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
  3. Per i soggetti che hanno gia' superato l'esame di Stato  di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139
e per i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore
commercialista ed esperto contabile, l'abilitazione allo  svolgimento
della revisione legale si  consegue  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 11, comma 1, del presente  regolamento,  in  attuazione
dell'articolo 4, comma 4-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
              «Art. 4 (Esame di idoneita'  professionale).  -  1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero della giustizia, indice almeno due  volte  l'anno
          un esame  di  idoneita'  professionale  per  l'abilitazione
          all'esercizio della revisione legale. 
              2. L'esame di idoneita' professionale ha  lo  scopo  di
          accertare il possesso delle conoscenze teoriche  necessarie
          all'esercizio dell'attivita' di revisione  legale  e  della
          capacita' di  applicare  concretamente  tali  conoscenze  e
          verte in particolare sulle seguenti materie: 
              a) contabilita' generale; 
              b) contabilita' analitica e di gestione; 
              c) disciplina del bilancio di esercizio e del  bilancio
          consolidato; 
              d) principi contabili nazionali e internazionali; 
              e) analisi finanziaria; 
              f) gestione del rischio e controllo interno; 
              g) principi di revisione nazionale e internazionali; 
              h) disciplina della revisione legale; 
              i) deontologia professionale ed indipendenza; 
              l) tecnica professionale della revisione; 
              m) diritto civile e commerciale; 
              n) diritto societario; 
              o) diritto fallimentare; 
              p) diritto tributario; 
              q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
              r) informatica e sistemi operativi; 
              s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
              t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
              u) matematica e statistica. 
              3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)  a
          u),  l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e   della
          capacita' di applicarle concretamente e' limitato a  quanto
          necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
              4. Il Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          disciplina con regolamento le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo, definendo, tra l'altro: 
              a) il contenuto e le modalita' di  presentazione  delle
          domande di ammissione all'esame di idoneita' professionale; 
              b)   le   modalita'   di   nomina   della   commissione
          esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; 
              c)  il  contenuto  e  le   modalita'   di   svolgimento
          dell'esame di idoneita' professionale; 
              d) i casi  di  equipollenza  con  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
          le eventuali integrazioni richieste. 
              4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al   Registro   sono
          esonerati dall'esame di  idoneita'  i  soggetti  che  hanno
          superato gli esami di Stato di cui agli articoli  46  e  47
          del decreto legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  fermo
          l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente  previsto
          per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore
          legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
          alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del  Ministro  della
          giustizia,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, da adottare  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  senza  la
          previsione, per i candidati, di maggiori oneri e  di  nuove
          sessioni di esame. 
              5. Con il regolamento di cui al comma  4,  il  Ministro
          della giustizia puo' integrare e specificare le materie  di
          cui al comma 2 e da' attuazione alle misure  di  esecuzione
          adottate dalla Commissione europea ai  sensi  dell'art.  8,
          paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          20 giugno 2012, n. 145 reca: «Regolamento  in  applicazione
          degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e  7  e  7,  comma  7,  del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,   recante
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE  in   materia   di
          revisione  legale   dei   conti   annuali   e   dei   conti
          consolidati». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          25 giugno 2012, n. 146, reca: «Regolamento  riguardante  il
          tirocinio  per  l'esercizio  dell'attivita'  di   revisione
          legale, in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della  direttiva
          2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
          e dei conti consolidati». 
              - Il decreto-legge  31  ottobre  2013,  n.  126,  reca:
          «Misure finanziarie urgenti in favore di  regioni  ed  enti
          locali ed interventi localizzati nel territorio». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
          2  maggio  2014,  n.  68   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.  16,
          recante disposizioni urgenti in materia di finanza  locale,
          nonche' misure  volte  a  garantire  la  funzionalita'  dei
          servizi svolti nelle istituzioni scolastiche): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
          sono fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  e  i  rapporti
          giuridici sorti sulla base  dei  decreti-legge  31  ottobre
          2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in  favore
          di regioni ed enti locali  ed  interventi  localizzati  nel
          territorio,  e  30   dicembre   2013,   n.   151,   recante
          disposizioni   di   carattere   finanziario   indifferibili
          finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la
          realizzazione  di  misure  in   tema   di   infrastrutture,
          trasporti  ed  opere   pubbliche   nonche'   a   consentire
          interventi in favore di popolazioni  colpite  da  calamita'
          naturali. 
              3. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
          n. 39, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  46  e  47  del
          decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,  citato  nelle
          premesse del presente regolamento: 
              «Art. 46 (Prove d'esame per l'iscrizione nella  sezione
          A dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione  nella
          Sezione A dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove: 
              a) tre prove scritte, di cui una a  contenuto  pratico,
          dirette  all'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  del
          candidato e della sua capacita' di applicarle praticamente; 
              b)  una  prova  orale  diretta  all'accertamento  delle
          conoscenze del candidato, oltre che nelle  materie  oggetto
          delle  prove  scritte,  anche   nelle   seguenti   materie:
          informatica,  sistemi   informativi,   economia   politica,
          matematica  e  statistica,   legislazione   e   deontologia
          professionale. 
              2. Le prove  scritte  di  cui  al  comma  1,  lett.  a)
          consistono in: 
              a) una prima prova  vertente  sulle  seguenti  materie:
          ragioneria  generale  e  applicata,  revisione   aziendale,
          tecnica  industriale  e  commerciale,   tecnica   bancaria,
          tecnica professionale, finanza aziendale; 
              b) una seconda prova vertente sulle  seguenti  materie:
          diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare,
          diritto tributario, diritto del lavoro e  della  previdenza
          sociale, diritto processuale civile; 
              c)  una  prova  a  contenuto  pratico,  costituita   da
          un'esercitazione sulle materie previste per la prima  prova
          scritta  ovvero  dalla  redazione  di  atti   relativi   al
          contenzioso tributario. 
              3. Sono esentati dalla prima  prova  scritta  coloro  i
          quali provengono dalla Sezione B  dell'Albo  e  coloro  che
          hanno conseguito un titolo di studio all'esito di  uno  dei
          corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni  di
          cui all'art. 43.». 
              «Art. 47 (Prove d'esame per l'iscrizione nella  Sezione
          B dell'Albo). - 1. L'esame di Stato per l'iscrizione  nella
          Sezione B dell'Albo e' articolato nelle seguenti prove: 
              a) tre prove scritte, di cui una a  contenuto  pratico,
          dirette  all'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  del
          candidato e della sua capacita' di applicarle  praticamente
          nelle materie indicate dalla direttiva  84/253/CEE  del  10
          aprile  1984  del  Consiglio  e  dall'art.  4  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
              b) una  prova  orale,  avente  ad  oggetto  le  materie
          previste per le prove scritte e questioni  teorico-pratiche
          relative  alle  attivita'  svolte  durante   il   tirocinio
          professionale,   nonche'   aspetti   di   legislazione    e
          deontologia professionale. 
              2. Le prove scritte di cui  al  comma  1,  lettera  a),
          consistono in: 
              a) una prima prova, vertente  sulle  seguenti  materie:
          contabilita'  generale,   contabilita'   analitica   e   di
          gestione,   disciplina   dei   bilanci   di   esercizio   e
          consolidati, controllo della contabilita' e dei bilanci; 
              b) una seconda prova, vertente sulle seguenti  materie:
          diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto
          tributario, diritto del lavoro e della previdenza  sociale,
          sistemi di informazione ed informatica,  economia  politica
          ed   aziendale,   principi   fondamentali    di    gestione
          finanziaria, matematica e statistica; 
              c)  una  prova  a  contenuto  pratico,  costituita   da
          un'esercitazione sulle materie previste per la prima  prova
          scritta. 
              3. Sono esentati dalla prima  prova  scritta  coloro  i
          quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno
          dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni
          di cui all'art. 43.».